Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7846 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4342-2009 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

PIERLUIGI DA PALESTRITA 63, presso lo studio dell’avvocato RICCARDI

MAURIZIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INA ASSITALIA SPA incorporante della SpA Assitalia – Le Assicurazioni

d’Italia, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della

Strada, in persona del procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA IPPONIO 14, presso lo studio dell’avvocato

CIERI EDUARDO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1977/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

25.3.08, depositata il 13/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per la controricorrente l’Avvocato Eduardo Cieri che si riporta

agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 28 dicembre 2009 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- C.D. ha convenuto davanti al Tribunale di Roma la s.p.a. INA Assitalia, quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro verificatosi in (OMISSIS), mentre si trovava alla guida del suo ciclomotore.

La convenuta ha resistito alla domanda, che il Tribunale ha rigettato, ritenendo non dimostrata la circostanza che la caduta del ciclomotore fosse stata provocata da terzi.

La Corte di appello di Roma, in riforma, ha condannato INA Assitalia a pagare in risarcimento dei danni la somma di L. 102.028.515, sulla base di una testimonianza dedotta ed ammessa in appello.

Proposto ricorso per cassazione da INA Assitalia, con sentenza n. 12118/2003 la Corte di cassazione ha annullato la sentenza di appello, nella parte in cui aveva ammesso la prova testimoniale tramite un teste già noto, ma non dedotto in primo grado.

Con sentenza 25 marzo-13 maggio 2008 n. 1977 la Corte di appello di Roma, quale giudice di rinvio, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni.

Con atto notificato il 5-6.2.2009 il C. propone ricorso per cassazione.

Resiste INA Assitalia con controricorso.

2.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia omessa o insufficiente motivazione sul punto in cui la Corte di appello ha ritenuto che, dichiarata inammissibile l’unica testimonianza, non vi fossero altri elementi di prova della colpa dell’automobilista e del fatto che esso è rimasto sconosciuto.

La Corte avrebbe omesso di prendere in esame gli ulteriori dati probatori acquisiti agli atti, quali la consulenza medica, il rapporto della Polizia municipale relativo all’incidente, l’immediato ricovero in ospedale del C. con ambulanza. Avrebbe altresì omesso di esporre le ragioni per cui ha ritenuto irrilevanti tali circostanze.

3.- Il motivo non è fondato.

Già il Tribunale aveva respinto la domanda di risarcimento, a fronte della mancata indicazione del testimone poi sentito in appello, ritenendo insufficienti gli ulteriori elementi di prova delle modalità dell’incidente e del fatto che esso fosse da ascrivere a colpa altrui.

La Corte di appello aveva accolto la domanda sulla base della nuova testimonianza, ed il giudice di rinvio ha ritenuto anch’esso che – dichiarata inammissibile quest’ultima – non vi fossero sufficienti elementi di prova.

Il ricorrente enuncia una serie di elementi istruttori ulteriori, senza dimostrare in che senso essi avrebbero dovuto consentire alla Corte di rinvio di ricostruire i fatti e le responsabilità. Non specifica quale fosse il contenuto della CTU, quali i rilievi contenuti nel rapporto relativo all’incidente, ecc., idonei a giustificare un giudizio diverso; mentre il ricovero immediato in ospedale avrebbe potuto tutt’al più dimostrare l’impossibilità di identificare il conducente responsabile, ma non il fatto che si sia verificato uno scontro o che il danno sia comunque addebitabile al comportamento di terzi: circostanze tutte la cui prova era a carico dei danneggiato.

La sentenza impugnata, che si fonda sulla discrezionale valutazione delle prove e risulta adeguatamente motivata, non appare meritevole di censura.

4.- Propongo che il ricorso sia rigettato, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non valgono a disattendere.

2.- Il ricorso deve essere rigettato.

3.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

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