Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7846 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.27/03/2017),  n. 7846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21410/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CAROLA SRL, RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 852/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il

03/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

costituita dell’08/02/ 2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CTR Sicilia indicata in epigrafe che, in riforma della pronunzia di primo grado, aveva annullato il ruolo e la cartella notificata alla Carola s.r.l. relativa ad IRAP per l’anno 2004;

Rilevato che nessuna difesa scritta hanno depositato le parti intimate;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che il motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione della disciplina in tema di comunicazione preventiva per le cartelle emesse ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, è manifestamente fondato;

Considerato che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di riscossione delle imposte, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”; situazione, quest’ultima, che non ricorre nel caso in cui nella dichiarazione vi sia un mero errore materiale, che è l’ipotesi tipica disciplinata dall’art. 36-bis citato, poichè in tal caso non v’è necessità di chiarire nulla e, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi, non avrebbe indicato quale presupposto di esso l’incertezza riguardante “aspetti rilevanti della dichiarazione” – cfr. Cass. n. 7536/11; Cass. n. 12023/15;

Considerato che si è altresì chiarito che in tema di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione, rispettivamente prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, comma 3 e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, comma 3, sia perchè le norme citate non prevedono alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perchè tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio. nei confronti dell’emittenda cartella di pagamento;

Considerato che tali principi risultano essere stati violati dalla CTR nel caso di specie, avendo il giudice di merito affermato che in tema di controllo formale la comunicazione preventiva costituisce comunque elemento essenziale ai fini della validità della cartella;

Considerato che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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