Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7846 del 20/04/2016
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7846 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: DI IASI CAMILLA
ORLI ”
A
114T ERLpeU-To
sul ricorso 27123-2009 proposto da:
CANTAFIO SAVERIO, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA G. MERCALLI
6,
presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO MARIA LEVANTI,
rappresentato e difeso dall’avvocato
EUGENIO DURANTE giusta delega a margine;
– ricorrente –
Data pubblicazione: 20/04/2016
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
che lo rappresenta e difende;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 283/2008 della
COMM.TRIB.REG. di CATANZARO, depositata il
15/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 16/10/2015 dal
Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CORRIERI
per delega dell’Avvocato DURANTE che si
riporta agli atti e chiede l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato
CASELLI che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. PAOLA
MASTROBERARDINO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
R.G.N. 27123/09
ORDINANZA
Considerato che nel presente procedimento si è discusso della validità o meno della notifica dell’atto
d’appello proposto in altro processo, precisamente nel processo relativo alla impugnazione dell’avviso di
accertamento prodromico alla cartella di pagamento la cui impugnazione è oggetto del presente processo;
considerato altresì che il dibattito processuale non ha in alcun modo lambito la questione -rilevabile
della sentenza che ha concluso il processo relativo al suddetto avviso di accertamento, processo
nell’ambito del quale è intervenuta la notifica della cui validità si è discusso in questa sede
PQM
la Corte, visto l’art. 384 comma 3 c.p.c., riserva la decisione e assegna al Pubblico Ministero e alle parti il
termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito in cancelleria di
eventuali osservazioni sulla questione rilevabile d’ufficio segnalata in motivazione, in ordine alla quale non
risulta essersi sviluppato in alcun modo il dibattito processuale.
Roma 13.04.2016
Il Presidente
d’ufficio- della mancata impugnazione (eventualmente ai sensi del secondo comma dell’art. 327 c.p.c.)