Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7845 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4192-2009 proposto da:

C.R.F., C.A.I., C.V.

in proprio e nella qualità di coeredi universali di C.

A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANA BONIFAZI, rappresentati e

difesi dall’avvocato MORERO GIUSEPPE, giusta mandato alle liti a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ANAS SPA (già ANAS – Ente Nazionale per le Strade) in persona del

Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1129/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 27.3.07, depositata il 29/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Giuseppe Morero che si riporta agli

scritti e deposita nota spese.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 28 dicembre 2009 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza 27 marzo-29 dicembre 2007 n. 1229 la Corte di appello di Catanzaro – confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Castrovillari – ha respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta da C.R.F., V. e A.I., nella qualità di eredi di C. A., per ottenere dall’ANAS il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale provocato dalla sporgenza per un metro e quaranta centimetri sulla sede stradale di un muretto non segnalato.

C.A. alla guida della sua automobile, costretto ad accostare a destra da un’automobile in sorpasso sulla corsia opposta, aveva urtato contro il muretto, perdendo la vita.

Gli eredi C. propongono tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste l’ANAS con controricorso.

2.- Tutti i motivi deducono l’omessa motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio ed in particolare:

a) quanto all’omesso esame delle circostanze di tempo e di luogo in cui l’evento si è verificato, per cui al muro sporgente per oltre un metro sulla sede stradale – che comportava il forte restringimento della carreggiata, lasciando lo spazio minimo sufficiente per il passaggio di due veicoli – si era unito il sopraggiungere di un’automobile in sorpasso sulla carreggiata opposta, che aveva costretto il C. a spostarsi completamente sulla destra, in rotta di collisione con il muro sporgente mancando ogni segnalazione sia dell’ostacolo e del restringimento, sia delle corsie e della linea di percorrenza sul manto stradale (primo motivo);

b) quanto all’omesso esame del rapporto redatto dai carabinieri relativamente all’incidente, che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto mancante, avendolo cercato nel fascicolo dell’Anas, mentre il documento era stato prodotto dai danneggiati (secondo motivo);

c) quanto all’omessa pronuncia sulla richiesta degli attori che venisse disposta CTU sullo stato dei luoghi e sulla dinamica dell’incidente (terzo motivo).

3.- I tre motivi, che vanno congiuntamente esaminati, perchè connessi, appaiono fondati.

3.1.- Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione della resistente di inammissibilità dei motivi, per la mancata indicazione dei fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume carente. I fatti controversi risultano chiaramente delineati, anche nell’epigrafe dei singoli motivi, come si desume dall’esposizione che precede.

3.2.- Quanto al merito, la motivazione appare effettivamente carente sui punti denunciati, non avendo la Corte di appello giustificato in alcun modo le ragioni per cui ha ritenuto di escludere ogni responsabilità dell’ANAS, anche solo a titolo di concorso di colpa, pur risultando accertato e non contestato che il muro sporgeva sulla sede stradale, provocandone il restringimento, per un metro e quaranta; che l’ostacolo non era in alcun modo segnalato; che le dimensioni della strada in corrispondenza del muro erano tali da consentire a malapena il passaggio di due veicoli, mettendo oggettivamente in difficoltà l’automobilista che venisse ad incrociare un veicolo proveniente dalla direzione opposta proprio in corrispondenza dell’improvviso e non segnalato restringimento.

La versione dei fatti resa dai ricorrenti risulta accreditata da numerose testimonianze, delle quali è riportato il contenuto nel ricorso, ed effettivamente la sentenza impugnata non ha in alcun modo motivato la mancata ammissione di CTU sullo stato dei luoghi e sui margini di manovra spettanti agli automobilisti, al fine di dare un supporto concreto alla sua decisione.

La motivazione appare apodittica e astratta, laddove afferma che l’ostacolo era visibile e che un conducente di normale diligenza e perizia ben poteva, con manovra accorta, evitare l’impatto, mancando ogni concreto riscontro probatorio in materia.

Se si considera che si tratta dell’unica motivazione dedotta a giustificazione dell’integrale rigetto delle domande risarcitorie, essa appare gravemente insufficiente, considerato anche il fatto che nella specie ricorrevano innegabili negligenze ed omissioni dell’Anas, quanto meno per le obiettive condizioni della strada e per le mancate segnalazioni.

3.- Propongo che il ricorso sia accolto, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- Il ricorso deve essere accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, affinchè decida la controversia con adeguata motivazione anche in ordine alle istanze istruttorie.

3. – Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA