Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7845 del 27/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.27/03/2017),  n. 7845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19769/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PPORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.G., M.I.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 208/31/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, depositata il 19/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/ 2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR del Veneto indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di liquidazione emesso a carico di F.G. e M.I., in forza del quale era stato revocato il beneficio prima casa per il mancato trasferimento, nel termine di diciotto mesi, della residenza anagrafica nel comune di (OMISSIS) ove era ubicato l’immobile acquistato dai contribuenti;

Rilevato che nessuna difesa hanno depositato le parti intimate;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che il ricorso proposto dall’Agenzia, con il quale si prospetta la violazione della disciplina in tema di agevolazione prima casa, per avere la CTR riconosciuto l’esistenza di un’ipotesi di forza maggiore in relazione al ritardo con il quale era stato rilasciato il permesso a costruire richiesto dalle parti contribuenti quando non era ancora scaduto il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel comune ove si trovava l’immobile acquistato è manifestamente fondato;

Considerato che si deve escludere che le lungaggini burocratiche valorizzate dalla CTR nell’ottenimento del permesso a costruire integrano il concetto di forza maggiore, in relazione alla possibilità dell’acquirente di realizzare comunque il trasferimento della residenza nel comune ove si trova l’immobile – Cass. n. 4800/2015 – nemmeno risultando le cause che hanno determinato il mancato rilascio del detto permesso che avrebbero potuto giustificare il contegno del parte contribuente solo nell’ipotesi di colpevole omissione dell’amministrazione comunale(circostanza che non risulta posta a base della decisione);

Considerato che si deve pertanto escludere, nel caso di specie, la ricorrenza della forza maggiore, individuabile unicamente quando si è in presenza di un evento imprevedibile, inevitabile ed a tal punto cogente da sovrastare, precludendone obiettivamente la realizzazione, la volontà dell’acquirente – cfr. Cass. n. 8351/2016 e Cass. n. 13346/2016;

Considerato che sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Veneto anche al fine della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dalla Sezione Sesta Civile, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA