Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7845 del 16/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/04/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 16/04/2020), n.7845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18968-2015 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIO FANI 16,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO ROSSI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO GHIBELLINI

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA, persona del legale rappresentante tempore,

domiciliato in GENOVA VIA MARAGLIANO 10/6, rappresentato e difeso

dagli Avvocati GIOVANNI CALISI, ERSILIO GAVINO giusta delega in

calce; domicilio per le notificazioni Roma, Piazza Cavour presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 114/2014 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI;

udito il P.M. persona Sostituto Procuratore Generale Dott. STANISLAO

DE MATTEIS che ha concluso per il rigetto del 1 motivo di ricorso,

accoglimento del 2 motivo;

dito per il ricorrente l’Avvocato ROSSI che si riporta agli atti;

è comparso l’Avvocato CALISI difensore del resistente che si riporta

agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.P. ricorre per la cassazione della sentenza n. 114 del 09.05.14 della CTR della Liguria che, confermando la prima sentenza, ha respinto l’appello del ricorrente volto ad ottenere l’annullamento della cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificata il 16.03.2011. In particolare la CTR ha dato atto che la Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso introduttivo rilevando che identico ricorso, per la stessa pretesa impositiva di cui in cartella, era già stato proposto alla CTP ed era stato rigettato, perchè ritenuto infondato, con sentenza del 13 aprile 2011 essendosi accertato, in quella sede, che la cartella esattoriale era stata notificata il 16.10.2004 e, inoltre, che quella notifica era valida. Quanto al merito della causa, la CTR ha ritenuto che erroneamente l’appellante affermasse la diversa identità delle due cartelle, trattandosi, invece, della stessa pretesa tributaria e che nessun vizio di notifica si riscontrava riguardo alla cartella qui impugnata. Infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione del credito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso per cassazione il contribuente articola due motivi di ricorso:

a) In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, avendo la CTR erroneamente ritenuto l’identità delle due cartelle, riguardanti lo stesso ricorrente ed aventi lo stesso numero ma diversi momenti di notifica; la prima, comunque, relativa al preavviso di fermo amministrativo già impugnato e che aveva dato luogo all’autonomo procedimento (qui discusso in data odierna al ric. n. 16793/14), essendo diversi i tributi in esse dedotti e gli importi del dovuto.

b) lamenta inoltre l’omessa pronuncia e comunque l’omessa motivazione in ordine alla asserita decadenza e prescrizione, atteso l’improprio rinvio, sul punto, alla motivazione delle sentenze relative al preavviso di fermo.

La concessionaria della riscossione resiste con controricorso e memoria.

E’ inammissibile il primo motivo di ricorso, che travisa il significato della pronuncia impugnata. La commissione di merito, infatti, si è limitata ad affermare l’effetto sanante della cartella notificata la seconda volta, in ragione della possibilità, effettivamente conseguita per il contribuente, di esplicare le proprie difese.

In altri termini, la censura non coglie la ratio decisoria; la ctr ha infatti correttamente ritenuto la sanatoria ex 156 c.p.c., di ogni eventuale vizio di notificazione della cartella oggetto del presente giudizio (quella notificata la seconda volta), perchè tempestivamente impugnata; in altre parole, la sanatoria per raggiungimento dello scopo è stata qui ricondotta alla impugnazione della cartella di seconda notifica, non di quella di prima notifica.

E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso relativo alla omessa motivazione sulla eccezione di decadenza/prescrizione.

Il rinvio che la sentenza fa alla motivazione, sul punto, di altre non meglio specificate sentenze appare infatti del tutto generico, e risulta relativo ad altro atto impositivo (fermo) basato su diversi presupposti ed altra notifica di cartella. Ne consegue che la motivazione deve effettivamente qui intendersi sostanzialmente inesistente.

Il ricorso va, pertanto, accolto con rinvio alla CTR della Liguria, essendo necessari accertamenti in fatto in ordine agli elementi essenziali della dedotta censura di decadenza/prescrizione. La Corte di rinvio si pronuncerà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2020

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