Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7844 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, (ud. 01/12/2020, dep. 19/03/2021), n.7844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24410/2019 proposto da:

E.N., rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA ROSA

ODDONE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 202/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 31/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– la Corte d’appello di Torino rigettò l’impugnazione proposta da E.N. contro la sentenza di primo grado, che aveva disatteso l’opposizione dal medesimo avanzata avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, con la quale era stata disattesa la domanda di protezione internazionale;

ritenuto che quest’ultimo ricorre sulla base, in apparenza, di tre motivi, avverso la statuizione d’appello e che il Ministero dell’Interno resiste con controricorso;

ritenuto che con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nonchè omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, contestando il giudizio d’inattendibilità della soggettiva narrazione espressa dalla Corte locale (il richiedente aveva raccontato di essere fuggito dalla Nigeria perchè il padre, in punto di morte, dopo avergli rivelato di appartenere alla confraternita degli (OMISSIS), di essere dotato di un potere magico, che, tuttavia, non era riuscito a disvelargli e che aveva procurato attraverso dei sortilegi la morte della moglie, lo aveva nominato segretario della predetta setta; sopraggiunto il decesso, lo aveva seppellito, di nascosto, in casa e scoperta la fonte del potere magico – un pentolone d’olio e un registro ad uso della confraternita -; di essere, indi, stato costretto alla fuga perchè non voleva aderire alla setta, dopo essere fuggito a un rapimento; temendo, infine, che al rientro possa essere ucciso);

considerato che la censura è inammissibile poichè, in larga parte, non attinge la “ratio decidendi” e, tanto meno, la “ratio legis” della norma evocata, le quali prescindono dal vaglio d’attendibilità della vicenda personale, essendosi negata la sussistenza dell’ipotesi di protezione sussidiaria di cui del citato art. 14, lett. c), per non essere stata riscontrata situazione di violenza diffusa incontrollata in Delta State (Nigeria), dal quale il richiedente proviene; nel resto, del tutto sommariamente e aspecificamente il ricorrente contesta il giudizio espresso dalla Corte locale sulla situazione interna del Paese, sulla base delle consultate COI;

considerato che del secondo motivo, la cui volontà di prospettazione risulta dalla numerazione sull’originale del ricorso depositato del motivo esposto, successivamente al primo, come terzo e dalla presenza di due righi, che antecedono l’illustrazione del terzo motivo, non ricollegabili all’ultima pagina del primo motivo (quest’ultimo è stato immediatamente sopra preso in esame perchè la mancanza, all’evidenza, di una o più frasi di chiusura non lo rende non intellegibile), deve essere dichiarata l’inammissibilità (conf., Sez. 6, n. 9262/2015);

considerato che il terzo motivo, con il quale viene prospettato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per essere stata negata la condizione di vulnerabilità al fine del riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, non supera il vaglio a cagione della sua somma genericità e aspecificità, stante che il ricorrente si è limitato a riprendere taluni dei principi regolanti la materia, soggiungendo di avere “evidenziato rischi derivanti da un infausto e pericoloso rientro nel Paese d’origine”, senza contrapporre alla motivazione della sentenza impugnata, alcuna evidenza di specifico contrasto, che il Giudice d’appello avrebbe omesso di prendere in esame, nonostante che la stessa fosse stata dibattuta in giudizio;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che il soccombente ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese in favore del costituito Ministero nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto della qualità della causa, del suo valore e delle attività svolte;

considerato che sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

che di recente questa Corte a sezioni unite, dopo avere affermato la natura tributaria del debito gravante sulla parte in ordine al pagamento del cd. doppio contributo, ha, altresì chiarito che la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio (come in questo caso) – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per la revoca dell’ammissione (S.U. n. 4315, 20/2/2020).

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del Ministero controricorrente, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA