Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7843 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2996-2009 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA., VIA TARANTO 44,

presso lo studio dell’avvocato MICAELA CORSO, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOSIA GIUSEPPE, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CENTRO SUBACQUEO (OMISSIS), in persona del suo Presidente e

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GARIGLIANO 11, presso lo studio dell’avvocato SIMONA SERAFINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DI MARTINO GIUSEPPE, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1113/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

6/05/08, depositata il 15/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Morero Giuseppe, (delega avvocato Di Martino

Giuseppe), difensore del controricorrente che si riporta agli

scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 28 dicembre 2009 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

1.- Con sentenza 6 maggio – 15 settembre 2008 n. 1113 la Corte di appello di Catania – in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Ragusa – ha condannato S.S., già assessore della Provincia di Ragusa – a pagare al Centro Subacqueo (OMISSIS) la somma di Euro 4.153,14, quale corrispettivo di servizi resi dal Centro alla Provincia, su richiesta del S., che la Provincia rifiutava di pagare, perchè effetto di delibera annullata dagli organi di controllo.

Il S. propone sette motivi di ricorso per cassazione. Resiste il Centro Subacqueo (OMISSIS) con controricorso.

2.- Deve essere accolta l’eccezione del resistente di inammissibilità del ricorso, a causa della mancata formulazione dei quesiti di diritto, con riferimento ai motivi fondati su asserite violazioni di legge, come prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., in vigore all’epoca in cui il ricorso è stato proposto.

Per quanto concerne le censure aventi ad oggetto vizi di motivazione, anch’esse debbono contenere un momento di sintesi, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, o le ragioni per cui essa appare inidonea a giustificare la decisione impugnata: requisito richiesto a pena di inammissibilità dei motivi (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3 n. 4646/2008 e n. 4719/2008), che non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprenderne il contenuto ed il significato (Cass. civ., Sez. 3, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Ritenuto in diritto.

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 600,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

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