Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7843 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.27/03/2017),  n. 7843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18245/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE

COPPOLA;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del Responsabile del Contenzioso

Esattoriale Regione Campania, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

ARCHIMEDE 143 presso lo studio dell’Avvocato FEDERICA PATELMO,

rappresentata e difesa all’avvocato MARIA ROSARIA MERLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2775/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 23/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della CTR Campania indicata in epigrafe che, in accoglimento dell’appello proposto da A.A., ha annullato la cartella emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, a carico del contribuente, ritenendo che l’ufficio aveva omesso la comunicazione bonaria resa necessaria dall’esistenza di un credito del contribuente contestato dall’ufficio;

Rilevato che si è costituito in giudizio il contribuente intimato, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso;

Rilevato che Equitalia Sud spa, anch’essa costituitasi, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che il ricorso per cassazione è stato ritualmente proposto, non occorrendo il deposito di atti già esistenti nel fascicolo richiesto al giudice di merito;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta il vizio di omessa esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, è manifestamente fondato;

Considerato che la CTR, nell’annullare la cartella impugnata, ha ritenuto che il disconoscimento di un credito d’imposta indicato dal contribuente, integrando una situazione di incertezza, avrebbe richiesto l’invio della comunicazione di irregolarità da parte dell’ufficio;

Considerato che è evidente il dedotto deficit di esame di un fatto controverso per il giudizio che l’Agenzia ha correttamente calibrato rispetto al quadro RN della dichiarazione in cui non risultava indicato alcun credito d’imposta, tanto integrando, ad avviso del Collegio, il vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. S.U. n. 8054/2014, Cass. n. 27014/2014);

Considerato che il secondo motivo di ricorso è parimente fondato, avendo la CTR ritenuto viziata la cartella priva di sottoscrizione, omettendo di considerare il consolidato orientamento di questa Corte che esclude la nullità della cartella per assenza di sottoscrizione (cfr. ex multis, Cass. n. 25773/2014, 1644/2013);

Considerato che sulla base di tali considerazioni la sentenza impugnata, in accoglimento dei due motivi di ricorso, va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie entrambi i motivi di ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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