Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7843 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, (ud. 01/12/2020, dep. 19/03/2021), n.7843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26081/2019 proposto da:

D.N., rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA ROSA ODDONE,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 5262/2019 del TRIBUNALE di

TORINO, depositato il 12/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2020 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Torino confermò la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, con la quale era stata disattesa la domanda di protezione internazionale avanzata da D.N.;

ritenuto che quest’ultimo ricorre sulla base di due censure avverso la decisione del Tribunale e che il Ministero dell’Interno resiste con controricorso;

ritenuto che il ricorrente, con il primo motivo, lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, assumendo che il Tribunale di Torino non aveva tenuto conto della grave arretratezza del Gambia, percossa da diffusa conflittualità politica e religiosa, piagata da un sistema sanitario inadeguato e afflitta dal colpo di stato attraverso il quale J.Y. aveva preso il potere nel 1994;

considerato che la censura è inammissibile, valendo quanto segue:

a) il Giudice del merito ha escluso, nonostante l’indubbio sottosviluppo del Gambia, la sussistenza in atto di una situazione di violenza diffusa e incontrollata, dopo la caduta del regime dittatoriale, sulla base delle COI aggiornate consultate, nel mentre il ricorrente, piuttosto che contrapporre ad esse, circostanziate, precipue e attendibili informazioni, si limita a una generica critica, priva di puntuale riferimento all’attualità;

b) il Giudice del merito, quindi, ha deciso applicando il principio enunciato da questa Corte, la quale ha avuto modo di chiarire che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6, n. 18306, 08/07/2019, Rv. 654719);

c) piuttosto palesemente le critiche sono rivolte al controllo motivazionale, in spregio al contenuto dell’art. 360, c.p.c., vigente n. 5, difatti, invece che porre in rilievo l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo o l’assenza di giustificazione argomentativa della decisione, con le stesse il ricorrente, contrappone al ragionato esame della Corte il proprio avverso convincimento;

ritenuto che con il secondo motivo il ricorso prospetta insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere il Giudice valutato la condizione di vulnerabilità del richiedente, valorizzando illogicamente la circostanza che costui aveva ventinove anni, mentre, data la giovane età media in Gambia, “un ragazzo minorenne correrebbe meno rischi di un quasi trentenne”, nè il percorso d’integrazione in Italia;

considerato che anche l’esposto motivo non super il vaglio d’ammissibilità, tenuto conto di quanto segue:

– il Tribunale esclude che l’età del ricorrente “possa essere interpretata quale indizio di grave vulnerabilità”, afferma che l’istante in Patria non risultava sottoposto a trattamenti inumani, nè correva un tale rischio, la vicenda narrata evocava questioni conflittuali familiari, in Italia non aveva instaurato rapporti familiari, avendo tutti i congiunti in Gambia;

– a queste affermazioni, come si è visto, il ricorrente si limita a contrapporre la situazione interna del Paese d’origine, contraddetta puntualmente dalla decisione, nonchè la tesi, per vero, prima che soggettiva, per lo meno curiosa, secondo la quale un giovane uomo, quasi trentenne, sarebbe più fragile di un adolescente, sol perchè la popolazione del Gambia è assai giovanile;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che la giurisprudenza della Corte è ormai costante nel ritenere che l’art. 366 c.p.c., n. 4, si applichi, specularmente, anche al controricorso (Cass. n. 12171/09 ed ivi richiamo a Cass. n. 5400/06; cfr. anche Cass. nn. 6222/12 e 3421/97); ciò, tuttavia non significa affatto pretendere, al fine di valutarne l’ammissibilità, che il controricorso debba contenere dei propri “motivi” specifici e speculari rispetto a quelli del ricorso, nè tanto meno che contrattacchi la decisione con altre autonome argomentazioni, ma semplicemente esigere che esso contenga una sia pur minima confutazione del ricorso, in qualunque modo articolata, purchè la sua giustapposizione alla vicenda oggetto di ricorso non sia affidata alla sola deduzione logica della Corte sulla sola base dell’indicazione dei dati di riferimento della causa (numero d’iscrizione a ruolo, nomi delle parti, decisione impugnata);

che, pertanto, specificato in punto di diritto che: “ove il controricorso (…), a dispetto della indicazione della causa alla quale si riferisce, risulti privo di forza individualizzante, constando di uno schema avversativo “di genere, sprovvisto cioè di concreta attitudine di contrasto, attraverso l’esposizione di argomenti specificamente indirizzati a quella vicenda e a quella decisione e posti a confronto di quel ricorso, non assolve al suo scopo”, deve reputarsi che il controricorso qui al vaglio sia estraneo al genus, e per esso non può essere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese;

considerato che sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

che di recente questa Corte a sezioni unite, dopo avere affermato la natura tributaria del debito gravante sulla parte in ordine al pagamento del cd. doppio contributo, ha, altresì chiarito che la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio (come in questo caso) – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per la revoca dell’ammissione (S.U. n. 4315, 20/2/2020).

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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