Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7843 del 06/04/2011

Cassazione civile sez. III, 06/04/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 06/04/2011), n.7843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 797/2009 proposto da:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, (già Ministero della

Pubblica Igiene), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOOHESI 12, presso gli

UFFICI DELL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per

legge;

– ricorrente –

contro

RAS RIUNIONE SICURITA’ SPA (OMISSIS), in persona del procuratore

speciale dott. C.P.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA

GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

Z.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 829/2008 del TRIBUNALE di PERUGIA, emessa il

3/07/2008, depositata il 16/08/2008; R.G.N. 3011/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16/8/2008 il Tribunale di Perugia respingeva il gravame interposto dal Ministero della Pubblica Istruzione nei confronti della pronunzia Giud. pace Terni 28/1/2005 di parziale accoglimento della domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistro stradale, avvenuto il 23/11/2000 asseritamente per esclusiva responsabilità del sig. Z.N., assicurato per la r.c.a. con la compagnia R.A.S. Assicurazioni s.p.a., in cui era rimasto coinvolto il sig. M.P., insegnante presso l’Istituto scolastico comprensivo scuola materna elementare e media di (OMISSIS), che aveva riportato lesioni personali in conseguenza delle quali era rimasto assente dal lavoro.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (già Ministero della Pubblica Istruzione) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Allianz s.p.a. (già R.A.S. s.p.a.), che ha presentato anche memoria.

L’intimato sig. Z. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzìa violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., D.L. n. 663 del 1979, art. 2, (conv. in L. n. 33 del 1980), L. n. 675 del 1996, art. 9, art. 23 CCNL comparto scuola 1995 (come modif. dall’art. 49 comma f CCNL 1999), della L. n. 155 del 1981, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “perplessa e contraddittoria” motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2110, 2043 e 2697 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 5, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “perplessa e contraddittoria” motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 116 c.p.c., artt. 1223, 2043 e 2697 c.c., art. 40 c.p., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono sotto plurimi profili inammissibili.

Sono tali anzitutto in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c., e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c., dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice li ha decisi, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverse avrebbe dovuto essere viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108) -, e non può con esso invero introdursì un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (da ultimo v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).

Orbene, nel non osservare i requisiti richiesti dallo schema delineato in giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), i quesiti recati dal ricorso risultano formulati in termini difformi dal suindicato schema, non recando la riassuntiva indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, nonchè delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, palesandosi invero astratti e generici, privi di decisività e riferibilità al caso concreto tale da consentire, in base alla loro sola lettura (v.

Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519;

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064).

L’inidonea formulazione del quesito di diritto (nel caso vieppiù confermata dal sostanziarsi il quesito formulato con riferimento al 1 motivo in una critica alla valutazione operata dal giudice del merito delle risultanze probatorie, senza che risulti invero nemmeno formulata censura ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., laddove i quesiti relativi al 2 e al 3 motivo risultano di tenore addirittura identico ) equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Tanto più che nel caso i motivi risultano formulati in violazione del principio di autosufficienza, atteso che la ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso (es., alla “redatta constatazione amichevole di incidente (doc. n. 1 fascicolo di primo grado)”; alla “diagnosticata “cervicalgia post-traumatica”… (doc. n. 2)”; alle “numerose certificazioni sanitarie (docc. nn. 3 – 10) redatte dal medico curante”; alla “visita fiscale” da parte dell'”Azienda U.S.L. n. (OMISSIS) di Terni (docc. nn. 16 – 22)”; al “prospetto contabile dell’Amministrazione competente (doc. n. 23)”; agli “emolumenti versati al prof. M., equivalenti al danno subito dall’Amministrazione attrice”; alle “tre lettere raccomandate, rispettivamente del 10.05.02 (doc. n. 24), del 08.07.02 (doc. n. 25), e del 18.12.02 (doc. n. 26)”; all'”atto stragiudiziale di diffida (doc. n. 27)”; alla “proposta transattiva (doc. n. 28)”;

all'”accertamento peritale”; alla “richiesta di effettuare la…

visita fiscale… a mezzo fax (cfr. doc. n. 16)”; all'”acquiescenza alla sentenza di primo grado” prestata da controparte; al “CCNL del comparto scuola, all’epoca vigente”).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del. fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c., rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso i motivi con i quali si denunzia vizio di motivazione non recano la “chiara indicazione” – nei termini più sopra indicati delle relative “ragioni” nei suesposti termini non senza sottolinearsi come, ancorchè al 1 motivo risulti denunziato vizio di motivazione sotto il profilo della relativa perplessità e contraddittorietà, dal tenore del relativo momento di sintesi sembra invece emergere piuttosto una critica alla valutazione operata dal giudice del merito delle risultanze probatorie (e in particolare all’attendibilità riconosciuta alla 1^ certificazione medica), senza che risulti invero nemmeno formulata censura ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c.; e nei restanti momenti di sintesi non vengono invero delineati i profili e i termini di concreta decisività delle mosse censure, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), e a fortiori non consentita in presenza di formulazione come detto nella specie altresì carente di autosufficienza.

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza in favore della controricorrente Allianz s.p.a. (già R.A.S. s.p.a.), mentre non è a farsi luogo a provvedimento in ordine alle spese in favore dell’intimato sig. Z., non avendo il medesimo svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente Allianz s.p.a. (già R.A.S. s.p.a.), che liquida in complessivi Euro 2.400,00, di cui Euro 2.200,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011

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