Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7842 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11256-2009 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. CILIENTO

LORENZO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGRICOLA VESUVIO SRL in persona del suo amministratore unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avv. NOTARNICOLA VITO, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.E.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 313/2008 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata

il 28/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. C.E. ha proposto ricorso per cassazione contro la s.r.l. Agricola Vesuvio e D.E.V. avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 313 del 28 aprile 2008, con la quale è stata rigettata l’opposizione da lui proposta avverso l’esecuzione forzata per espropriazione immobiliare promossa da detta società e nella quale il D.E. era intervenuto come creditore nonchè la sua domanda di risarcimento danni.

Al ricorso ha resistito con controricorso la s.r.l. Agricola Vesuvio, mentre non ha svolto attività difensiva il D.E..

p.2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione alla stregua di tale norma, che è stata notificata alle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. La relazione redatta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. ha avuto il seguente tenore:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile per l’inosservanza del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366-bis c.p.c., siccome eccepito dalla resistente e comunque da rilevarsi d’ufficio.

Il primo motivo denuncia nullità ex art. 158 c.p.c. della sentenza per illegale costituzione del giudice e violazione dell’art. 615 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

La sua illustrazione di conclude con il seguente quesito di diritto:

se deve ritenersi nulla ai sensi dell’art. 158 c.p.c. l’impugnata sentenza per vizio di costituzione del giudice, non trattandosi di mera irregolarità interna all’Ufficio.

Siffatta enunciazione è assolutamente inidonea ad individuare un quesito di diritto ricollegato alla vicenda oggetto di lite ed alla decisione impugnata, atteso che nemmeno si identifica, sia pure succintamente, il vizio di costituzione e nemmeno si individua, seppure succintamente, di conseguenza perchè non si sarebbe trattato di irregolarità. Il lettore del preteso quesito non è messo in grado nemmeno di percepire in astratto – il che non basterebbe – qual è la questione posta dal motivo. E’ pertinente il richiamo a Cass. sez. un. n. 6420 del 2008 operato dalla resistente per sostenere la violazione dell’art. 366-bis c.p.c..

Il secondo motivo si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2909 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ., ed erronea valutazione degli elementi di prova, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 ed il preteso quesito con cu si conclude la sa illustrazione è ancora più astratto, atteso che si risolve nella mera richiesta alla Corte di valutare se il Tribunale ha erroneamente valutato la prova, e se risulta violato il principio di cui all’art. 116 c.p.c.: il primo interrogativo, in disparte la sua genericità, evoca una quaestio facti che avrebbe richiesto un motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 il secondo si risolve nella mera richiesta alla Corte di dire se è violata una delle norme di cui s’è denunciata la violazione. E’ ancora pertinente la citata sentenza delle Sezioni Unite, alla quale può aggiungersi Cass. sez. un. n. 19811 del 2008.

Il terzo motivo denuncia extrapetizione e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e n. 3 e si conclude con il seguente quesito: se avuto riguardo al contenuto del ricorso ed in ragione dell’art. 112 c.p.c., non ricorra l’extrapetizione della decisione nei confronti del sig. D.E..

Anche in questo caso l’astrattezza è manifesta e sono pertinenti i principi di cui alle richiamate sentenze.

p.3.1. Sussisterebbero, comunque, anche ulteriori ragioni di inammissibilità.

Il secondo motivo sarebbe, infatti, inammissibile anche per la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che si fonda sulle emergenze di due sentenze, delle quali non si indica se e come sono state prodotte in questa sede di legittimità (si vedano, in proposito: Cass. (ord.) n. 22303 del 2008, Cass. sez. un. n. 28547 del 2008, Cass. (ord.) n. 26266 del 2008).

In fine tutti e tre i motivi sono anche illustrati in modo del tutto generico”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che il ricorrente non ha svolto alcuna osservazione.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese, nel rapporto fra ricorrente e resistente, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro mille, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA