Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7842 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.27/03/2017),  n. 7842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16883/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1046/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

07/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR della Puglia indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado con la quale era stato annullato l’avviso di liquidazione relativo alla revoca del beneficio prima casa nei confronti di D.D. in relazione alla sottoscrizione di utenza elettrica nel comune ove pure era stata versata la TARSU ed alla riconosciuta tempestività della domanda di trasferimento della residenza nel Comune di S. Vito dei Normanni ove era stato acquistato l’immobile, malgrado il trasferimento fosse stato accertato dal comune in epoca successiva alla scadenza del termine di 18 mesi;

Rilevato che nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che il ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, è manifestamente infondato;

Considerato che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il beneficio fiscale della prima casa spetta anche in favore di chi, pur avendo fatto formale richiesta di trasferimento nella residenza del comune in cui è posto l’immobile acquistato, non ha ottenuto il trasferimento della residenza nel termine di diciotto mesi invece intervenuto successivamente – Cass. n. 14399/2010; Cass. n. 22528/2007; Cass. n. 19684/2015;

Considerato che a tali principi si è conformato il giudice di appello, nulla peraltro risultando in ordine a quanto postulato dall’Agenzia in ordine ad un eventuale rigetto della richiesta di trasferimento della residenza da parte dell’ente comunale, si è conformato il giudice di appello risultando assorbita, in relazione al rigetto della censura, l’esame dell’ulteriore questione relativa alla ritenuta rilevanza, ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale in esame, di elementi fattuali pure considerati dalla CTR;

Considerato che il ricorso va quindi rigettato, non occorrendo provvedere sulle spese.

PQM

la Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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