Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7842 del 15/04/2020

Cassazione civile sez. I, 15/04/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 15/04/2020), n.7842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20107/2018 proposto da:

A.I., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Perricone Diego Giuseppe, giusta procura;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositato il

15/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/11/2019 dal Cons. Dott. LA TORRE MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

A.I., cittadino del (OMISSIS), ricorre per la cassazione del Decreto n. 923/2018 del 15 maggio 2018 emesso dal Tribunale di Caltanissetta – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale – che, su impugnazione avverso il diniego dell’istanza di concessione protezione umanitaria, ha confermato la decisione di rigetto della Commissione Territoriale di Siracusa.

Il Tribunale, premesso “che ai fini dell’esame della domanda di protezione possono valutarsi unicamente le dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale in quanto la parte non è comparsa all’udienza espressamente fissata per la sua audizione senza addurre alcuna giustificazione e nessuna prova, costituenda o costituita, è stata allegata, rilevato che “il ricorrente nel corso dell’audizione, dopo aver inizialmente riferito una vicenda personale poi riconosciuta dalla stessa parte come falsa, ha affermato di aver lasciato il paese di origine per ragioni esclusivamente di natura economica e nel tentativo di migliorare le assai precarie condizioni di vita del proprio nucleo familiare”, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. Ciò in base alle dichiarazioni rese avanti alla Commissione Territoriale, che risultavano assai scarne, del tutto generiche, contraddittorie e “provenienti da soggetto non attendibile e che, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non possono considerarsi neppure veritiere” non valendo dunque a delineare alcun profilo di possibile vulnerabilità della parte.

Il Ministero è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo si deduce violazione del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2 e/o 3, per avere il Tribunale deciso in composizione collegiale anzichè monocratica.

Col secondo motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il ricorso, in relazione al primo motivo, involge la problematica, rilevante sotto il profilo processuale, della procedura applicabile alla iniziale domanda di protezione umanitaria, poi limitata solo alla domanda di protezione umanitaria; ai limiti di accertamento della domanda da parte del giudice e agli oneri di allegazione da parte del richiedente.

Se infatti viene proposta esclusivamente domanda di protezione umanitaria, si è affermato che la competenza per materia appartiene alla sezione specializzata del Tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario ex artt. 281-bis c.p.c. e segg., o, ricorrendone i presupposti, secondo il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis c.p.c. e segg., e pronuncia sentenza o ordinanza impugnabile in appello, atteso che il rito previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, con le peculiarità che lo connotano (composizione collegiale della sezione specializzata, procedura camerale e non reclamabilità del decreto: Cass. Sez. 1 – Ord. n. 16458 del 19/06/2019 (Rv. 654637-01).

Nella diversa e più frequente ipotesi, in cui con il ricorso vengano proposte più domande, dirette ad ottenere in via principale rifugio e protezione sussidiaria ed in via subordinata la protezione umanitaria, la giurisprudenza ha statuito che “si applica per tutte le domande il rito camerale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, davanti alla sezione specializzata del tribunale in composizione collegiale, in ragione della connessione esistente tra dette domande e della prevalenza della composizione collegiale del tribunale in forza del disposto dell’art. 281 nonies c.p.c., tenuto altresì conto del carattere unitario dell’accertamento dei presupposti dei vari tipi di tutela, dell’esigenza di evitare contrasto di giudicati e del principio della ragionevole durata del processo (Cass. ord. n. 9658/2019).

Si è ritenuto che non ostano a tale conclusione le peculiarità del processo in Camera di consiglio, alla luce dei principi di recente enunciati da questa Sezione (Cass. n. 17717/2018 e Cass. n. 27700/2018), tenuto in particolare conto che il principio del doppio grado di giudizio non è costituzionalmente tutelato e che, nel caso di specie, la soppressione del gravame di merito consegue pur sempre ad una scelta processuale della parte interessata” (Cass. ord. n. 9658/2019 citata).

Ciò premesso, in relazione alla questione preliminare processuale sollevata dal ricorso, che riveste un interesse nomofilattico che trascende il caso concreto, si rinvia la trattazione in pubblica udienza, al fine di delimitare l’ambito di operatività delle diverse procedure, rilevanti ai fini della decisione del ricorso.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2020

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