Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7842 del 06/04/2011
Cassazione civile sez. III, 06/04/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 06/04/2011), n.7842
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19514/2006 proposto da:
FARMAFACTORING S.P.A. (OMISSIS) in persona del Dr. I.
A. Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato TAMBURRO
LUCIANO, rappresentata e difesa dagli avvocati SUTTI STEFANO,
CAZZANIGA SIMONA MARIA giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
REGIONE PUGLIA (OMISSIS);
– intimata –
sul ricorso 23498/2006 proposto da:
REGIONE PUGLIA in persona del Presidente pro tempore della Giunta
Regionale Dott. V.N., elettivamente domiciliata in ROMA,
LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio TRIFIRO’ &
PARTNERS,
rappresentata e difesa dall’avvocato FAVALLI GIACINTO giusta delega a
margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente –
contro
FARMAFACTORING S.P.A. in persona del Dr. I.A.,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2,
presso lo studio dell’avvocato TAMBURRO LUCIANO, rappresentata e
difesa dagli avvocati SUTTI STEFANO, CAZZANIGA SIMONA MARIA giusta
delega in calce al ricorso principale;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1648/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, 4^
SEZIONE CIVILE, emessa il 10/6/2005, depositata il 24/06/2005, R.G.N.
4467/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/12/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato VITTORIO VIOLENTE per delega dell’Avvocato STEFANO
SUTTI;
udito l’Avvocato PAOLO ZUCCHINALI per delega dell’Avvocato GIACINTO
FAVALLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso
incidentale; accoglimento del 1 e 2 motivo del ricorso principale o
remissione alle SS.UU..
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Il tribunale di Milano emise, in favore dell’odierna ricorrente Farmafactoring, un decreto ingiuntivo con il quale la gestione liquidatoria della USL LE/(OMISSIS), istituita dalla regione Puglia in persona del commissario liquidatore pro tempore, e per essa la stessa regione Puglia, in persona del presidente pro tempore, veniva condannata al pagamento della somma di oltre L. 800 milioni, nella qualità di cessionaria di crediti per forniture mediche.
La regione Puglia propose opposizione lamentando, tra l’altro, il proprio difetto di legittimazione passiva.
L’opposizione fu respinta dall’adito tribunale.
L’impugnazione proposta dall’ente territoriale fu di converso accolta dalla corte d’appello milanese che, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’opponente, revocò il decreto.
Il ricorso proposto avverso tale sentenza dalla Farmafactoring spa pone a questo collegio la questione di diritto, oggetto di contrasto insorto in seno alla sezione, della predicabilità, o meno, nella specie, di una legittimazione passiva concorrente della regione nei procedimenti in cui sia evocata in giudizio la gestione liquidatoria delle disciolte USL in persona del commissario liquidatore, essendosi pronunciate in senso favorevole Cass. Sez. 3^ n. 15725 del 2010 e Cass. Sez. 3^ n. 1532 del medesimo anno, e in senso contrario Cass. Sez. 3^ n. 7802 del 2010 (che richiama a sua volta il dictum – a suo dire implicitamente contrario – di cui a Cass. Ss. uu. N. 18285 del 2005).
Gli atti vanno, pertanto, rimessi al Primo Presidente per le sue determinazioni, conformemente con quanto richiesto, sia pur in via subordinata, dal PG di udienza.
P.Q.M.
Rimette gli atti del procedimento al Primo Presidente per le sue determinazioni.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011