Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7842 del 06/04/2011

Cassazione civile sez. III, 06/04/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 06/04/2011), n.7842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19514/2006 proposto da:

FARMAFACTORING S.P.A. (OMISSIS) in persona del Dr. I.

A. Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato TAMBURRO

LUCIANO, rappresentata e difesa dagli avvocati SUTTI STEFANO,

CAZZANIGA SIMONA MARIA giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE PUGLIA (OMISSIS);

– intimata –

sul ricorso 23498/2006 proposto da:

REGIONE PUGLIA in persona del Presidente pro tempore della Giunta

Regionale Dott. V.N., elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio TRIFIRO’ &

PARTNERS,

rappresentata e difesa dall’avvocato FAVALLI GIACINTO giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

FARMAFACTORING S.P.A. in persona del Dr. I.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2,

presso lo studio dell’avvocato TAMBURRO LUCIANO, rappresentata e

difesa dagli avvocati SUTTI STEFANO, CAZZANIGA SIMONA MARIA giusta

delega in calce al ricorso principale;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1648/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, 4^

SEZIONE CIVILE, emessa il 10/6/2005, depositata il 24/06/2005, R.G.N.

4467/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato VITTORIO VIOLENTE per delega dell’Avvocato STEFANO

SUTTI;

udito l’Avvocato PAOLO ZUCCHINALI per delega dell’Avvocato GIACINTO

FAVALLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso

incidentale; accoglimento del 1 e 2 motivo del ricorso principale o

remissione alle SS.UU..

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Il tribunale di Milano emise, in favore dell’odierna ricorrente Farmafactoring, un decreto ingiuntivo con il quale la gestione liquidatoria della USL LE/(OMISSIS), istituita dalla regione Puglia in persona del commissario liquidatore pro tempore, e per essa la stessa regione Puglia, in persona del presidente pro tempore, veniva condannata al pagamento della somma di oltre L. 800 milioni, nella qualità di cessionaria di crediti per forniture mediche.

La regione Puglia propose opposizione lamentando, tra l’altro, il proprio difetto di legittimazione passiva.

L’opposizione fu respinta dall’adito tribunale.

L’impugnazione proposta dall’ente territoriale fu di converso accolta dalla corte d’appello milanese che, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’opponente, revocò il decreto.

Il ricorso proposto avverso tale sentenza dalla Farmafactoring spa pone a questo collegio la questione di diritto, oggetto di contrasto insorto in seno alla sezione, della predicabilità, o meno, nella specie, di una legittimazione passiva concorrente della regione nei procedimenti in cui sia evocata in giudizio la gestione liquidatoria delle disciolte USL in persona del commissario liquidatore, essendosi pronunciate in senso favorevole Cass. Sez. 3^ n. 15725 del 2010 e Cass. Sez. 3^ n. 1532 del medesimo anno, e in senso contrario Cass. Sez. 3^ n. 7802 del 2010 (che richiama a sua volta il dictum – a suo dire implicitamente contrario – di cui a Cass. Ss. uu. N. 18285 del 2005).

Gli atti vanno, pertanto, rimessi al Primo Presidente per le sue determinazioni, conformemente con quanto richiesto, sia pur in via subordinata, dal PG di udienza.

P.Q.M.

Rimette gli atti del procedimento al Primo Presidente per le sue determinazioni.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011

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