Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7841 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8239-2009 proposto da:

GRIFAUTO SAS di BIDIN ALCIDE VALTER in persona del socio

accomandatario, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. MENDILLO ELIO, giusta

delega a margine della seconda pagina del ricorso;

– ricorrente –

contro

CITIFIN-CITICORP FINANZIARIA SPA in persona del suo Presidente,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA FISICA 7, presso lo

studio dell’avvocato MALARA ALESSANDRO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SCULCO M. NICOLA, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3505/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

10.12.08, depositata il 18/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. La Grifauto s.a.s. di Bidin Alcide Valter ha proposto ricorso per cassazione contro la Citifin – Citicorp Finanziaria s.p.a.

avverso la sentenza del 18 dicembre 2008, con la quale la Corte d’Appello di Milano, in accoglimento dell’appello della Citifin ed in riforma della sentenza pronunciata in primo grado inter partes dal Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione proposta da essa ricorrente avverso un decreto ingiuntivo emesso da quel Tribunale nei suoi confronti su ricorso della Citifin. Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimata.

p.2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata redatta relazione alla stregua di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. La relazione redatta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. ha avuto il seguente tenore:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile per due gradate ragioni.

La prima è l’inosservanza del requisito di cui all’art. 366-bis c.p.c.: l’illustrazione del primo motivo – che deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – non si conclude e non contiene il momento di sintesi espressivo della cd. chiara indicazione, cui allude detta norma (su cui, ex multis, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007). Il secondo motivo – che deduce “violazione o falsa applicazione dell’art. 1341 c.c. – non si conclude con la formulazione del quesito di diritto, necessario sempre ai sensi della suddetta norma.

3.1. – La seconda ragione di inammissibilità si rinviene nell’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6:

entrambi i motivi si fondano sul contenuto del “contratto di convenzionamento” stipulato fra le parti, ma il ricorso – che pure nell’esposizione del primo motivo indica che il relativo documento sarebbe stato prodotto come documento n. 2 del fascicolo di primo grado – non indica se esso è stato prodotto, eventualmente con la produzione di detto fascicolo, in questa sede di legittimità, anche agii effetti dell’osservanza dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. In proposito, era onere della parte ricorrente, in ottemperanza all’art. 366 c.p.c., n. 6 ed all’esigenza di indicazione specifica, fornire detta specificazione nel ricorso (Cass. sez. un. n. 28547 del 2008)”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni svolte dalla relazione, alle quali la ricorrente nella sua memoria ha mosso dei rilievi che in alcun modo sono idonei a convenientemente replicarle.

P.2.1. Con un primo rilievo si asserisce che, ad assolvere all’onere della formulazione della cd. “chiara indicazione” a proposito del primo motivo, varrebbe la seguente proposizione con cui termina la sua illustrazione: “perchè mai venga considerato il comma a) dell’art. 5 ai fini dell’adempimento, quando inesistente è l’obbligo da parte della Grifauto di ricevere l’anticipo in contanti, mentre debba considerarsi irrilevante invece, perchè non di modalità comportamentale ordinaria ma quale estrema cautela l’u.c. dello stesso articolo”.

Il Collegio ritiene che non sia necessario spiegare perchè questa non sia una “chiara indicazione”, atteso che la memoria, dopo avervi fatto riferimento all’uopo, asserisce in modo del tutto apodittico che essa lo sarebbe in relazione sia al principi di diritto richiamato nella relazione, sia a Cass. n. 8897 del 2008 richiamato nella memoria stessa.

p.2.2. Quanto all’assunto che riguardo al secondo motivo sarebbe stata individuata la questione di diritto, esso si risolve nel postulare che il quesito si debba desumere dalla illustrazione del motivo, cosa esclusa dalla giurisprudenza della Corte fin da Cass. (ord.) n. 16002 del 2007.

p.2.3. Non meno inconferente è il rilievo della circostanza che l’art. 366-bis c.p.c. è stato abrogato dalla L. n. 47 del 1969:

l’abrogazione, giusta l’art. 58, comma 5 della Legge, è applicabile solo ai ricorsi proposti contro provvedimenti pubblicati dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge.

p.2.4. Quanto alla causa di inammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, si rileva che priva di rilievo è l’invocazione delle avvertenze desumibili dalle prescrizioni figuranti sul sito internet della Corte riguardano alle attività di deposito del ricorso presso la cancelleria concernono la “nota di iscrizione a ruolo”, che riguarda appunto l’attività che il ricorrente deve compiere nel rapporto con la cancelleria della Corte e nulla a che fare con il contenuto del ricorso (si veda ampiamente Cass. (ord.) n. 15628 del 2009).

p.2.5. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

p.2.6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro tremila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

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