Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7841 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 19/03/2021), n.7841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19361/2019 proposto da:

E.B., rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO

GILARDONI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO e PROCURA GENERALE PRESSO CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA depositato il 04/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bergamo respingeva l’istanza del ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale od umanitaria, ritenendo non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela.

Il Tribunale di Brescia, con il decreto impugnato, respingeva il ricorso avverso detto provvedimento reiettivo.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto E.B. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente solleva l’eccezione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nel testo modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, n. 3 septies, per violazione degli artt. 3,24, e 111 Cost., nella parte in cui prevede che il procedimento in materia di protezione internazionale sia definito con decreto non reclamabile entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Ad avviso del ricorrente, la scelta del rito camerale articolato in un solo grado di giudizio, con udienza meramente eventuale e difese solo scritte, non costituirebbe sufficiente garanzia dell’effettività del diritto di difesa del richiedente asilo.

La doglianza è infondata. Questa Corte ha già ritenuto, con statuizione che merita di essere ribadita, “… manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di status, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17717 del 05/07/2018, Rv. 649521-02). Con la medesima decisione sono state, analogamente, ritenute manifestamente infondate sia “… la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, relativa all’eccessiva limitatezza del termine di trenta giorni prescritto per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale, poichè la previsione di tale termine è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17717 del 05/07/2018 Rv. 649521-03; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28119 del 05/11/2018, Rv. 651799-03), sia “… la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poichè tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell’interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell’art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17717 del 05/07/2018, Rv. 649521-04; conf. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 2342 del 03/02/2020, Rv. 656643).

Del pari manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, nella parte in cui prevede che la controversia in materia di protezione internazionale sia decisa con decreto non soggetto ad impugnazione, in assenza della costituzionalizzazione – per la giurisdizione ordinaria – del principio del doppio grado di giurisdizione (in termini, cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 22610 del 24/10/2014, Rv. 633019).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, perchè il Tribunale di Brescia avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria.

La doglianza è inammissibile. Il decreto impugnato, dopo aver correttamente ritenuto applicabile al caso di specie la normativa previgente rispetto al D.L. n. 113 del 2018, ha ritenuto l’insussistenza in concreto – all’esito del giudizio comparativo svolto secondo i criteri di cui alla sentenza di questa Corte n. 4455/2018 – dei profili di vulnerabilità richiesti per il riconoscimento della tutela umanitaria. Il ricorrente non allega alcun elemento specifico che sarebbe stato trascurato dal giudice di merito, la cui valutazione avrebbe portato ad una soluzione differente da quella in concreto prescelta; la mera allegazione, in termini generici, della povertà ed instabilità politica del Paese di origine e dell’inserimento lavorativo del richiedente in Italia, non sono sufficienti ai fini del riconoscimento della protezione invocata.

Da quanto precede deriva il rigetto del ricorso. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

 

 

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