Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7841 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/04/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 05/04/2011), n.7841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17221/2010 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO

II 11, presso lo studio dell’avvocato SCARPA Angelo, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PULLANO CARMINE giusta

procura alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

BETTOLO 17, presso lo studio dell’avvocato GOZZI Riccardo, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUSTIA ROBERTA giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 143/2009 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

26/11/09, depositata il 15/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;

udito per il controricorrente l’Avvocato GOZZI RICCARDO (delega

avvocato Roberta Rustia), difensore della controricorrente che si

riporta agli scritti e deposita nota spese;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO che aderisce alla relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

Con sentenza emessa il 18 settembre 2008 il Tribunale per i minorenni di Trieste dichiarava la paternità naturale di T.F. nei confronti di C.V., nata (OMISSIS), e poneva a carico del padre l’obbligo di un assegno di mantenimento di Euro 600,00 mensili, oltre alla condanna al pagamento della somma di Euro 50.000,00 a titolo di rimborso delle spese affrontate dalla madre, C.F., a tale titolo.

Il successivo gravame del T. era dichiarato inammissibile per tardività.

La corte, rilevava che la sentenza era stata notificata in data 30 aprile 2009 e che quindi il termine breve per l’impugnazione scadeva il 30 maggio 2009: laddove questa era stata proposta con atto di citazione – convertibile in ricorso, per il principio di conservazione degli atti nulli – depositato solo in data 1 giugno 2009; e per di più, solo in fotocopia, come da annotazione di cancelleria sulla nota di iscrizione a ruolo. Dichiarava, nella specie, inapplicabile l’art. 155 cod. proc. civ., comma 5 (introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2) – secondo cui, la proroga prevista se il giorno di scadenza è festivo si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali che scadono nella giornata del sabato – perchè esso si riferiva ai soli processi instaurati dopo l’1 marzo 2006, ai sensi della norma transitoria contestualmente prevista.

Avverso la sentenza il T. proponeva ricorso per cassazione, articolato in sette motivi e notificato il 29 giugno 2010.

Resisteva con controricorso la C..

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, inammissibile, ex art. 360 bis cod. proc. civ..

Questa Corte ha già reiteratamente statuito che la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 3 – secondo cui l’art. 155 cod. proc. civ., commi 5 e 6 (aggiunti dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. f)), si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1 marzo 2006 – deve essere interpretato, conformemente al precetto di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, nel senso che esso disponga solo per l’avvenire, stante l’assenza di qualsiasi espressione che possa sottintendere una volontà di interpretazione autentica della norma di cui alla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 4, citato, con automatico effetto retroattivo.

Ne consegue che l’art. 155 cod. proc. civ., comma 5, si applica solo ai termini relativi a procedimenti pendenti all’1 marzo 2006 in scadenza dopo la data dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009;

e non pure ai termini che alla detta data risultino, come nella specie, già scaduti (Cass., sez. lavoro, 15 marzo 2010, n. 6212;

Cass., sez. 2^, 13 gennaio 2010, n. 454; Cass., sez. 3^, 3 luglio 2009 n. 15.636).

La L. 18 giugno 2009, n. 69, proprio in virtù del suo carattere innovativo, esclude, a contrario, che, anteriormente ad essa, il l’art. 155 c.p.c., comma 5, dovesse applicarsi immediatamente al impugnazioni promosse dopo la sua entrata in vigore (interpretando quindi -come propone il ricorrente – la parola “procedimento”, come sinonimo di grado di giudizio).

In conformità a tali principi, l’appello notificato dal T. l’1 giugno 2009 non gode della proroga del termine breve, scaduto il precedente sabato 30 maggio 2009, ed appare, dunque, correttamente dichiarato inammissibile.

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

– che il T. ha depositato, nei termini, una memoria illustrativa;

– che all’udienza in Camera di consiglio è comparso il difensore della controricorrente ed il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;

– che il ricorso dev’essere dunque dichiarato rigettato per manifesta infondatezza; con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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