Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7840 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 31/03/2010), n.7840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18582-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

I.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 12/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANZARO, depositata il 09/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per

l’accoglimento.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria indicata in epigrafe, con la quale è stato riconosciuto il diritto di I.F., promotore finanziario, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001; che il contribuente non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – per avere l’impugnata sentenza ritenuto che il termine decadenziale per la richiesta di rimborso decorreva dal maggio del 2001 (data in cui venne emessa la sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001) – è manifestamente fondato poichè il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi, in caso di versamenti diretti, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 decorre dalla data del versamento (Cass. 13478/2008);

che il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per non avere la sentenza impugnata detto nulla sull’eccezione, sollevata dall’Ufficio, di mancato assolvimento dell’onere della prova, è manifestamente fondato perchè costituisce onere del contribuente che richieda il rimborso dell’IRAP asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione (Cass. 3677/2007);

che il terzo motivo, con il quale si denuncia l’omessa, insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non risultare dalla sentenza impugnata le ragioni che hanno indotto il giudice al dispositivo preso, è manifestamente fondato perchè la decisione impugnata non da conto della ratio decidendi, non avendo fornito alcun elemento di riscontro per ritenere l’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione (Cass. S.U. 12108/2009);

che il quarto motivo, – con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 per avere la sentenza impugnata compiuto un error in procedendo avendo ritenuto ammissibile quella parte del ricorso introduttivo relativo alla differenza tra la somma richiesta nello stesso e quella di cui all’istanza di rimborso, è palesemente inammissibile essendo stata la relativa eccezione proposta per la prima volta in sede di legittimità pur essendo relativo ad una percentuale minima della somma richiesta, tale da non travolgere il ricorso stesso;

che, pertanto, va accolto il ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio;

che il giudice del rinvio provvederà anche in relazione alle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Calabria.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

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