Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7840 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.27/03/2017),  n. 7840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T 7584/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3848-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1251/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 09/07/2015;

Nonchè sul ricorso 7572-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona dei Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA; VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

BE.MA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1493/25/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA del 4/12/2015, depositata il 17/09/2015;

Nonchè sul ricorso 7573-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1496/25/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 17/09/2015;

Nonchè sul ricorso 7584-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1494/25/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 17/09/2015;

Nonchè sul ricorso 7587-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona dei Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1495/25/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 17/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone separati ricorsi per cassazione, ciascuno dei quali affidato a tre motivi, nei confronti di B.M.A., B.M., B.G., B.E. e B.A. (che non resistono), avverso le sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1251/25/2015, depositata in data 9/07/2015, e nn. 1493/25/2015, 1496/25/2015, 1494/25/2015 e 1495/25/2015 tutte depositate in data 17/09/2015, con le quali – in controversie concernenti le impugnazioni di un avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni (“(OMISSIS)”) inerente a maggiore imposta di registro dovuta in relazione ad una operazione, attuata con distinti negozi, tutti registrati nel 2010, di divisione di quote sociali detenute dalla famiglia B. e di donazione della piena proprietà o dell’usufrutto delle quote, dai genitori ai figli, – sono state confermate le decisioni di primo grado, che avevano accolto i ricorsi dei contribuenti, fondati sulla illegittimità dell’avviso, avendo l’Ufficio proceduto, non ad una mera liquidazione del tributo dovuto, a fronte di errori della dichiarazione, ma ad una vera e propria rettifica del valore dichiarato nell’atto.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere i gravami dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che effettivamente l’Ufficio aveva provveduto ad “una rettifica del valore dichiarato nell’atto mediante il collegamento con altri atti stipulati successivamente dalle stesse parti, o da alcune di esse, che hanno costituito lo strumento per la rettifica dei valori dichiarati”, vale a dire il ricalcolo dei “valori delle donazioni in quanto incongruenti” e la rettifica “di fatto” del “valore reale della divisione di quote”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. Preliminarmente va disposta, ex art.274 c.p.c., la riunione al giudizio n. 3848/16, di quelli nn. 7572/16, 7573/16, 7584/16 e 7587/16, per connessione oggettiva.

2. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, stante il mancato rispetto del litisconsorzio necessario tra tutte le parti condividenti dei negozi di divisione e donazione di quote sociali. Con secondo motivo, la ricorrente denuncia un vizio di nullità della sentenza, sempre ex art. 360 c.p.c., n. 4, per mancanza di motivazione o motivazione del tutto apparente, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 360, n. 4 e art. 132 c.p.c., n. 4. Infine, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 52 e 53 e 3 Tariffa Parte 1^ del D.P.R. n. 131 del 1986, T.U.R., per avere i giudici della C.T.R. ritenuto che la pretesa tributaria dovesse essere esercitata con altro tipo di provvedimento (un avviso di rettifica e liquidazione), avendo invece l’Ufficio proceduto ad una vera e propria liquidazione, attribuendo alla divisione un valore, non dichiarato dalle parti, utilizzando i valori, per contro, dichiarati dalle parti, delle donazioni.

3. La prima censura è fondata, nei sensi di cui in motivazione, con assorbimento delle restanti.

Occorre premettere che l’atto impositivo impugnato è stato emesso in relazione ad un complesso atto pubblico, registrato l’1/02/2010, al n. 1372, serie IT, con il quale, riguardo alle partecipazioni della famiglia B. (composta da B.G. e Bi.Bi.Ra., genitori di B.G., B.M.A. e Be.Ma., quest’ultimo padre di B.A. e B.E.) nella Immobiliare BEL.GIO di B.G. & C. sas, si è proceduto alla divisione delle partecipazioni sociali, tra i genitori B.G. e Bi.Bi.Ra. ed i figli B.M.A., B.M. e B.G., con successiva donazione, da parte dei genitori suddetti a ciascuno dei tre figli, dell’usufrutto di una quota di partecipazione sociale ed ulteriore donazione, da parte di B.M. ai suoi figli, B.A. e B.E., della piena proprietà di una quota e dell’usufrutto di altra quota.

In sede di registrazione, le parti dichiaravano le donazioni esenti da tassazione, in quanto rientranti in franchigia, ed autoliquidavano un’imposta di registro pari ad Euro 336,00.

Con l’atto impositivo qui impugnato, l’Ufficio ricalcolava il valore delle donazioni e riquantificava il valore reale della divisione di quote, accertando una maggiore imposta di Registro pari all’1% del valore della divisione.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 1052/2007; conf. Cass. 10644/204; Cass. 15189/2013) ha già chiarito che, stante l’autonomia, nel processo tributario, della nozione di litisconsorzio necessario, quale emergente dalla norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, rispetto a quella dei litisconsorzio necessario di cui all’art. 102 c.p.c., essendo positivamente indicati i presupposti “nella inscindibilità della causa determinata dall’oggetto del ricorso”, “un’ipotesi di litisconsorzio tributario, ai sensi del citato art. 14, si configura ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l’azione esercitata dall’amministrazione finanziaria, l’atto impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nella unicità della fattispecie costitutiva dell’obbligazione una pluralità di so getti, ed il ricorso, pur proposto da uno o più degli obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione” e la “ratio” della peculiarità della fattispecie del litisconsorzio tributario si giustifica sul piano costituzionale quale espressione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost., perchè funzionale alla parità di trattamento dei coobbligati e, al rispetto della loro capacità contributiva” (nella fattispecie esaminata dalla Corte si verteva in ipotesi di accertamento di maggior valore, ai fini dell’imposta di registro, in relazione ad un atto di divisione, ed è stato ritenuto sussistente il litisconsorzio necessario, sul presupposto della valutazione unitaria compiuta dall’Ufficio e della posizione comune oggetto dell’impugnazione dei singola condividenti). Il litisconsorzio necessario va ravvisato dunque solo nel caso in cui il provvedimento impositivo venga attinto da critica che investe quei medesimi fatti costitutivi della obbligazione tributaria, idonei a fondare pretese frazionate nei “quantum” (Cass. 20928/2014).

Ora, l’impugnazione dell’avviso di liquidazione, n. “(OMISSIS)”, riguardava inscindibilmente tutti i condividenti (soci di s.a.s.), partecipanti ai negozi indicati nell’atto impositivo, e, nei giudizi di merito, svoltisi separatamente, non hanno, in ogni caso, mai partecipato i condividenti-soci B.G. e Bi.Bi.Ra..

4. Per tutto quanto sopra esposto, previa la riunione di cui al punto 1, in accoglimento del primo motivo dei ricorsi, assorbiti i restanti, va cassata la sentenza impugnata e dichiara la nullità dell’intero giudizio, con rinvio alla C.T.P. di Prato, in diversa composizione, per nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio. Attesa la peculiarità della vicenda processuale, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di merito, irripetibili quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, previa riunione al procedimento n. 3848/16 R.G. di quel inn. 7572/16, 7573/16, 7584/16 e 7587/16 R.G., accoglie il primo motivo dei ricorsi, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e dichiara la nullità dell’intero giudizio, con rinvio alla C.T.P. di Prato, in diversa composizione, per nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di merito ed irripetibili quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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