Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 784 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/01/2011, (ud. 18/11/2010, dep. 14/01/2011), n.784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.A., C.V., elettivamente domiciliati in

ROMA VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato CANTILLO ORESTE,

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati CANTILLO

GUGLIELMO, CANTILLO MICHELE, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la decisione n. 8813/2005 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

ROMA, depositata il 04/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CANTILLO ORESTE, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorsi alla commissione tributaria di primo grado di Sala Consilina i coniugi C.V. e V.A. impugnavano l’avviso di accertamento del reddito, relativo a maggiorazione delle imposte Irpef ed accessori per l’anno 1982, fatto notificare dall’ufficio delle imposte dirette di quel Comune, e con il quale l’amministrazione comunicava di avere accertato dei proventi complessivi di importo superiore, sulla scorta delle verifiche svolte dall’ufficio delle imposte circa l’attivita’ di vendita all’ingrosso di generi alimentari della societa’ familiare da loro gestita, recuperando a tassazione ricavi non contabilizzati. Il giudice adito accoglieva i ricorsi. Avverso la relativa decisione l’ufficio proponeva appello dinanzi alla commissione tributaria di secondo grado, la quale lo rigettava.

Contro tale pronuncia l’ufficio delle imposte proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria centrale, la quale lo accoglieva, osservando che il metodo analitico – induttivo seguito dall’ufficio era regolare, atteso che i costi non contabilizzati non potevano essere dedotti.

Avverso questa decisione C. e V. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

L’agenzia delle entrate non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col motivo addotto a sostegno del ricorso i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 74 e del D.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto i giudici di merito non consideravano che l’amministrazione era pervenuta al risultato di accertare un maggior reddito con metodo induttivo in definitiva sulla scorta della documentazione dei contribuenti stessi, ancorche’ i costi per i maggiori ricavi non erano stati contabilizzati nel conto economico, e pertanto si doveva tener conto anche degli stessi ai fini della determinazione del reddito complessivo.

Il motivo e’ infondato.

Infatti in tema di accertamento delle imposte sui redditi ed in merito alla deducibilita’ di costi di impresa non registrati, le norme del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (e, in particolare, l’art. 75, comma 6) non autorizzano la detraibilita’ di tali spese quando, pur non risultando dal conto dei profitti e delle perdite – come richiesto dall’art. 74 del previgente D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 -, non siano state annotate nelle scritture contabili, purche’ non si tratti di irregolarita’ meramente formali, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 4218 del 24/02/2006, n. 8000 del 2003).

Peraltro in virtu’ del D.L. n. 90 del 1990, art. 2, comma 6 bis, conv. nella L. n. 165 del 1990, sia il D.P.R. n. 597 del 1973, art. 74 che il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 devono intendersi nel senso che le spese ed i componenti negativi sono deducibili “se e nella misura in cui siano stati annotati nelle scritture contabili ed abbiano concorso alla determinazione del risultato del conto dei profitti e delle perdite indipendentemente dalla specifica evidenza in tale documento”. Pertanto, al fine della loro deducibilita’, era sufficiente che i costi risultassero dallo scritture contabili e che fosse possibile correlarli ai ricavi, mentre nella specie cio’ non si era verificato (V. pure Cass. Sentenze n. 6051 del 26/04/2002, n. 2 168 del 2001).

Alla luce quindi di quanto piu’ sopra enunciato, la sentenza impugnata risulta motivata in modo adeguato e giuridicamente corretto.

Ne deriva che il ricorso dei contribuenti va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante la mancata costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011v

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