Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 784 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 13/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.13/01/2017),  n. 784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29234-2014 proposto da:

B.P., nella qualità di curatore di BO.EL.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso

l’avvocato FILIPPO SCIUTO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ALESSIO GIULIO CAVAGNARO, giusta procure in calce al

ricorso e alla costituzione in giudizio del Curatore Speciale;

– ricorrente –

contro

BA.FE., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLAI 70,

presso l’avvocato LUCA GABRIELLI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato EMILIO VIGNOLO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositato il

14/4/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato FILIPPO SCIUTO (anche per il

Curatore) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato BA.FE., con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto dell’eccezione

preliminare ex art. 327 c.p.c.; l’accoglimento per quanto di ragione

con riferimento alla “translatio indicii”.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Genova ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla signora Bo.El., persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, contro i decreti del GT del Tribunale di Savona che liquidavano alcuni compensi in favore dell’amministratore, avv. Alessio Giulio Cavagnaro, in quanto i detti provvedimenti, inerenti alla cd. “fase gestionale” dell’Amministrazione sarebbero privi del carattere della decisorietà e, pertanto, sarebbero reclamabili soltanto innanzi al Tribunale (collegiale), ai sensi dell’art. 739 c.p.c., comma 1.

2. Secondo la Corte territoriale, al caso in esame non troverebbe applicazione l’art. 720-bis c.p.c., comma 2, in quanto la disposizione invocata riguarderebbe i soli provvedimenti (diversi da questi) aventi contenuto decisorio, così come affermato da questa Corte con le pronunce nn. 10187 e 13747 del 2011.

2.1. Infine, secondo il giudice distrettuale, non si potrebbe applicare al caso neppure l’art. 50 c.p.c. trattandosi di una decisione volta a dichiarare l’inammissibilità del reclamo e non già la sua proposizione davanti al giudice incompetente.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la signora Bo., rappresentata dal curatore speciale nominato, ai sensi dell’art. 78 c.p.c. dal Primo presidente aggiunto di questa Corte, con quattro mezzi di impugnazione, illustrati anche con memoria, con i quali si lamenta l’illegittimità, sotto più profili, del provvedimento impugnato.

3.1. Al ricorso ha poi aderito il curatore speciale con atto depositato in prossimità dell’udienza pubblica.

4. L’Amministratore di sostegno ha resistito con controricorso e memoria illustrativa, rappresentando e documentando che la ricorrente, interdetta con sentenza del Tribunale di Savona del novembre 2015, è successivamente deceduta il (OMISSIS), come da dichiarazione resa dagli eredi legittimi, allegata alla memoria, ed alla luce dei fatti sopravvenuti, ha sollevato alcune eccezioni di inammissibilità del ricorso.

6. Il PG presso la corte territoriale non ha svolto difese in questa fase.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell’art. 720-bis c.p.c.) la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia escluso dal novero dei provvedimenti reclamabili innanzi alla Corte di appello i decreti, quali quello in esame, che avrebbe natura incontestabilmente decisoria.

2. Con il secondo (violazione degli artt. 49 e 50 c.p.c.) la ricorrente denuncia, in subordine, l’esclusione della translatio iudicii, con la conseguente rimessione della causa al Tribunale di Savona: una questione di competenza non di inammissibilità.

3. Con il terzo mezzo solleva l’eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 341, 720-bis e 739, in relazione all’art. 50 c.pc.., per contrasto con gli artt. 2, 3, 24e 111 Cost., nel caso di mancato accoglimento del precedente motivo.

4. Con il quarto (violazione dell’art. 153, in relazione agli artt. 742 o 386 c.p. si denuncia la mancata remissione in termini per errore scusabile.

5. Prima di esaminare il merito del ricorso per cassazione occorre aver riguardo alle eccezioni sollevate dall’Amministratore di sostegno, odierno controricorrente.

6. In particolare, la parte intimata ha, innanzitutto, eccepito la tardività del ricorso per cassazione in quanto la ricorrente non avrebbe potuto fruire, nel computo del termine lungo d’impugnazione, della sospensione feriale dei termini, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742 e dell’art. 92 ord. giud., quest’ultimo come modificato dala L. n. 6 del 2004, art. 19, (92. Affari civili nel periodo feriale dei magistrati. Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia di lavoro, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all’esecuzione, nonchè quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile), con la previsione dell’urgente trattazione delle cause civili relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno.

6.1. L’eccezione ha carattere preliminare: il suo accoglimento determinerebbe la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, atteso che – ove fosse applicabile la disposizione richiamata l’impugnazione sarebbe tardiva, per essere il provvedimento – sottoposto a critica -passato in cosa giudicata.

6.2. Ma essa non può essere accolta in quanto, con riferimento all’ambito delle cause relative ai procedimenti “per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno”, oggetto di urgente trattazione da parte degli uffici giudiziari (tale da non tollerare la sospensione feriale dei termini d’impugnazione), deve darsi una interpretazione restrittiva perchè il detto effetto si ricollega soltanto ai provvedimenti aventi natura decisoria, non anche a quelli di tipo amministrativo-gestorio.

6.3. La dicotomia tra le due figure decisorie, tracciata dalla giurisprudenza di questa Corte a proposito della reclamabilità dei provvedimenti pronunciati dal giudice tutelare davanti alla Corte d’appello, ai sensi dell’art. 720-bis c.p.c., solo per il primo tipo e non anche per il secondo (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 10187 del 2011 e Ordinanza n. 13747 del 2011) è razionale e coerente con il principio secondo il quale l’urgenza della causa deve essere stimata tenuto conto del pregiudizio per le parti che, secondo l’id plerumque accidit, “la ritardata trattazione potrebbe produrre”.

6.4. Orbene, il carattere di eccezionalità della norma di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 che, per i procedimenti indicati nell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, pone una precisa deroga al principio generale di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, comporta non solo che non possa esserne estesa l’applicazione a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1800 del 1990) ma anche che le categorie di provvedimenti giurisdizionali (sempre più numerosi) sottratti all’operatività della regola generale siano individuati con rigorosa interpretazione.

6.5. Ed in particolare, con riferimento alle cause relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno, l’eccezione alla regola della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale deve essere ristretta ai soli casi in cui la sua ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, come per i provvedimenti che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, di contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione (a norma dei precedenti artt. 712 c.c. e segg., espressamente richiamati dal primo comma dell’art. 720-bis), non anche ai provvedimenti a carattere gestorio (cfr. (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanze nn. 10187 e 13747 del 2011), come ad esempio quello in tema di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno.

6.6. L’eccezione proposta dal resistente va pertanto respinta, in applicazione dei seguenti principi di diritto:

In tema di sospensione feriale dei termini processuali, il carattere di eccezionalità della norma della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 che, per i procedimenti indicati nell’art. 92 ord. giud., pone una precisa deroga al principio generale di sospensione dei termini durante il periodo feriale, comporta non solo che non possa esserne estesa l’applicazione a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1800 del 1990) ma anche che le categorie (sempre più numerose) sottratte all’operatività della regola generale vadano intese con rigorosa interpretazione.

Con riferimento alle cause relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno, l’eccezione alla regola generale della sospensione dei termini durante il periodo feriale deve essere ristretta ai soli casi in cui la sua ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, come (e senza pretesa di esaustività) avviene per i provvedimenti che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, di contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione (a norma degli arti. 712 e seguenti, cod. civ., espressamente richiamati dal primo comma dell’art. 720-bis), non anche ai provvedimenti a carattere gestorio (cfr. Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanze nn. 10187 e 13747 del 2011) come, ad esempio, quello in tema di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno.

7. Va a questo punto esaminata l’eccezione di estinzione del giudizio e, in subordine, di cessazione della materia del contendere, in forza della documentazione unita alla memoria ex art. 378 c.p.c. della parte controricorrente, contenente la dichiarazione degli eredi legittimi della defunta amministrata (peraltro, ancor prima della morte, anche interdetta) circa il loro disinteresse per la soluzione della controversia e, ove occorresse, anche della rinuncia alla lite.

7.1. La detta documentazione, tuttavia, non riguarda le parti del presente giudizio e, nella sostanza, si limita a rendere noto a chi di interesse la valutazione che i detti eredi faranno delle risultanze di causa.

7.2. Si tratta, pertanto, di atti non incidenti sul processo in esame e che sono inidonei a determinare sia la estinzione del giudizio (non provenendo dal difensore di una delle parti del giudizio di cassazione) sia la cessazione della materia del contendere.

7.3. Infatti, con riguardo alla prima delle due richieste, se “è priva di efficacia la rinuncia al ricorso di cassazione, anche se notificata al controricorrente, nel caso in cui non sia presente nè l’autenticazione della sottoscrizione nè la sottoscrizione dell’avvocato della parte” (Sez. 2, Sentenza n. 1247 del 2000), lo è ancor più quella di colui non sia parte formale del giudizio, per quanto egli possa dirsi, nella sostanza, interessato dalla vicenda successoria complessiva relativa alla dante causa defunta, unica parte formale in causa.

7.3.1. Infatti, “Nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo”. (Sez. L, Sentenza n. 1757 del 2016 ed altre conff.).

7.3.2. I detti dichiaranti, infatti, non hanno formalizzato alcuna richiesta di successione nel processo e, pertanto, ne sono rimasti estranei e, come tali, anche incapaci di condizionarne le sorti incidendo sul rapporto processuale in corso di svolgimento.

7.4. Neppure può accogliersi la seconda richiesta, ossia quella di cessazione della materia del contendere, non avendo i predetti successori, che hanno esplicitato il loro disinteresse, peraltro unilaterale (perchè non condiviso dalla parte opposta), alla decisione e definizione della vertenza, il ruolo proprio della parte del processo.

8. Sgombrata la lite dalle eccezioni preliminari, va esaminato il merito del ricorso.

9. Il primo motivo (con il quale la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia escluso dal novero dei provvedimenti reclamabili innanzi alla Corte di appello i decreti, quali quello in esame, che avrebbero natura incontestabilmente decisoria) non può trovare accoglimento in quanto, come già si è detto a proposito della summa divisio tra provvedimenti decisori e provvedimenti gestionali, nell’ambito dei procedimenti di amministrazione di sostegno, quello che ha formato oggetto di reclamo in questo giudizio, con riferimento ad un ufficio tendenzialmente gratuito, attiene alla liquidazione di un’equa indennità, ai sensi del combinato disposto dell’art. 379 c.c. e art. 411 c.c., comma 1, da commisurarsi all’entità del patrimonio ed alla difficoltà dell’amministrazione.

9.1. Peraltro, l’assegnazione di una tale indennità, risulta effettuata prima ancora della cessazione dell’amministrazione, avvenuta dapprima per l’interdizione e, poi, per la morte dell’amministrata.

9.2. Si tratta, quindi, di un provvedimento meramente gestionale, non avente carattere decisorio e, perciò, non suscettibile di reclamo ex art. 720-bis c.p.c., davanti alla Corte d’appello ma, semmai, reclamabile davanti al Tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell’art. 739 c.p.c., trattandosi di provvedimenti che riguardano l’amministrazione, emanati in applicazione dell’art. 379 cod. civ. (richiamato dal successivo art. 411 c.c., comma 1), perciò impugnabili soltanto davanti allo stesso Tribunale (ma in formazione collegiale) e non davanti alla Corte d’appello, ai sensi dell’art. 720-bis del codice di rito.

9.3. Infatti, questa Corte in casi siffatti, ha limitato la facoltà di ricorso per cassazione, concessa dall’art. 720-bis c.p.c., u.c., ai soli decreti di carattere decisorio, quali quelli che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, assimilabili, per loro natura, alle sentenze emesse in materia di interdizione ed inabilitazione, mentre tale facoltà non si estende ai provvedimenti – come quello in esame ex art. 379 c.c. e art. 411 c.c., comma 1, – a carattere gestorio (cfr., con riferimento ad altra fattispecie e tipologia di provvedimenti, Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13747 del 2011).

10. Il secondo motivo di ricorso (con il quale la ricorrente denuncia, in subordine, l’esclusione della translatio iudicii, con la conseguente rimessione della causa al Tribunale di Savona, trattandosi, nella sostanza, di una questione di competenza e non di mera inammissibilità) appare fondato e suscettibile di accoglimento.

10.1. Questa Corte, infatti, assai di recente (Sez. U, Sentenza n. 18121 del 2016) ha riconosciuto in questa particolare categoria di dichiarazioni di inammissibilità da parte del giudice dell’appello del reclamo), natura di dichiarazione di incompetenza affermando il principio di diritto secondo cui “l’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii”.

10.2. Della mancata applicazione di esso si duole oggi, a ragione, la ricorrente con il secondo mezzo di ricorso, che va, pertanto, in applicazione del detto principio di diritto, “rimessa in termini” attraverso il riconoscimento della facoltà della translatio iudicii davanti al giudice competente: non la Corte d’appello (così come adito dalla medesima, erroneamente), ma il Tribunale collegiale, ex art. 739 c.p.c., com’è ora possibile rimediare a seguito della cassazione della sentenza qui impugnata, ai sensi dell’art. 382 c.p.c..

11. Così riconosciuta la ragione della ricorrente, i restanti due motivi sono assorbiti dall’accoglimento del precedente.

12. La sentenza va pertanto cassata, nei sensi sopra esposti, dichiarando che la competenza in ordine al reclamo proposto dalla amministrata spettava al Tribunale di Savona e non alla Corte a quo.

13. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti: in ragione della peculiarità della vicenda processuale e sostanziale e della novità degli enunciati principi di diritto.

PQM

Accoglie il secondo motivo del ricorso, respinto il primo ed assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Savona in composizione collegiale.

Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 1 sezione civile della Corte di cassazione, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA