Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7839 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 31/03/2010), n.7839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9675-2006 proposto da:

CENTRALSPED S.R.L. IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4

presso lo studio dell’Avvocato Coen Stefano, che la rappresenta e

difende unitamente all’Avvocato MOCNIK PETER giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA

DELLE DOGANE DI TRIESTE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 707/2005 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 22/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato BEATRICE RIZZACASA, per delega

Avvocato STEFANO COEN, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato BEATRICE GAIA FIDUCCIA, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Centralsped s.r.l. in liquidazione ha chiesto, con atto 3 ottobre 1992, la revocazione straordinaria ex art. 395 c.p.c., n. 3 della sentenza n. 234/98 del 27 marzo/3 maggio 1998, con cui la Corte d’Appello di Trieste aveva riformato la sentenza di primo grado, respingendo l’opposizione della Centralsped avverso ingiunzione doganale e relativa cartella per diritti doganali evasi e relativi interessi pronuncia confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza 4 ottobre 2000 n. 1579. Unico motivo di revocazione addotto era quello di un documento “nuovo”, costituito dalla sentenza del Tribunale Penale di Trieste ove si afferma che la merce che aveva originato l’ingiunzione doganale (contrabbando di sigarette verificatosi in (OMISSIS)) era sta immessa al consumo in (OMISSIS), per cui la Dogana (OMISSIS) non sarebbe stata competente ad emettere l’ingiunzione. La Corte triestina ha con sentenza 9 dicembre 2005, ritenuto infondato il ricorso perchè il documento non preesisteva alla sentenza revocanda, essendosi formato il 21 settembre 1998,e comunque non era decisivo, perchè conteneva il riassunto delle dichiarazioni di un imputato,cui il Tribunale penale non offriva riscontro, senza che peraltro la irrevocabilità della sentenza penale fosse stata attestata nei confronti di tutti gli imputati. La Società Centralsped s.r.l. in liquidazione chiede la cassazione di tale sentenza con tempestivo ricorso affidato a quattro motivi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la ricorrente,adducendo omessa motivazione della sentenza impugnata, sostiene che la Corte di merito ha errato nel valutare la non preesistenza del documento, poichè il giudizio è rimasto pendente fino alla sentenza definitiva della Corte di Cassazione, depositata nel 2000.

Col secondo motivo, si censura ulteriormente per vizio di motivazione la sentenza impugnata che ha apoditticamente affermato la non decisività del documento, che è la sentenza penale, la quale ha tratto le conseguenze da un fatto accertato.

Col terzo motivo, la ricorrente rileva che la sentenza impugnata attribuisce il carattere di novità al documento prodotto, di cui nulla si sarebbe saputo prima, il che costituisce proprio il motivo sul quale è stata incentrata la revocazione.

Col quarto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta non irrevocabilità della sentenza penale, la quale non influisce sulla situazione fattuale rappresentata (la dichiarazione dell’autista che aveva trasportato la merce e che aveva affermato di averla scaricata in (OMISSIS)), la quale doveva essere valutata liberamente dal giudice della revocazione.

Il ricorso è in parte inammissibile,in parte infondato. Difetta infatti, in relazione a tutti motivi di ricorso, l’autosufficienza,non essendo stata trascritta la sentenza penale o quella parte della stessa con cui si è sostenuto che fosse contrastato il giudicato in precedenza formatosi sull’opposizione all’ingiunzione.

Difettano poi i presupposti richiesti per la revocazione straordinaria ex art. 395 c.p.c., n. 3, cioè la causa di forza maggiore o il fatto dell’avversario che abbiano impedito alla Centralsped la conoscenza della sentenza penale, resa pubblica nel 1998. Infatti questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema di revocazione fondata sulla sopravvenuta conoscenza della dichiarazione della falsità della prova sulla base della quale è stata pronunciata la sentenza revocando (Cass. 14821/2005), che la parte istante non può limitarsi ad affermare di essere venuta a conoscenza del fatto dedotto a motivo di revocazione per una determinata circostanza e in un determinato momento, ma ha l’onere di dedurre anche la prova del fatto che la relativa circostanza escluda, secondo un ragionamento realistico, sul piano fattuale e logico, l’eventualità di una sua conoscenza anteriore, tanto più quando il fatto rivelatore sia anticipatamente conoscibile,attraverso una minima attivazione dell’interessato circa le modalità con le quali, nella specie, era avvenuto il trasporto delle merce che si assume contrabbandata e a mezzo di quali persone. Peraltro il requisito della decisività di cui all’art. 395 c.p.c., n. 3 va comunque escluso qualora questo non sia, per sua natura, destinato a costituire la prova di un determinato fatto (che nella specie sarebbe stato meramente “accertato” dal giudice penale), ma rappresenti soltanto un mezzo di conoscenza di un fatto prima ignorato e del quale l’interessato avrebbe potuto, con la diligenza di cui si è prima detto, procurarsi “l’aliunde” la conoscenza. (Cass. 9760/2004).

Comunque l’ipotesi di revocazione di cui all’art. 395 cod. proc. civ., n. 3 presuppone sempre che un documento preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto produrre a suo tempo per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione; quindi non può essere utilmente invocata facendo riferimento a un documento formato,come nella specie, dopo la decisione (Cass. 7653/97;

4610/96).

Il ricorso va dunque complessivamente rigettato, con condanna della ricorrente nelle spese, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente nelle spese che liquida in complessivi Euro 10.2 00,00= di cui Euro 10.000,00= per onorari ed Euro 200,00 =per spese.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA