Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7839 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 23/11/2016, dep.27/03/2017),  n. 7839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22709-2013 proposto da:

M.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA

VALVA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE

TIENGO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 41/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

del VENETO, depositata il 05/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI;

udito l’Avvocato UMBERTO SANTI per delega dell’Avvocato MICHELE

TIENGO, difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO

Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di M.M., commercialista, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 1998 al 2001, la C.T.R. del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dal contribuente, confermava integralmente la decisione di primo grado sfavorevole al contribuente che, oltre a rilevate l’intervenuta decadenza dal diritto al rimborso delle somme versate sino al 30.11.1998, aveva ritenuto che il professionista non avesse fornito la prova, sullo stesso incombente, dell’insussistenza dell’autonoma organizzazione.

In particolare, il Giudice di appello confermava la dichiarata decadenza dal diritto al rimborso delle somme individuate dal primo giudice e, con riferimento alla sussistenza dei presupposti di imposta, riteneva che l’utilizzo, seppur marginale, da parte del contribuente dell’apparato organizzativo dello Studio associato con il quale collaborava costituisse indice sufficiente a concretizzare il requisito dell’autonoma organizzazione. In ordine ai compensi percepiti dal professionista come componente di collegi sindacali e docente, la C.T.R. evidenziava che gli stessi erano marginali rispetto ai compensi totali e che, in ogni caso, rispetto a questi il contribuente non aveva formulato alcuna richiesta di riconoscimento parziale del diritto al rimborso dell’IRAP e non aveva fornito elementi utili al fine dello scorporo degli stessi rispetto all’ammontare complessivo del reddito professionale.

Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso su cinque motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. Con il primo motivo e con il secondo motivo si deduce, sotto diversi profili, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3.

3. Con il terzo motivo si deduce, art. 360 c.p.c., comma 1, ex n. 4 la nullità della sentenza (laddove il Giudice di appello, anche in mancanza di una specifica domanda, avrebbe dovuto pronunciare sulla richiesta di rimborso dell’IRAP versata sui compensi quelli ricevuti quale componente dei collegi sindacali) nonchè la contraddittorietà ed il difetto di motivazione circa un punto controverso (laddove la C.T.R. non aveva specificato quali documenti aggiuntivi avrebbe dovuto produrre il contribuente al fine di scorporare i redditi derivanti da tale sua particolare attività) e, ancora, la nullità della sentenza non avendo il giudice di appello pronunciato sull’imponibilità o meno di tali determinati redditi.

4. Con il quarto motivo si reiterano le stesse argomentazioni svolte con il terzo motivo con riguardo ai compensi derivanti da attività di docenza.

5. Infine, con il quinto motivo si censura la sentenza impugnata di insufficiente motivazione laddove il Giudice di appello accenna in termini generici ad un’asserita sussistenza dell’autonoma organizzazione.

6. I motivi, involgenti sotto diversi profili la medesima questione, possono trattarsi congiuntamente.

6.1. Questa Corte ha affermato che l’IRAP coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa “esterna”, cioè da “un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto etc..”, cosicchè è “il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista… ad essere interessato dall’imposizione che colpisce l’incremento potenziale, o quid plurir, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale” (Cass. n. 15754/2008).

Il successivo contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

In adesione a tali principi, e nello specifico, si è poi, condivisibilmente statuito (Cass. n. 26031 del 16 dicembre 2016) che “in tema di IRAP, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, è esclusa dall’applicazione dell’imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, situazione che ricorre quando il contribuente non sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, ma risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; per cui non è soggetto ad IRAP il commercialista i cui compensi provengano (oltre che dall’attività di membro di diversi collegi sindacali) dall’attività di collaboratore di diversi studi commerciali, della cui struttura organizzativa egli ha fatto uso”.

Infine, con specifico riferimento ai redditi derivati dallo svolgimento dell’attività di componente di collegi sindacali, amministratori e revisori dei conti, si è affermato che in tema di IRAP, non ha diritto al rimborso di imposta il dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un’attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all’esercizio della professione nel suo complesso, allorchè non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e di verificare l’esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame, per il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sul contribuente (Cass. n. 3434/2012) e che, in ogni caso, il professionista non va soggetto all’IRAP per la parte di ricavo netto che risulta da quelle attività, soltanto se adempie alla funzione senza ricorrere a un’autonoma struttura organizzativa (Cassazione civile sez. trib. n. 4959/2009; id. n.ri 15803/11; 3434/12; 4246/16).

6.2 La Commissione regionale, con la sentenza impugnata, si è discostata da tutti i sopra illustrati principi, laddove ha ritenuto che l’utilizzo, dalla stessa definito marginale, dell’apparato organizzativo altrui costituisse indice certo della sussistenza di autonoma organizzazione e laddove, a fronte dell’impugnazione in toto al diniego opposto all’istanza del rimborso dell’IRAP, ha ritenuto necessaria la proposizione di autonoma domanda riferita ai compensi percepiti dal contribuente quale componente del Collegio sindacale. La motivazione della sentenza impugnata si appalesa, altresì, insufficiente (secondo l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 vigente ratione temporis) laddove omette di svolgere qualsiasi considerazione in ordine ai compensi percepiti dal contribuente quale docente ed omette di esaminare le fatture all’uopo prodotte nonchè di valutare, ai fini della loro indispensabilità, l’entità e la natura dei beni strumentali utilizzati dal contribuente.

7. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice di merito perchè provveda, adeguandosi ai superiori principi e fornendo congrua motivazione, al riesame ed al regolamento delle spese processuali di questo giudizio.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e invia, anche per il regolamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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