Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7839 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 19/03/2021), n.7839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19500/2019 proposto da:

U.E.S., rappresentato dall’Avvocato PAOLO TACCHI

VENTURI, presso il Verona, via Stella 19, elettivamente domicilia,

speciale in calce al ricorso del 14/6/2019;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi 12 domicilia per legge;

– resistente –

avverso il DECRETO n. 4413/2019 del TRIBUNALE DI VENEZIA, depositato

il 22/5/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/9/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Venezia, con il decreto in epigrafe, ha respinto l’impugnazione che U.E.S., nato in (OMISSIS), aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.

U.E.S., con ricorso notificato in data 16/6/2019, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione del decreto.

Il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, ha lamentato la nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente, in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis.

1.2. Il ricorrente, in particolare, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha respinto la domanda di protezione umanitaria ritenendo che la credibilità della storia narrata dal richiedente costituisce un ostacolo al suo riconoscimento.

1.3. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha considerato che la protezione umanitaria integra una fattispecie autonoma e distinta rispetto alle altre forme di protezione internazionale e richiede, quindi, da parte del tribunale, una esplicita e completa motivazione.

1.4. Il tribunale, in effetti, ha proseguito il ricorrente, ha del tutto omesso di considerare i fatti dai quali poter desumere la condizione di vulnerabilità del richiedente, come l’età, le sue condizioni personali, il viaggio e la condizione del paese di origine, nel quale è privo di una rete parentale o quanto meno amicale, nonchè i problemi alla schiena che lo stesso ha lamentato ed il percorso di integrazione intrapreso, come dimostrato dagli attestati di volontariato, i corsi di lingua italiana e l’attività lavorativa che lo stesso svolge tanto da inviare il denaro così guadagnato alla sua famiglia in Nigeria.

1.5. La motivazione del decreto, in definitiva, ha concluso il ricorrente, è presente solo apparentemente.

2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ha lamentato la violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

2.2. Il ricorrente, in particolare, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto apoditticamente che il richiedente non fosse credibile senza fare rigorosa applicazione, nemmeno per relationem o implicitamente, degli indici legali di affidabilità previsti dal D.Lgs. n. 251 cit., art. 3, comma 5.

2.3. Il tribunale, al contrario, ha osservato il ricorrente, avrebbe dovuto limitarsi a considerare che il richiedente, senza mai contraddirsi apertamente, ha narrato fatti storici verosimili, fornendo, in un racconto credibile e coerente, tutti gli elementi a sua conoscenza e le prove che erano a sua disposizione.

3.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ha lamentato la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, art. 50 bis c.p.c. e art. 16 della direttiva UE 32/2013.

3.2. Il ricorrente, in particolare, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, in violazione delle norme sopra citate, non ha considerato che il richiedente era stato esaminato da un giudice onorario, che non è stato parte del collegio.

4.1. Con il quarto motivo, il ricorrente, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ha lamentato la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

4.2. Il ricorrente, in particolare, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria indicando in modo impreciso, non puntuale e, quindi, non verificabile le fonti informative alle quali ha fatto riferimento.

4.3. Il tribunale, d’altra parte, non prende in considerazione altre fonti, sicure ed autorevoli, allegate al ricorso di primo grado, come il rapporto EASO 2017, che descrivono una situazione differente da quella che ha rappresentato il decreto impugnato, facendo, peraltro, riferimento solo all’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. c) e non anche alle altre due pur essendo più attinenti a quanto riferito dal ricorrente.

5.1. Il terzo motivo, da esaminare in via preliminare, è infondato.

5.2. Gli atti del giudizio di merito, che la Corte – dopo averne disposto l’acquisizione – ha esaminato direttamente in ragione della natura sostanzialmente processuale del vizio denunciato, dimostrano, infatti, che, dopo l’audizione del richiedente da parte di un giudice onorario, il giudice relatore, che ha poi integrato il collegio che ha pronunciato il decreto impugnato, in una successiva e distinta udienza (di discussione), si è riservato di riferirne a quest’ultimo.

5.3. Esclusa, dunque, la violazione del principio della immutabilità del giudice posto che, per orientamento consolidato di questa Corte, l’art. 276 c.p.c., dev’essere interpretato nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni o si è tenuta l’udienza di discussione (Cass. n. 3356 del 2019, che, in un caso del tutto identico a quello in esame, ha respinto il ricorso per cassazione in una vicenda nella quale “… il Tribunale – in composizione collegiale – davanti al quale si è svolta l’adunanza camerale, ex artt. 737 c.p.c. e segg. e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, è il medesimo che ha deliberato”, laddove il “G.O.T. aveva soltanto espletato un incombente istruttorio, rimettendo poi gli atti all’organo giudicante competente, che, all’esito di adunanza camerale, ha deciso il ricorso”), rileva la Corte che, in materia di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito il giudice onorario di tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, poichè il D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, recante la riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare, anche nei procedimenti collegiali, compiti e attività ai giudici onorari, compresa l’assunzione di testimoni, mentre l’art. 11 del medesimo D.Lgs., esclude l’assegnazione dei fascicoli ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis (Cass. n. 4887 del 2020; conf. Cass. n. 3356 del 2019).

6.1. Il secondo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati.

6.2. In tema di protezione internazionale, in effetti, l’accertamento del giudice del merito deve avere, anzitutto, ad oggetto la credibilità soggettiva del richiedente il quale, infatti, ha l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati (cfr. Cass. n. 27503 del 2018).

Il richiedente, invero, è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, ed, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora lo stesso, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. n. 8367 del 2020, in motiv.; Cass. n. 15794 del 2019; conf., Cass. n. 19197 del 2015).

La valutazione d’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. n. 27503 del 2018) che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e cioè per omesso esame di una o più circostanze, dedotte in giudizio, la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una differente ricostruzione dei fatti idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata.

Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che il racconto del ricorrente non fosse credibile in quanto intrinsecamente contraddittorio.

Ora, a fronte di tale apprezzamento, del quale il tribunale ha esposto le ragioni in modo nient’affatto apparente o contraddittorio, il ricorrente non ha specificamente indicato i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame, pur se dedotti in giudizio, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, nè, infine, la loro decisività ai fini di una diversa pronuncia a lui favorevole, limitandosi, piuttosto, a sollecitare una inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio. La valutazione delle prove raccolte, in effetti, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione.

Ed è, peraltro, noto che l’inattendibilità del racconto del richiedente, così come (oramai incontestabilmente) accertata dai giudici di merito, costituisce motivo sufficiente per negare tanto il riconoscimento dello status di rifugiato, quanto la concessione della protezione sussidiaria dallo stesso invocata ai sensi del D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. a) e b).

6.3. Nel caso di specie, inoltre, il tribunale ha ritenuto che, nell’Edo State, luogo di origine del richiedente, non sia ravvisabile la presenza di un conflitto armato interno da cui possa conseguire una violenza indiscriminata tale da comportare una minaccia individualizzata a suo carico ed ha, quindi, escluso che il richiedente corra il rischio di subire in caso di rimpatrio nel Paese d’origine un danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Si tratta, com’è evidente, di un apprezzamento fattuale, non censurato dal ricorrente, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa uno o più fatti decisivi specificamente indicati, a fronte del quale la decisione conseguentemente assunta dal giudice di merito, certamente non illogica e contraddittoria rispetto ai dati accertati, si sottrae alle censure svolte in ricorso.

6.4. Il giudice di merito, del resto, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. le ordinanze n. 13449 del 2019, n. 13450 del 2019, n. 13451 del 2019 e n. 13452 del 2019), nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. Nel caso di specie, la decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti, posto che la stessa ha indicato la fonte in concreto utilizzata ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da detta fonte (v. il decreto impugnato, p. 7). Ed è noto che, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere – che, però, nel caso di specie è rimasto sostanzialmente inadempiuto – di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019).

7.1. Il primo motivo, infine, è del pari infondato.

7.2. La protezione umanitaria è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017).

I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018, erano accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018).

7.3. Nel caso di specie, il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal ricorrente rilevando, in sostanza, che il richiedente non presenta una situazione di effettiva vulnerabilità personale che potesse giustificare la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Si tratta, com’è evidente, di un accertamento in fatto che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e cioè per omesso esame di una o più di circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata. Nel caso di specie, però, ciò non è accaduto: il ricorrente, infatti, pur avendone l’onere (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), non ha specificamente indicato i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame, ancorchè dedotti in giudizio, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, nè, infine, la loro decisività ai fini di una differente pronuncia a lui favorevole.

7.4. D’altra parte, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (applicabile ratione temporis: cfr. Cass. SU n. 29459 del 2019), al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018).

Tale comparazione presuppone, pertanto, un livello d’integrazione sociale nel Paese di accoglienza che, a sua volta, non può derivare dallo svolgimento in quest’ultimo di un’attività lavorativa (Cass. n. 8367 del 2020) nè, a maggior ragione, come correttamente affermato dal tribunale, dalla frequentazione di un corso in lingua italiana, in difetto di qualsiasi altro elemento di valutazione, che il ricorrente non dimostra, con la riproduzione dei relativi passi, di aver dedotto con il ricorso contenente la domanda di protezione umanitaria.

8. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

9. Nulla per le spese di lite, in mancanza di un’effettiva attività difensiva da parte del ministero.

10. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto,

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

 

 

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