Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7839 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/04/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 05/04/2011), n.7839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

Studio Legale Matteo Difino & Associati, nonchè in proprio

D.

M., B.F., S.C., P.G.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Vasari 5, presso l’avv.

RUDEL Raoul, che con l’avv. Giovanni Ceriello li rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

F.M.F., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Asiago 8, presso gli avv. Stanislao e Michele Aureli, rappresentata e

difesa dall’avv. CALTABIANO Alberto giusta delega in atti;

– resistente –

avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5871 del 6.5.2010.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 24.2.2011 dal

Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

E’ presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. RUSSO Libertino Alberto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., osservava quanto segue: “Lo Studio legale Matteo Difino & Associati, D.M., B.F., S.C. e P.G. hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, resistito con memoria da F.M.F., sulla base di tre motivi, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Milano aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere in ordine alla legittimità dell’esclusione di quest’ultima dall’Associazione professionale sopra indicata, per effetto di clausola compromissoria contenuta in atto (stipulato il 22.7.1998) modificativo dello statuto associativo (a sua volta approvato il 27.12.1988).

In particolare, i ricorrenti hanno denunciato l’erroneità della decisione sotto il triplice profilo: a) dell’omessa rilevazione della circostanza che i detti accordi non erano contenuti nello statuto; b) della qualificazione ad essi attribuita, atteso che non sarebbero stati integrativi dello statuto, ma parasociali, e quindi inopponibili ai nuovi soci; c) della regolamentazione statutaria successivamente intervenuta (nel 2003 e nel 2007), che avrebbe determinato la sostituzione integrale della disciplina precedente, e con essa la caducazione degli accordi in oggetto.

Ciò premesso, il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio ritenendolo manifestamente infondato poichè il tribunale, cui erano state sostanzialmente sottoposte le medesime questioni (p. 5), aveva accolto la domanda della F.M. sulla base dell’interpretazione data alla pattuizione relativa alla previsione della clausola compromissoria, mentre le censure dei ricorrenti sono generiche, in quanto non incentrate sulla indicazione della violazione dei canoni ermeneutici che il giudicante avrebbe commesso (artt. 1362 c.c., e segg.), ma piuttosto sviluppate in ragione di una difforme interpretazione degli accordi successivamente intervenuti tra le parti (quanto all’opponibilità del contenuto delle pattuizioni integrative ai nuovi associati, va rilevato che la resistente ha dichiarato di aver rinunciato alle domande proposte nei loro confronti, p. 14 memoria), in quanto tale non sindacabile in questa sede di legittimità”.

Tali rilievi, contrastati dai ricorrenti con memoria con la quale è stata sostanzialmente riaffermata l’inapplicabilità della clausola in questione per essere questa contenuta non nell’atto costitutivo dell’ente, ma in una scrittura “a latere”, sono condivisi dal Collegio, che osserva in particolare come sia da ritenere corretta la qualificazione data dal tribunale agli accordi collaterali, interpretati come aventi natura di patti integrativi dell’accordo associativo, e come analogamente corretta sia l’affermazione secondo cui non occorre che la volontà contrattuale sia manifestata in un unico documento, attesa l’autonomia della clausola rispetto al negozio cui si riferisce.

Ne consegue conclusivamente che il ricorso deve essere rigettato, essendo operativa la clausola compromissoria contenuta negli accordi collaterali all’atto in data 22.7.1998, rep. notaio Zabban n. 31417.

I ricorrenti vanno infine solidalmente condannati al pagamento delle spese processuali della presente fase, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Collegio arbitrale e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali della presente fase del giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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