Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7838 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 31/03/2010), n.7838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9068-2006 proposto da:

ILVA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 149 presso lo

STUDIO ASSOCIATO BERENGHI & STROBINO, rappresentata e difesa

dagli

Avvocati LUPI RAFFAELLO e LUCISANO CLAUDIO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 445/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 16/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato CLAUDIO LUCISANO, che si riporta

al ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato BEATRICE GAIA FIDUCCIA, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’ILVA s.p.a. che nello stabilimento siderurgico di (OMISSIS) gestisce una rete ferroviaria per il trasporto ferroviario di prodotti ferrosi, mediante locomotori diesel alimentati a gasolio soggetto ad accisa sugli olii minerali, ha chiesto all’UTIF di Alessandria di poter beneficiare della riduzione dell’accisa al 30%, prevista dalla Tabella A punto 4 all. al D.Lgs. n. 504 del 1995, che si riferisce all’impiego di olii minerali “nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci”, e avendo l’Agenzia delle Dogane negato tale spettanza, ha convenuto con atto 5 giugno 2001 avanti al Tribunale di Torino. Il Ministero dell’Economia e elle Finanze chiedendo il rimborso dei maggiori importi indebitamente percepiti dall’Amministrazione Finanziaria a tale titolo. Il giudice adito ha accolto la domanda, avendo ritenuto la previsione di cui alla cit.

Tabella A, n. 4 del D.Lgs. n. 504 del 1995 di carattere generale ed in linea con la Direttiva CEE n. 92/81 che mirava a privilegiare il trasporto su rotaia in luogo di quelli su gomma, a fini di contenere le emissioni dannose all’ambiente.

La Corte d’Appello di Torino ha accolto con sentenza 16 marzo 2 005, l’appello dell’Agenzia delle Dogane sul rilievo che non contemplando il contratto di trasporto, cui l’agevolazione andava riferita, l’identità di mittente, vettore e destinatario,la “ratio” della norma doveva riscontrarsi nella incentivazione al trasferimento su rotaia di persone e cose su larghe distanze nel settore terziario, al fine di decongestionare il traffico stradale, mentre lo spostamento su rotaia di cui è causa costituiva una mera modalità di svolgimento del ciclo produttivo all’interno di un’azienda.

L’Uva s.p.a. chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo.

Il Ministero delle Finanze e l’agenzia delle Dogane resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’agevolazione parziale dell’accisa per l’impiego di gasolio nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci in violazione del punto 4 Tabella A allegata al (T.U.) D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e censura la sentenza impugnata per aver introdotto,in assenza di indicazioni nel dettato normativo, una distinzione fra l’attività di “trasporto ferroviario” e lo”spostamento su rotaie” di prodotti o semilavorati all’interno di uno stabilimento,mentre la norma richiamata assoggetta ad aliquota ridotta indistintamente ogni impiego di olii combustibili nei trasporti ferroviari,senza alcun riferimento nè alle distanze, nè al soggetto utilizzatore, così come affermato dai primi giudici con riferimento al minor impatto ambientale del traffico su rotaia.

Nel caso in esame, tra l’altro, la rete ferroviaria interna è collegata ad un troncone che fa capo alle Ferrovie dello Stato ed è quindi pubblico, ma destinato alle esigenze dello stabilimento,per cui la distinzione, operata dai giudici d’appello, appare contraria sia alla lettera della norma che alla logica fattuale.

L’Amministrazione controricorrente ,nel contestare la fondatezza del ricorso, richiama il D.L. n. 331 del 1993, art. 20 che stabiliva il regime di agevolazioni relativo agli olii minerali,poi recepito dal D.Lgs. del 1995 – norma che rinviava l’applicazione della normativa a decreti ministeriali, poi emanati nel 1996 e 1997, che escludevano l’agevolazione per trasporti effettuati all’interno delle aziende,in conformità con la Direttiva CEE 92/81 che lascia agli Stati membri ampia facoltà in ordine alle agevolazioni applicabili.

Il ricorso è infondato e va rigettato in conformità della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 21174/2008) cui il Collegio aderisce, secondo cui l’agevolazione fiscale prevista dal punto 4, tabella A allegata al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 – che prevede l’applicazione di un’aliquota ridotta nel caso di impiego degli olii minerali nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci – deve intendersi riferita all’uso pubblicistico del trasporto ferroviario, in quanto aperto all’intera comunità, conformemente a quanto stabilito dalla Direttiva CEE n. 81 del 19 ottobre 1992 relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli olii minerali, che all’art. 7, comma 2, lett. c) include, tra i possibili beneficiari di riduzioni parziali o totali dell’accisa, il “settore dei trasporti ferroviari di passeggeri e merci”. Ne consegue che tale agevolazione non trova applicazione in relazione ai consumi di gasolio impiegato per il trasporto privato, su linea ferroviaria, all’interno di uno stabilimento industriale,che avrebbe semmai potuto godere, à sensi dell’art. 8, n. 3, comma 5) di tale Direttiva, di agevolazione specifica in relazione a veicoli utilizzati al di fuori della sede stradale”. Infatti,tenuto conto che sia la legge italiana che la Direttiva Europea fanno generico riferimento, à fini di agevolazione dell’accisa, ai “trasporti ferroviari di persone e merci”, è logico desumere dal riferimento così ampio a”passeggeri e merci” un uso pubblicistico del servizio, riferito cioè all’intera comunità. Nella specie, invece, si tratta di un servizio meramente privato di economia industriale, all’interno di uno stabilimento appartenente alla stessa società che è proprietaria della linea ferroviaria, dello stabilimento e dei materiali trasportati, per cui questi ultimi fino al momento della loro uscita dallo stabilimento non potrebbero nemmeno essere definiti merci, ma materiali soggetti a lavorazione prima e, una volta finito l’iter industriale, prodotto finito. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

In assenza di una giurisprudenza consolidata all’atto della proposizione del ricorso, le spese del giudizio di cassazione vanno compensate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

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