Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7838 del 15/04/2020

Cassazione civile sez. un., 15/04/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 15/04/2020), n.7838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 35995/2018 proposto da:

SERENI ORIZZONTI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI

5, presso lo studio dell’avvocato MAZZEO LUCA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FAUSTO DISCEPOLO, e LUCA PONTI;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI

25;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE

GIURISDIZIONALE PER IL PIEMONTE, B.P., C.A. in

proprio e quale legale rappresentante della società cessata SCS

Sant’Ignazio, F.G., M.T., N.D.,

Z.C.A., A.G., AN.RE., BO.AN.,

CR.FA., CU.FR., V.M.,

FO.EM.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 200/2018 della CORTE DEI CONTI – I SEZIONE

GIURISDIZIONALE CENTRALE – ROMA, depositata il 10/05/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito l’Avvocato Luca De Pauli per delega dell’avvocato Luca Ponti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti, previa affermazione della sussistenza della giurisdizione contabile, confermava la decisione del giudice territoriale che aveva condannato Sereni Orizzonti S.p.A., in concorso con altri, a risarcire il danno erariale cagionato al SSN per i compensi indebitamente percepiti per la gestione della Comunità Terapeutica per Minori; una gestione rivelatasi in effetti assolutamente inidonea a garantire le prestazioni di cura e assistenza che sarebbero state invece necessarie

2. Per quanto di stretto interesse, la sezione giurisdizionale centrale, ricordato che Sereni Orizzonti S.p.A. era stata accreditata presso il SSN, statuiva nel senso che, con tale provvedimento concessorio, la Società aveva instaurato un rapporto di servizio in senso lato con la Sanità della Regione Piemonte, un rapporto di servizio avente ad oggetto la cura e l’assistenza dei pazienti minorenni, con la conseguente natura erariale del danno e la derivata giurisdizione contabile sullo stesso.

3. Sereni Orizzonti S.p.A. ricorreva a queste Sezioni Unite per tre motivi, successivamente anche illustrati da memoria, lamentando che la sezione giurisdizionale centrale avesse erroneamente stabilito la giurisdizione contabile; la Procura erariale resisteva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi, deducendo per entrambi la violazione della L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 4, Sereni Orizzonti S.p.A. riteneva che il provvedimento di accreditamento presso il SSN, contrariamente a quanto reputato dalla sezione giurisdizionale centrale, non avesse natura concessoria, bensì di semplice autorizzazione all’esercizio di attività di cura e assistenza svolta in regime privatistico, tanto che la legge condizionava il pagamento di tali prestazioni, da parte del SSN, alla stipula di accordi economici; che, quindi, in conclusione, secondo la ricorrente, non era stata svolta alcuna attività di cura e assistenza che rientrasse nelle funzioni del SSN; e che, pertanto, nessun rapporto di servizio poteva dirsi instaurato, tanto più che era stata la stessa procura erariale ad aver chiesto il risarcimento per gravi inadempienze contrattuali.

1.1. I motivi, che per la loro stretta connessione pare opportuno esaminare assieme, non sono fondati; in realtà, come espressamente chiarito dalla L. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 bis, le attività di assistenza e cura che la legge ha attribuito al SSN possono essere direttamente svolte da quest’ultimo oppure da soggetti accreditati L. n. 502 cit., ex art. 8 quater; lo svolgimento delle suddette funzioni di assistenza e cura, da parte dei soggetti accreditati, sono quindi quelle stesse del SSN, realizzandosi, quindi, per questa via, su base concessoria, un rapporto di servizio in senso lato, cioè un rapporto di servizio che prescinde dall’organico inserimento del soggetto nella pubblica amministrazione, ma che ha l’essenziale caratteristica dello svolgimento di funzioni pubbliche; deve essere pertanto riconosciuta la giurisdizione della Corte dei Conti, così come in effetti esattamente stabilito dalla sezione giurisdizionale contabile, conformemente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. sez. un. 16336 del 2019; Cass. sez. un. 473 del 2015); diversamente è, invece, per i soggetti che sono semplicemente autorizzati L. n. 502 cit., ex art. 8 ter, all’esercizio di una attività medico sanitaria, i quali non sono chiamati ad assolvere, in regime concessorio, le funzioni di assistenza e cura che la legge assegna al SSN.

2. Con il terzo motivo, dedotta la violazione della cit. L. n. 20, art. 1, comma 1 bis, la ricorrente Sereni Orizzonti S.p.A. lamentava di essere stata condannata al ristoro dei danni erariali, senza però che la sezione giurisdizionale centrale avesse tenuto conto del vantaggio economico ricevuto dal SSN in termini di prestazioni di assistenza e cura comunque ricevute dai minori, con il conseguente “sconfinamento” di giurisdizione.

2.1. Il motivo non è fondato, atteso che quello denunciato è all’evidenza un error in iudicando, che non esce dai limiti della giurisdizione contabile, perchè alla sezione giurisdizionale centrale viene rimproverata una violazione di legge consistente nel non aver compensato il danno col vantaggio (Corte Cost. n. 6 del 2018).

3. Al rigetto del ricorso non deve seguire la pronuncia sulle spese, dal momento che la Procura Generale presso la Corte dei Conti è parte solo formale del procedimento (Cass. Sez. un. 5105 del 2003).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2020

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