Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7838 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/04/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 05/04/2011), n.7838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.F., domiciliato in Roma, presso la Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. MARINO Pietro giusta

delega in atti, nonchè quest’ultimo in proprio;

– ricorrenti –

contro

Ministero della Giustizia in persona del Ministro, domiciliato in

Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso il decreto della Corte d’appello di Messina emesso nel

procedimento n. 507/2008 in data 7.8.2009.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 24.2.2011 dal

Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

E’ presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. RUSSO Libertino Alberto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., osservava quanto segue: ” M.F. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi avverso il decreto con il quale la Corte di Appello di Messina aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore di Euro 5.000,00 oltre interessi, con riferimento ad un processo penale a suo carico, la cui durata era stata ritenuta ragionevole per sei anni (di cui quattro anni in primo grado e due nel secondo) ed irragionevole per due anni e sei mesi circa.

Il Ministero ha resistito con controricorso, contenente anche ricorso incidentale articolato in due motivi.

In particolare, con il ricorso principale M. ha rispettivamente denunciato; 1) l’errata determinazione del periodo di durata irragionevole; 2) l’inadeguatezza dell’indennizzo liquidato;

3) l’illegittimità della statuizione sulle spese, sotto il duplice profilo della modesta consistenza dell’importo riconosciuto a tale titolo e della loro parziale compensazione.

L’avv. Marino in proprio con il quarto motivo ha poi denunciato la mancata distrazione in proprio favore delle spese processuali liquidate.

Con il ricorso incidentale il Ministero ha a sua volta lamentato, sotto il duplice aspetto della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’entità dell’indennizzo riconosciuto, che sarebbe stato quantificato in misura eccessiva e senza la necessaria comparazione tra “fattori incrementativi e fattori (di segno opposto) riduttivi” (p. 21).

Ciò premesso, il relatore propone la trattazione dei ricorsi in Camera di Consiglio ritenendo manifestamente infondati quelli di M. e del Ministero per le seguenti considerazioni: la Corte di Appello ha determinato in quattro anni il periodo di ragionevole durata del primo grado (così discostandosi lievemente dai parametri CEDU, che indicano la misura di tre anni come base di riferimento del computo) motivando la determinazione sul punto con la complessità del procedimento (per numero di imputati, natura delle imputazioni ed adempimenti istruttori), mentre la censura appare generica, in quanto essenzialmente incentrata su un giudizio di segno opposto rappresentato al riguardo (1^ motivo principale); la quantificazione dell’indennizzo è rimessa alla valutazione del giudice del merito, che si è attenuto ai parametri CEDU e che ha correttamente tenuto conto esclusivamente del periodo di eccedenza (L. n. 89 del 2001, art. 2) (2^ motivo principale e 1^ e 2^ incidentale); l’omessa allegazione dell’avvenuta produzione della nota spese nel giudizio di merito e dell’occasione della eventuale produzione, oltre che la mancata indicazione del relativo contenuto, rendono le censura carente sul piano dell’autosufficienza e determinano l’inammissibilità del motivo (3^ motivo principale).

E’ invece manifestamente fondato il quarto motivo poichè la Corte di Appello, nel disporre sulla liquidazione delle spese, non ha tenuto conto della incontestata qualità di antistatario (p. 18 controricorso) del procuratore del ricorrente. Tali rilievi, contrastati da M. con memoria con la quale sono state sostanzialmente rinnovate le doglianze già prospettate con il ricorso, sono condivisi dal Collegio atteso che, come già rappresentato dal relatore, la decisione censurata è espressione di valutazione di merito, che risulta in sintonia con la legislazione vigente ed i parametri CEDU (quanto alla liquidazione delle spese processuali, il ricorrente con la memoria si è limitato a sostenerne l’inadeguatezza).

Ne consegue che, disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., i primi tre motivi di quello principale ed il ricorso incidentale devono essere rigettati, mentre, in accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, va disposta la distrazione delle spese del giudizio di merito in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.

Il limitato accoglimento del ricorso principale induce alla compensazione di due terzi delle spese processuali del giudizio di legittimità, restando l’ulteriore terzo, liquidato in dispositivo, a carico del Ministero soccombente sul punto.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta i primi tre motivi di quello principale ed il ricorso incidentale, accoglie il quarto motivo del ricorso principale, e per l’effetto dispone la distrazione delle spese processuali del giudizio di merito in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Condanna il Ministero al pagamento di un terzo delle spese del giudizio di legittimità, da distrarre in favore del medesimo procuratore, che liquida per l’intero in Euro 800,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Compensa due terzi delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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