Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7837 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 31/03/2010), n.7837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 65-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

DRY C. & B. DI MAZZARINO IVANA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 829/2004 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 15/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato BEATRICE GAIA FIDUCCIA, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Genova ha accolto, con sentenza 15 novembre 2004, l’appello di M.I. avverso la sentenza di primo grado, la quale aveva ritenuto la tardività dell’opposizione proposta dalla stessa, quale titolare della Ditta Dry c.& B. avvero l’ingiunzione notificatale il 21.10.1999 dalla Dogana di (OMISSIS) per il pagamento di L. 25.921.100= a titolo di dazio antidunmping per l’importazione, in data (OMISSIS), da (OMISSIS) in regime di agevolazione fiscale, di accendini i cui pezzi disassemblati provenivano dalla (OMISSIS) (Paese escluso dall’agevolazione). La Corte genovese, ritenuta la tempestività dell’opposizione, ha ritenuto sussistente la buona fede dell’importatore che aveva fatto affidamento su un certificato proveniente da Autorità competenti ad accertare la provenienza delle merci, non essendo pervenuta al medesimo importatore alcuna informazione in ordine ai controlli effettuati dalla Commissione Europea circa la diversa origine delle merci provenienti da (OMISSIS), nè avendo l’Amministrazione che vantava il credito provato la sussistenza di elementi che potessero far sospettare all’importatore la provenienza delle suddette merci da paesi terzi non fruenti dell’agevolazione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate chiedono la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi,illustrati da memoria, senza resistenza dell’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Adducendo la violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115, 116 e 213 c.p.c., nonchè vizio di motivazione della sentenza impugnata, l’Amministrazione sostiene di aver contestato alla M., con delibera notificatale il 7 aprile 1998, la indiscutibile falsità del certificato Form A di accompagnamento alla merce, secondo quanto accertato da una missione comunitaria svoltasi nel 1995, per cui null’altro essendovi da provare, se non la sicura falsità della documentazione, restava a carico dell’importatore che disponeva di documentazione inattendibile, provare l’origine regolare della merce e la sua buona fede relativamente all’operazione effettuata. La Corte d’Appello avrebbe quindi violato i principi relativi all’onere della prova e alla valutazione del materiale probatorio acquisito,omettendo di far uso degli ulteriori poteri istruttori di cui all’art. 213 c.p.c. nei confronti della P.A..

Col secondo motivo si adduce la violazione del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 1 e 2; artt. 4, 201, 202 e 220 del reg. CEE n. 2913/1992 (CDC) nonchè vizio di motivazione della sentenza impugnata e si sostiene, sulla base di arresti giurisprudenziali della Corte di Giustizia Europea, che la normativa comunitaria doganale condiziona il trattamento agevolativo all’autenticità e alla regolarità della certificazione, non accordando alcuna rilevanza alla buona fede dell’importatore, poichè il rischio professionale relativa ad una possibile operazione di recupero dei dazi grava sull’importatore ,e non sulla Comunità. La Corte d’Appello non avrebbe invece tenuto conto che la frode del terzo fa parte dei rischi commerciali e non avrebbe verificato se l’operatore avesse utilizzato ogni mezzo a sua disposizione per premunirsi contro l’illecito posto in essere da terzi, superando la giurisprudenza comunitaria degli anni 1996 e 1997 mediante il ricorso al nuovo testo dell’art. 220 Reg. CEE 2913/92, introdotto dal Reg. CE 2700/2000, ritenuto di natura interpretativa e quindi applicabile anche ai fatti precedenti, che valorizza la buona fede dell’importatore,a condizione che lo stesso abbia agito “con diligenza per assicurarsi che erano state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale”. Tale norma deve essere invece considerata di natura innovativa,in quanto sostitutiva della norma precedente, che regola la fattispecie in esame, ma in ogni caso, la buona fede dell’importatore (Corte Giustizia C-411/01) rileva, ai fini della non contabilizzazione a posteriori dei dazi, soltanto in presenza di altre condizioni, rappresentate dalla mancata contabilizzazione da parte delle Autorità Doganali competenti per un errore , che poteva essere ragionevolmente scoperto dall’importatore, e semprechè quest’ultimo abbia rispettato tutte le disposizioni vigenti in materia di dichiarazione doganale, condizioni che nella specie non risultano provate, e della cui sussistenza la Corte di merito non si è comunque fatta carico.

Il ricorso è fondato, ancorchè sia ormai pacifica la natura interpretativa e non innovativa del novellato art. 220 CDC (Corte di Giustizia – sentenza 9/3/2006 in C-293/04). Premesso che non risulta dalla sentenza impugnata che la società importatrice abbia contestato la inesattezza della dichiarazione posta a base della bolletta doganale oggetto di revisione, il “thema decidendum” si concentra sulla applicabilità o meno del disposto dell’art. 220, n. 2, lett. b Codice Doganale Comunitario (Reg. 2913/92) come novellato dal reg. CEE 2700/2000.

Recita dunque l’art. 220 C.D.C. al n. 2, lett. b): (Non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando) “l’importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell’autorità doganale, che poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana”; la novella del 2000 individua il criterio della buona fede del debitore “qualora questi possa dimostrare che,per tutta la durata delle operazioni doganali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale”. Dalla lettura delle disposizioni emerge che la contabilizzazione a posteriori è possibile soltanto quando sussistono contemporaneamente tutte le condizioni poste dalla norma e cioè l’errore compiuto dall’Autorità Doganale nel suscitare il legittimo affidamento del debitore(cd.

errore attivo); la possibilità che l’errore poteva essere facilmente scoperto dal debitore;la buona fede del debitore che abbia rispettato tutte le disposizioni vigenti in materia di dogana (cfr. C. Giust.

19.10.2000 in C-15/99; 3/3/2006 in C-499/03: Tribunale di prima istanza della comunità Sez. 4 17/9/2003 in T-309/01 e T-239/02;

Cass. 22141/2006), condizioni da valutarsi tenendo conto dell’esperienza professionale degli operatori interessati e della diligenza di cui questi ultimi hanno dato prova, incombendo su di essi l’onere di informarsi e chiedere tutti i chiarimenti possibili per verificare se i dubbi siano o no giustificati (Tribunale di prima istanza cit.) e del principio secondo cui la Comunità non è tenuta a sopportare le conseguenze pregiudizievoli dei comportamenti scorretti dei fornitori degli importatori(C. Giust. 17/7/97 in C- 97/95; 9/3/2006 in C-293/04; Cass. 19195/2006). Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, questa Corte (Cass. 21775/2005) ha conseguentemente affermato, in applicazione dei principi espressi nella sentenza della Corte di Giustizia 14/11/2002 in C-251/00, che il divieto di contabilizzazione a posteriori di tributi doganali presuppone la concorrente sussistenza di tutte le condizioni previste dal cit. art. 220 C.D.C., n. 2, lett. b, con la conseguenza che la mancanza anche di una sola di esse, basta ad escludere il diritto del debitore a non vedersi assoggettato al recupero dei dazi. Quanto all’espressione “errore delle autorità competenti”, questa Corte ha ulteriormente precisato che deve trattarsi di “errore attivo”,non potendo consistere in un comportamento meramente passivo delle autorità doganali (Cass. 13065/2006), e che tale errore non è riscontrabile nelle sole dichiarazioni inesatte del debitore.

Nè può nella specie rilevare il principio, stabilito dalla Corte di Giustizia con la sentenza 18 dicembre 2008 in C-349/07 Sopropè/Fazenda Publica (intervenuta nelle more del presente giudizio) secondo cui all’importatore sospettato di aver commesso un’infrazione doganale va concesso un termine – da otto a quindici giorni – per la presentazione delle proprie osservazioni, prima dell’attivazione della procedura di recupero, derivandone, in caso contrario, una violazione del diritto di difesa e la conseguente nullità della procedura attivata. Infatti di tale violazione, correlata a questo termine – che non è previsto nè dal Codice Doganale Comunitario nè dalla normativa doganale italiana, se non come facoltà dell’Amministrazione Doganale (L. n. 374 del 1990, art. 11) attivabile d’ufficio o su richiesta dell’importatore – non ha fatto menzione alcuna l’importatore, che ha dimostrato nelle sue difese di conoscere i presupposti del recupero, e si è soltanto appellato alla sua buona fede, peraltro non consistentemente dimostrata.

Riaffermati dunque i criteri giurisprudenziali, in tema di recupero di dazi non assolti per errore “passivo” delle Autorità doganali,esattamente enucleati nella citata sentenza 22141/2006 di questa Corte, cui il Collegio aderisce, appare palesemente viziata la motivazione della sentenza impugnata che non fa alcuna menzione dell’errore “attivo” delle Autorità doganali, che si sono limitate a ricevere la dichiarazione dell’importatore, e affida al solo elemento della asserita “buona fede” il diritto dell’importatore a non veder effettuata la contabilizzazione a posteriori della importazione irregolarmente effettuata.

L’accoglimento del ricorso comporta dunque la cassazione della sentenza impugnata.

Null’altro essendovi da rilevare, la causa può essere decisa nel merito col rigetto dell’appello della contribuente. I profili processuali delle vicenda comportano la f compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,rigetta l’appello della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

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