Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7837 del 27/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.27/03/2017), n. 7837
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26838-2015 proposto da:
B.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA
2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO, che la
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato CATIA
MOSCONI;
– ricorrente –
contro
AZIENDA U.S.L. (OMISSIS) DI SIENA ora AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE
(OMISSIS) – C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
C. MIRABELLO 18 (TEL. 06.37515411), presso lo studio dell’avvocato
UMBERTO RICHIELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato SILVIA
ROSSI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 64/2013 del TRIBUNALE di SIENA, depositata il
06/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;
Rilevato:
1. che con ordinanza letta in udienza in data 14.5.2015 la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c., l’appello proposto da B.T. avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda intesa al conseguimento dell’equo indennizzo con riferimento ad infarto miocardico del (OMISSIS);
2. che per la cassazione della sentenza di primo grado B.T. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi;
3. che la parte intimata ha depositato controricorso;
4. che entrambe le parti hanno depositato memoria;
5. che è stata depositata per la parte controricorrente memoria di costituzione dell’Azienda unità sanitaria locale (OMISSIS), quale successore a titolo universale dell’Azienda USL (OMISSIS) di Siena con allegata procura speciale;
Considerato:
6. che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo; 6.1 che, invero, le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che “ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, quando è pronunciata l’inammissibilità dell’appello per non avere l’impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 325 c.p.c. decorrente dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità. Si applica, in quanto compatibile, l’art. 327 c.p.c. Tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il termine c.d. breve entro cui proporre il ricorso decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza d’inammissibilità, secondo quale avvenga per prima, salvo, in difetto, l’applicazione del termine c.d. lungo ex art. 327 c.p.c., in tal senso dovendosi intendere la clausola di compatibilità che accompagna il richiamo a quest’ultima norma (cfr. nn.25115/15, 15235/15, 15239/15e 10723/14, cui adde S.U. n. 25208/15),Inoltre, è stato pure rilevato che se detta ordinanza sia stata pronunciata in udienza, il termine per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, da identificare in quello c.d. breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, decorre dall’udienza stessa per le parti presenti, o che avrebbero dovuto esserlo, secondo la previsione di cui all’art. 176 c.p.c. (v. l’ordinanza n. 25119/15)” (Cass. ss.uu. 7 dicembre 2016, n. 25043);
6.2 che nella specie, l’ordinanza è stata pronunciata e letta all’udienza del 14 maggio 2015 e depositata lo stesso giorno, sicchè non ne occorreva alcuna comunicazione;
6.3 che, pertanto, il ricorso, avviato per la notificazione il 12.11.2015 risulta tardivo non applicandosi la sospensione feriale dei termini ex lege n. 742 del 1969 alle controversie di lavoro;
6.4 che a tanto consegue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;
7. che sussistono i presupposti per farsi luogo alla compensazione delle spese attesa la necessità dell’intervento chiarificatore delle sezioni unite in merito alla questione relativa alla decorrenza del termine di impugnazione in ipotesi di ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. (Cass. ss.uu. n. 25043 del 2016).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017