Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7837 del 05/04/2011
Cassazione civile sez. VI, 05/04/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 05/04/2011), n.7837
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.C., A.G.B., T.M.,
S.M.G., P.C., T.C., G.
M.E., elettivamente domiciliati in Roma, Via Nicola
Ricciotti 11, presso l’avv. CASTRICHELLA Dario, che li rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
Ministero dell’economia e delle Finanze in persona del Ministro,
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
– resistente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Roma emesso nel
procedimento n. 55418/07 del 5.10.2009.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 24.2.2011 dal
Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;
Udito l’avv. Castrichella per i ricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso aderendo alla relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il relatore designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., osservava quanto segue: ” C.C., A.G.B., T. M., S.M.G., P.C., T.C., G.M.E. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo avverso il decreto con il quale la Corte di appello di Roma aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di Euro 4.000,00 ciascuno in loro favore, in relazione a giudizio dagli stessi promosso davanti al TAR Lazio, protrattosi per circa dieci anni e la cui durata irragionevole era stata apprezzata in cinque anni.
Non ha resistito il Ministero intimato.
In particolare, con il motivo di impugnazione i ricorrenti hanno denunciato sia l’errata determinazione del periodo di ragionevole durata, che alla luce dei parametri CEDU, avrebbe dovuto essere determinata in tre anni anzichè in cinque, sia la modesta consistenza dell’indennizzo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, avrebbe dovuto essere quantificato in Euro 750,00 per ogni anno di eccessiva durata e in Euro 1.000,00 per quelli successivi.
Ciò premesso, il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ritenendolo manifestamente fondato, essendo condivisibili entrambi i rilievi sopra richiamati”, rilievi sui quali il procuratore generale e le parti non hanno formulato conclusioni o depositato memorie e che il Collegio condivide.
Ne consegue la cassazione del decreto impugnato e, con decisione di merito ex art. 384 c.p.c., la condanna del Ministero dell’Economia al pagamento in favore di ciascun ricorrente di Euro 6.250,00 oltre interessi legali dalla domanda, e ciò sulla base dell’apprezzamento di un periodo di durata ragionevole di tre anni e irragionevole di sette anni.
Il Ministero va infine condannato al pagamento delle spese del giudizio di merito e di legittimità, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo ex art. 384 c.p.c., condanna il Ministero dell’Economia al pagamento di Euro 6.250,00 oltre interessi legali in favore di ciascun ricorrente, nonchè alle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate rispettivamente in Euro 1.800,00 di cui Euro 950,00 per onorari e Euro 750,00 per competenze, e in Euro 1.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011