Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7836 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 31/03/2010), n.7836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13640-2005 proposto da:

S.A.B. SANBIAGESI ALL. BOVINI S.C.A. in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO CHINOTTO 1 presso lo studio dell’Avvocato PRASTARO ERMANNO,

che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato LARICE MARINA

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 169/2005 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 24/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARINA LARICE, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato BEATRICE GAIA FIDUCCIA, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società S.A.B. Sanbiagesi Allevamento Bovini S.C.A. ha impugnato avanti al Tribunale di Trieste l’ingiunzione di pagamento dell’importo di L. 3.740.564.570=, notificatale nel dicembre 1998, per recupero di diritti doganali evasi nel 1992, come da accertamento effettuato dall’Autorità Doganale nel (OMISSIS), in relazione ad importazione di bovini a dazio agevolato,asseritamene provenienti dalla (OMISSIS) (che di quella tariffa era autorizzata a giovarsi) con l’ausilio di false attestazioni veterinarie.

La Corte d’Appello di Trieste, respingendo, con sentenza 12 marzo 2005 l’appello della S.A.B. avverso la sentenza di primo grado che aveva confermato la legittimità dell’ingiunzione, ha fra l’altro affermato che la pretesa dell’Amministrazione non poteva considerarsi prescritta nel termine triennale previsto dalle leggi interne dal REGOLAMENTO CEE 2913/92 prima che venissero accertati i fatti, e i relativi tributi evasi nel processo penale nel frattempo instaurato a carico del legale rappresentante della Società, e definito con sentenza sfavorevole a quest’ultimo, nel 1997, ha ritenuto che l’ingiunzione doganale, seppure soppressa nel 1988 come titolo abilitante alla riscossione,conservasse la validità di atto di intimazione o di messa in mora, senza che fosse peraltro necessario, per l’Autorità Doganale instaurare il procedimento di revisione di cui alla L. n. 374 del 1990, art. 11 perchè la contribuente, raggiunta da due successive ingiunzioni, non aveva mai contestato le suddette intimazioni.

La S.A.B. Sanbiagesi All. Bovini S.C.A. chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di sette motivi,illustrati da memoria.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane resistono con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, adducendo violazione egli artt. 99 e 112 c.p.c.;

D.P.R. n. 43 del 1988, art. 130; D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11;

art. 295 c.p.c., artt. 24 e 11 Cost., nonchè omessa pronuncia sui motivi d’appello dedotti e su molteplici punti decisivi della controversia,costituiti dalla nullità dell’ingiunzione doganale per intervenuta abrogazione D.P.R. n. 43 del 1988, ex art. 130, comma 2, omissione della fase di revisione dell’accertamento doganale, in quanto presupposto dell’ingiunzione emessa; sussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio, non essendo ancora intervenuta alcuna decisione da parte del giudice competente; difetto di prova della pretesa erariale, essendosi i giudici d’appello limitati a trascrivere quanto affermato dai primi giudici, senza tener conto delle più ampie produzioni documentali effettuate in sede d’appello. La Corte d’appello, lungi dal pronunciare sull’intera domanda, ha omesso ogni considerazione in particolare sulla richiesta di sospensione di giudizio ex art. 295 c.p.c. e ciò dopo aver posto a base della sua pronuncia atti formati nella fase del procedimento penale svoltasi avanti al GUP, il cui provvedimento era stato annullato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2272/2002, con rinvio degli atti al GIP del Tribunale di Trieste. Ciò comporterebbe la nullità della sentenza per omessa pronuncia.

Col secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.; art. 2697 c.c.; D.P.R. n. 43 del 1988, art. 130, comma 2;

D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 nonchè nullità e vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla omessa pronuncia sulla illegittimità della ingiunzione fiscale da parte della Corte d’appello, che avrebbe violato il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, attribuendo la natura di atto ricognitivo o di intimazione alla ingiunzione opposta,mentre doveva arrestarsi al solo sindacato sui vizi dell’atto amministrativo, e non affrontare il merito della controversia, giungendo ad una statuizione di condanna , estranea alla valutazione dell’atto impositivo.

Col terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 97 e 23 Cost.; D.P.R. n. 43 del 1988, artt. 63 e 130; D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 nonchè vizio di motivazione della sentenza impugnata che sarebbe stata pronunciata sul presupposto di un atto amministrativo che, anche se convertito o degradato, doveva essere dichiarato invalido, avendo l’Amministrazione agito in virtù di un presupposto non più sussistente, cioè in totale carenza di potere,mentre la strumentalizzazione dell’ingiunzione ha consentito ai giudici di merito di sindacare il merito della pretesa. Col quarto motivo, si deduce violazione degli artt. 97 e 23 Cost.; D.P.R. n. 43 del 1988, art. 65 e segg., art. 130, comma 2; D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11; della L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5, all. E, perchè con motivazione contraddittoria e insufficiente ha ritenuto legittimo il procedimento doganale instaurato, senza che fosse stata attuata la preliminare fase di revisione di cui alla L. n. 374 del 1990, art. 11 revisione che può riguardare, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d’appello, la origine della merce, di cui si discute. La revisione è stata nella specie attuata d’ufficio, senza informarne l’operatore doganale, secondo la previsione di cui al cit. art. 11.

Infatti l’ingiunzione, comunque la si voglia qualificare,in difetto del procedimento di revisione, come previsto, sarebbe sempre carente di presupposto e quindi nulla,mentre il giudice non potrebbe sostituirsi all’Amministrazione valutando le risultanze di un procedimento non svolto correttamente, e così violando e limitando il diritto di difesa del contribuente,impedito dal ricorrere ai rimedi amministrativi previsti dall’ordinamento. Col quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., nonchè omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine alla valutazione delle prove e delle allegazioni di parte appellante circa le affermazioni del GUP – poi annullate dalla Suprema Corte – relative alla partecipazione della S.A.B. ad un traffico illecito di bestiame, col supporto di dichiarazioni asseritamene false di veterinari, di cui si ignorano le dichiarazioni e anche i veri nomi:

stanzialmente la sola prova addotta a carico della ricorrente è costituita dalla comunicazione di una notizia di reato (OMISSIS) della Guardia di Finanza di Trieste, non confortata da dati veritieri (si afferma infatti che il V. avrebbe operato con una ditta “inesistente” – l’Agricommerciale s.r.l. – che era invece pacificamente attiva fino al 1995). Peraltro, il processo penale dal quale sono state tratte le prove valide a comprovare, secondo la Corte triestina, la legittimità dell’ingiunzione, è stato annullato in relazione ad una prima fase, e rinviato ad altro giudice, per cui nessuna certezza vi sarebbe in ordine alla validità di tale impianto probatorio.

Col sesto motivo, si deduce violazione dell’art. 295 c.p.c. nonchè omessa pronuncia sulla sospensione del giudizio nonostante l’evidente nesso di dipendenza fra il reato di contrabbando addebitato al V. e quello doganale di evasione.

Col settimo motivo, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha violato, con motivazione viziata, il D.P.R. n. 43 del 1988, art. 84; del D.Lgs. n. 374 del 1990, artt. 9 e 11; artt. 221, 217 e 220 Codice Doganale Comunitario di cui al Reg. CEE 2913 del 1993 allorchè ha ritenuto non prescritta l’azione della Dogana nel termine triennale, che decorre inderogabilmente dal momento in cui l’Amministrazione Doganale ha preso atto della sussistenza della pretesa, acquisendo i documenti necessari per la sua quantificazione, il che è avvenuto con la nota della G. d. F. 17 marzo 1993 o, al più tardi, col verbale (OMISSIS) (mentre la notifica dell’ingiunzione opposta è del dicembre 1998), tanto e vero che i dazi evasi sono stati conteggiati a partire dal 1993, prescindendo dal risultato del procedimento penale, peraltro non ancora concluso.

Il primo motivo di ricorso non è fondato.

La Corte d’appello ha adeguatamente risposto in ordine alle questioni sollevate dalla ricorrente nel motivo in esame,precisando,in ordine alla pretesa nullità dell’ingiunzione, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (10496/02; 18819/06 – 20361/06) che la stessa conservava la natura di atto di intimazione e di accertamento;

che la fase di revisione non va attivata allorchè vi è in corso un procedimento penale, il quale rappresenta,in relazione al rispetto del principio del contraddittorio, una garanzia ben maggiore del procedimento amministrativo di cui alla L. n. 374 del 1990, art. 11 (cfr. Cass. 11827/97; 20361/2006); che l’apprezzamento delle risultanze del processo penale implicitamente escludeva che fosse necessario sospendere il giudizio, non dovendo peraltro il giudice rispondere partitamene a tutte le doglianze delle parti, quando la risposta data ad alcune di esse non richiedeva, sul piano logico, l’esame singolo di ciascuna.

Per quanto si è detto sopra in ordine alla natura accertativa dell’ingiunzione fiscale dopo la riforma della riscossione operata col D.P.R. n. 43 del 1988, sono infondati anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, perchè la consacrazione del credito accertato nell’atto di intimazione rappresentato dall’ingiunzione, consente al giudice la cognizione del credito portato dall’ingiunzione fiscale.

Anche il quarto motivo è infondato, perchè, come si è detto il relazione al primo motivo, il procedimento di revisione che determina la contabilizzazione “a posteriori” dei dazi,oltre a non essere stata richiesto a suo tempo dalla parte, è superato dall’instaurazione del processo penale, che rende inutile, sul piano delle garanzie,una tale verifica. Non opera pertanto, in tale ipotesi,il principio, stabilito dalla Corte di Giustizia con la recente sentenza 18 dicembre 2008 in C-349/07 Sopropè/Fazenda Pubblica (intervenuta nelle more del presente giudizio) secondo cui all’importatore sospettato di aver commesso un’infrazione doganale va concesso un termine – da otto a quindici giorni – per la presentazione delle proprie osservazioni, prima dell’attivazione della procedura di recupero, derivandone, in caso contrario, una violazione del diritto di difesa, perchè il processo penale garantisce in via prioritaria tale diritto.

Il quinto motivo è invece fondato e va accolto. La sentenza impugnata ha infatti fondato la valutazione dei fatti di causa sulle sole concise affermazioni contenute nella sentenza n. 167/97 del GIP di Trieste secondo cui “la documentazione proveniente sia dalla Polizia tributaria sia dalle Autorità (OMISSIS), conferma la falsità dei certificati sanitari e ricostruisce il traffico illecito” che sarebbe stato attuato dal legale rappresentante della S.A.B. ( V.), il quale aveva “operato direttamente nei confronti delle società (OMISSIS), assumendo quindi tutti gli oneri e i rischi di un incauto acquisto”. Si tratta all’evidenza di una valutazione assai riduttiva della vicenda processuale, confezionata con frasi generiche, ove la prova della falsificazione dei certificati di origine del bestiame – fulcro del reato di contrabbando posto a base della evasione dei dazi – non emerge in alcun modo e che deve considerarsi comunque travolta dall’integrale annullamento,ad opera della Corte di Cassazione, della sentenza del GIP alla quale la Corte d’appello si riporta quasi integralmente in tema di valutazione delle prove. La ricorrente ha ora prodotto, à sensi dell’art. 372 c.p.c., la sentenza del GUP di Tribunale di Trieste (avanti al quale la Suprema Corte aveva rinviato il processo perchè fosse interamente rinnovato) emessa in data 7 ottobre 2005 e divenuta irrevocabile il 27.11.2005. Pur non potendosi attribuire a tale sentenza valore di giudicato nel processo tributario, la stessa rileva in ordine all’accertamento dei fatti contestati al V. (e quindi presupposto dell’ingiunzione alla S.A.B.) nel senso che, in luogo della sbrigativa indagine del precedente GIP, viene avvalorato il fatto che la documentazione sui bovini provenienti dalla (OMISSIS) era “di fatto formata sulla base di una valutazione” di veterinari (OMISSIS) (che avevano accertato la regolarità del peso dei capi) mentre in ordine ai certificati di origine che accompagnavano il bestiame nulla era emerso circa la sospetta falsificazione da parte di veterinari (OMISSIS), “non essendo sufficiente e bastevole ” in tal senso la sola dichiarazione – non documentata – della Polizia (OMISSIS).

A fronte dunque di tale giudicato, sopravvenuto rispetto alla sentenza impugnata,diviene ulteriormente palese il vizio di motivazione della stessa sul punto, tanto più che nelle more, altra recente sentenza – pronunciata in data 28 marzo 2009 e non ancora passata in giudicato- della Corte d’Appello di Trieste, svolge nei confronti dell’attività del V. – argomentazioni analoghe a quelle del GUP Triestino, in particolare con riferimento al mancato adempimento dell’onere della prova da parte dell’Amministrazione.

Si impone quindi una rivisitazione, da parte del Giudice di rinvio, dei fatti di causa, ad iniziare dall’esame del P.V. di constatazione nei confronti della S.A.B. e del V., e una motivazione adeguata e idonea a sgombrare il campo da ogni perplessità in relazione alle importanti operazioni commerciali (importazione di oltre 2000 bovini) poste in essere dalla S.A.B. nell’anno in contestazione.

L’accoglimento del quinto motivo di ricorso comporta l’assorbimento del sesto motivo, relativo alla richiesta di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., essendo venuto meno l’interesse della ricorrente a coltivare tale doglianza.

E’ infine infondato il settimo motivo di ricorso, perchè , quando vi è una “notizia criminis”, sfociata,tra l’altro, in un processo penale, la prescrizione dell’azione della Dogana (Cass. 19193/06) divenuta triennale della L. n. 428 del 1990, ex art. 29, comma 1 – può essere prorogata, e, quando il processo penale sia instaurato, comincia a decorrere dalla definizione dello stesso, del D.P.R. n. 43 del 1973, ex art. 84, comma 3 permanendo comunque la facoltà della Dogana di notificare una richiesta di pagamento anche prima della decorrenza di tale termine.

Accolto pertanto il quinto motivo di ricorso, dichiarato assorbito il sesto e rigettati gli altri, la causa va rinviata, in relazione al motivo accolto, alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione, la quale provvederà anche a liquidare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, dichiara assorbito il sesto, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

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