Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7836 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7836 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 9530-2014 proposto da:
F_ACCO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX
SETTEMBRE

3, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

RAPPAZZO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine
del ricoNo;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del Commissario Straordinario, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO
SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE
DE ROSE, giusta mandato a margine del controricorso;
– C011tratiCOITellte –

Data pubblicazione: 20/04/2016

nonchè contro
EQUITALIA SUD SPA 11210661002;
– intimata avverso la sentenza n. 7788/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito l’Avvocato GIUSEPPE NLkTANO, giusta delega allegata al
verbale dell’Avvocato SGROI, difensore del controricorrente, che si
riporta ai motivi.

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 9
marzo 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva
l’opposizione proposta da Pacco Mario avverso la cartella di esattoriale
con la quale gli era stato chiesto il pagamento di contributi relativi
all’attività professionale svolta nel corso dell’anno 2004 avendo
ritenuto prescritta la pretesa vantata dall’INPS.
A seguito di gravame interposto dall’istituto – in proprio e quale
mandatario della S.C.C.I. s.p.a. – la Corte di Appello di Roma
riformava la decisione del primo giudice e rigettava l’opposizione sul
rilievo che, in applicazione del disposto dell’art. 2935 c.c., il termine
quinquennale di prescrizione non potesse decorrere se non dal 3
ottobre 2015 – momento in cui l’INPS era stato posto in condizione di
conoscere l’esistenza dell’attività da assoggettare a contribuzione a
seguito della presentazione del modello Unico da parte del Facco – e
non dal 31 maggio 2015 — come ritenuto nella impugnata sentenza,
Ric. 2014 n. 09530 sez. MI – ud. 09-03-2016
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RONLA del 26/09/2013, depositata il 03/10/2013;

ossia dalla data entro la quale andava versato il saldo del contributo
dovuto per il 2004. Evidenziava la Corte che era incontestato: che
contribuente non avesse adempiuto all’obbligo di iscrizione alla
Gestione Separata e che tale iscrizione fosse stata operata d’ufficio da
parte dell’Istituto a seguito dell’accertamento effettuato sulle

compilato, nel modello Unico del 3 ottobre 2005 per l’anno d’imposta
2004, il quadro della dichiarazione dei redditi relativo alla
determinazione del contributo dovuto all’INPS.
Per la Cassazione di tale decisione propone ricorso il Facco
affidato ad un unico motivo.
L’INPS, in proprio e nella qualità, resiste con controricorso.
L’Equitalia Sud s.p.a. è rimasta intimata.
Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa
applicazione dell’art. 2935 c.c. nonché dell’art. 3 , commi 9° e 10 0 della
legge n. 335 del 1990.
Si assume che la Corte territoriale erroneamente avrebbe affermato la
non applicabilità dell’art. 2935 c.c. non avendo il ricorrente adempiuto
all’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata e non avendo compilato
il quadro relativo alla contribuzione INPS nel Modello Unico relativo
all’anno 2005 per i redditi del 2004. Ed infatti, in ossequio al disposto
dell’art. 3, co.9, della legge n. 335/1995, il termine quinquennale
decorreva dal giorno in cui doveva essere effettuato il versamento del
saldo dei contributi per l’anno precedente – come precisato anche nella
circolare INPS n. 69 del 1995 — e, quindi, dal 20 giugno 2005; con la
conseguenza che la comunicazione di richiesta del versamento dei
contributi in questione effettuata solo in data 20 agosto 2010 era
intervenuta quando il predetto termine prescrizionale era ormai elasso)
11 motivo è infondato.
Ric. 2014 n. 09530 sez. ML – ud. 09-03-2016
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dichiarazioni dei redditi per l’anno 2004; che il Facco non aveva

In primo luogo, va precisato che nella decisione impugnata si legge
che “…non può non trovare applicazione il principio generale sancito
dall’art. 2935 c.c…..” e, dunque, contrariamente a quanto sostenuto nel
motivo, il giudice del gravame ha applicato tale norma.
Ciò detto vale ricordare, in linea generale, che questa Corte ha avuto

la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può
essere fatto valere, si riferisce alla possibilità legale, e non anche a
quella materiale, di esercitare il diritto (e plurimis, Cass. n. 8720 del
07/05/2004). Pertanto, se correlativo al diritto è un obbligo di natura
negativa, la prescrizione decorre dal momento dell’inadempimento; se
correlativo è un obbligo di natura positiva, la prescrizione decorre dal
momento in cui la prestazione diventa esigibile (Cass. 12 novembre
1970 n. 2371).
Orbene, nel caso in esame, il Facco aveva omesso di richiedere
all’INPS l’apertura di una posizione previdenziale presso la Gestione
Separata e, pur avendo prodotto redditi da lavoro autonomo
regolarmente dichiarati al fisco e pagato l’Irpef sugli stessi non solo
aveva omesso il pagamento dei contributi ma non aveva neppure
compilato, nel Modello Unico del 3 ottobre 2005 per l’anno d’imposta
2004, il quadro della dichiarazione dei redditi relativo alla
determinazione del contributo dovuto all’INPS. In siffatta situazione è
evidente che solo dal momento della presentazione della dichiarazione
dei redditi, avvenuta nell’ottobre 2005, l’istituto era stato posto in
condizione di conoscere l’esistenza del credito da riscuotere. Prima di
tale momento, come correttamente ritenuto dalla Corte di Appello, in
applicazione del disposto dell’art. 2935 c.c., non aveva alcuna
possibilità di far valere il credito non essendo a conoscenza dello
svolgimento di un’attività autonoma da parte del Facco.
Ric. 2014 n. 09530 sez. ML ud. 09-03-2016
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modo di chiarire che il principio fissato dall’art. 2935 cod. civ., per cui

Quanto all’assunto del ricorrente secondo cui il termine
prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi in argomento
dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal
giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla
dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento – come affermato

l’applicazione di tale principio presuppone l’iscrizione da parte del
contribuente alla Gestione Separata.
Da quanto esposto consegue che, come correttamente rilevato nella
impugnata sentenza, la lettera raccomandata inviata dall’INPS e relativa
alla richiesta del versamento dei contributi in questione pervenuta al
ricorrente il 20 settembre 2010 aveva interrotto il termine di
prescrizione quinquennale, non ancora scaduto perché decorrente dal
3 ottobre 2005.
Alla luce di quanto esposto, si propone il rigetto del ricorso, con
ordinanza ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5.”.
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in
Camera di consiglio.
Il Collegio condivide pienamente il contenuto della relazione e,
quindi, rigetta il ricorso.
Le spese relative al presente giudizio di legittimità, per il principio della
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate
come da dispositivo in favore dell’INPS. Non si provvede in ordine
alle spese nei confronti di Equitalia Sud s.p.a rimasta intimata.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art.
13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Tale
Ric. 2014 n. 09530 sez. ML – ud. 09-03-2016
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anche nella circolare INPS n. 69 del 25 maggio 2005 – è evidente che

disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data
successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al
momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la
ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774
del 18 febbraio 2014.) Inoltre, il presupposto di insorgenza

titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.1, comma
17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è collegato alla condanna alle
spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in
rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13
maggio 2014).

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del
presente giudizio liquidate in euro 100,00 per esborsi, curo 2.500,00
per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella
misura del 15%. Nulla spese nei confronti di Equitalia Sud s.p.a..
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, 9 marzo 2016.

dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a

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