Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7836 del 15/04/2020

Cassazione civile sez. un., 15/04/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 15/04/2020), n.7836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31716/2018 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliatosi in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO CARULLO;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA BAIAMONTI

25;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI – SEZIONE

GIURISDIZIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA, PROCURA GENERALE PRESSO LA

CORTE DI CASSAZIONE, REGIONE EMILIA-ROMAGNA;

– intimati –

per la cassazione della sentenza non definitiva e ordinanza n.

552/2017 depositata il 28/12/2017, e la sentenza n. 284/2018

depositata il 09/07/2018, entrambe della CORTE DEI CONTI – I SEZIONE

GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/02/2020 dal Consigliere Dott. ANGELINA MARIA PERRINO.

Fatto

RILEVATO

che:

– la Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Emilia-Romagna convenne in giudizio C.S., consigliere regionale, per sentirlo condannare, a titolo di danno erariale, al rimborso delle spese sostenute con l’utilizzo di fondi assegnati ai gruppi consiliari ritenute non giustificate perchè non inerenti all’attività e al funzionamento del gruppo consiliare;

– con sentenza del 1 febbraio 2017 l’adita sezione giurisdizionale, in parziale accoglimento della domanda dell’Ufficio requirente territoriale, lo condannò al pagamento di complessivi Euro 8.591,70, oltre accessori, e la sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei Conti, con sentenza resa pubblica in data 9 luglio 2018, ha rigettato l’appello;

– a sostegno della decisione il giudice d’appello ha ritenuto che sussistesse la notitia damni sufficientemente specifica, che indipendentemente dall’obbligo per i presidenti dei gruppi consiliari di rendere il conto giudiziale, comunque i consiglieri soggiacciono alla responsabilità amministrativo-contabile per il danno cagionato dall’illecita utilizzazione dei fondi destinati al gruppo; che non si ha contezza se l’appellante fosse stato, o no, coinvolto in giudizi penali, nè del relativo esito; nel merito, che sussistano l’elemento oggettivo del danno erariale, nonchè la colpa grave;

– ricorre C.S. per ottenere la cassazione della sentenza, articolando il ricorso in due motivi, che illustra con memoria, cui resiste il Procuratore generale rappresentante il Pubblico ministero presso la Corte dei Conti;

– il ricorso per cassazione è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– col primo motivo di ricorso è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e dell’art. 362 c.p.c., difetto assoluto di giurisdizione del giudice contabile in fattispecie attinente a questioni riservate all’organo legislativo regionale, sottratte a un sindacato nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi consiliari, con conseguente violazione dei limiti esterni della giurisdizione contabile.

Si assume che la Corte dei Conti abbia svolto un controllo nel merito della spesa, al punto di valutarne l’utilità o proficuità, e non già un controllo di legittimità che era l’unico consentito e che si sarebbe dovuto esaurire nel ricondurre le spese rendicontate alle tipologie di spese elencate nella Delib. Assembleare n. 5 del 2012, risolvendosi nella censura all’istituto stesso del finanziamento ai gruppi consiliari e alle modalità di rendicontazione delle spese, come tali riconosciute dall’ufficio di presidenza e, quindi, dall’assemblea, che sarebbe l’unico organo titolare del potere di controllo; quindi la Corte avrebbe sconfinato dai limiti della propria giurisdizione per invadere indebitamente l’autonomia riservata all’Assemblea legislativa, creando, in luogo di quanto normativamente previsto di competenza esclusiva del Consiglio regionale, una norma di attribuzione di una verifica contabile ulteriore rispetto a quella documentale, con l’effetto di sindacare il merito dell’operato dei

presidenti dei gruppi che era stato unicamente quello di trasmettere all’Assemblea rendiconti – già dichiarati regolari dal comitato tecnico per la rendicontazione dei gruppi assembleari e dall’ufficio di presidenza – che prevedevano una destinazione delle risorse finanziarie coerente e conforme al vincolo di destinazione impresso dalla citata delibera; in altri termini, avrebbe operato nell’ambito della discrezionalità riservata al Consiglio regionale e ai suoi organi, tutelata costituzionalmente dall’art. 122 Cost., comma 4, sconfinando nell’ambito delle scelte discrezionali e di merito riservate all’autonomia politica dei gruppi;

– al riguardo, queste sezioni unite, in fattispecie relative alla medesima vicenda (tra varie, Cass., sez. un., 17 aprile 2019, n. 10772 e, da ultimo, sez.un., 28 febbraio 2020, n. 5589, con la quale si è definito il giudizio iscritto al n. r.g. 17238/18, sul quale si fa leva in memoria a sostegno dell’istanza di rimessione alla pubblica udienza o, comunque di rinvio ad altra data) hanno ribadito che la gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità erariale, sia perchè a tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica in relazione alla funzione strumentale al funzionamento dell’organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell’origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell’insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei suddetti contributi;

– in particolare, l’invocata guarentigia di cui all’art. 122 Cost., comma 4, in quanto deroga alla regola generale della giurisdizione (Corte Cost. 13 giugno 2008, n. 200), “non copre gli atti non riconducibili ragionevolmente all’autonomia ed alle esigenze ad essa sottese” (Corte Cost. 17 luglio 1997, n. 289); sicchè la Corte costituzionale, con la sentenza 19 novembre 2015, n. 235, ha ribadito che i capigruppo dei Consigli regionali e tutti i consiglieri regionali, anche se sottratti alla giurisdizione di conto, restano assoggettati alla responsabilità amministrativa e contabile (oltre che penale, ricorrendone i presupposti), anche se sottratti alla giurisdizione di conto prima dell’esercizio finanziario 2013 (cfr. Corte Cost. 15 maggio 2014, n. 130). Conclusione, questa, che resta ferma anche rispetto alla disciplina recata dalla citata L.R. n. 32 del 1997 e, quindi, all’intervenuta approvazione dei rendiconti da parte del comitato tecnico o dell’ufficio di presidenza;

– benchè l’accertamento rimesso in tale ambito alla Corte dei Conti non possa investire l’attività politica del presidente del gruppo consiliare o le scelte di “merito” dal medesimo effettuate nell’esercizio del mandato, comunque l’astratta riconducibilità delle spese sostenute dai singoli consiglieri alle categorie di cui alla Delib. Consiliare n. 5 del 2012, non vale, di per sè, a fare escludere necessariamente la possibilità che le singole spese siano “non inerenti” all’attività del gruppo, nei casi in cui non sia rispettato il parametro di ragionevolezza, soprattutto con riferimento all’entità o proporzionalità, oltre che all’effettività delle spese, anche sotto il profilo della veridicità della relativa documentazione;

– per conseguenza rimane nei limiti interni della giurisdizione la verifica, rimessa alla Corte dei Conti, della “manifesta difformità”, in ciò consistendo propriamente il giudizio di non “inerenza” delle attività di gestione del contributo erogato ai gruppi consiliari rispetto alle finalità, di preminente interesse pubblico, che allo stesso imprime la normativa vigente, in termini di congruità e di collegamento teleologico delle singole voci di spesa ammesse al rimborso alle finalità pubblicistiche dei gruppi;

– ed è proprio questa la verifica compiuta dai giudici contabili nella sentenza impugnata in questa sede, imperniata su un giudizio di manifesta incongruità tra i contributi percepiti e i fini per i quali erano stati erogati ai gruppi del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna;

– col secondo motivo si denuncia il difetto assoluto di giurisdizione per avere disapplicato la legislazione regionale vigente, incorrendo in eccesso di potere e prescindendo dalla disciplina normativa ad hoc, vigente in materia, avendo imputato al ricorrente l’omessa preventiva produzione di una lettera d’incarico da parte del capogruppo, cui aveva collegato la riconduzione delle spese alle esigenze personali dei consiglieri, mentre la L.R. n. 32 del 1997, art. 6, comma 2, non richiede affatto la preventiva determinazione nè tantomeno una lettera d’incarico o un’autorizzazione preventiva del capogruppo;

– anche per quest’aspetto vanno ribadite le considerazioni espresse da queste sezioni unite, secondo cui il motivo è inammissibile, perchè si risolve nella denuncia di un error in iudicando nell’interpretazione della L. n. 32 del 1997, art. 6, comma 2, nel senso della necessità dell’autorizzazione preventiva espressa da parte dei gruppi di appartenenza al compimento delle (o alla partecipazione alle) attività cui si riferisce la spesa, al fine di rendere possibile il rimborso, che la sentenza impugnata ha risolto in senso affermativo, valorizzando le parole usate dal legislatore (“consiglieri stessi (…) incaricati di (…)…”) e il regime “eccezionale” altrimenti previsto, per il rimborso, dallo stesso art. 6, comma 3;

– in conclusione, il ricorso è rigettato;

– non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in ragione della qualità di parte solo in senso formale del Procuratore generale presso la Corte dei Conti (tra le tante, Cass., sez. un., 8 maggio 2017, n. 11139).

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2020

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