Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7836 del 05/04/2011
Cassazione civile sez. VI, 05/04/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 05/04/2011), n.7836
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Ferrari 4,
presso gli avv. CORONAS Salvatore ed Umberto, che lo rappresentano e
difendono giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro,
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Roma rep. n. 4635 del
7.9.2009;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 24.2.2011 dal
Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;
E’ presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. RUSSO Libertino Alberto.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il relatore designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., osservava quanto segue: ” L.R. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi avverso il decreto con il quale la Corte di Appello di Roma aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di Euro 3.200,00 in suo favore, con riferimento a giudizio davanti alla Corte dei Conti, la cui durata era stata ritenuta ragionevole per quattro anni e irragionevole per circa quattro anni.
Il Ministero ha resistito con controricorso. In particolare, con i motivi di impugnazione il ricorrente ha rispettivamente denunciato:
1), 2) l’errata determinazione del periodo di irragionevole durata, sotto il duplice aspetto che il termine ragionevole del giudizio di primo grado sarebbe di tre anni, anzichè quattro, nonchè per il fatto che il procedimento in questione era stato instaurato il 24 dicembre 1997 ed era stato poi definito il 2 maggio 2006, sicchè non sarebbero stati comunque considerati quattro mesi e otto giorni; 3) l’errata decorrenza degli interessi liquidati, riconosciuti a far tempo dalla data del decreto impugnato, anzichè da quella della domanda. Ciò premesso il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio, ritenendolo manifestamente fondato per essere condivisibili i diversi rilievi svolti in ciascuno dei tre motivi di impugnazione”.
Ritiene il Collegio che tali considerazioni, sulle quali il Pubblico Ministero e le parti non hanno formulato conclusioni o depositato memorie, siano corrette e da ciò consegue che il ricorso deve essere cassato.
Decidendo quindi nel merito non essendo necessario lo svolgimento di ulteriori indagini, il Ministero va condannato al pagamento in favore di L.R. di Euro 5.600,00 oltre agli interessi legali dalla domanda e alle spese del giudizio di merito e di legittimità, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di Euro 5.600,00 in favore di L.R., oltre agli interessi legali dalla domanda e al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito e di legittimità, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate rispettivamente in Euro 1.500,00 di cui Euro 850,00 per onorari e Euro 600,00 per competenze, e in Euro 900,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011