Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7835 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9057-2008 proposto da:

COMUNE DI FORMIA (LT) in persona del Sindaco e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI ANGELONI 4

presso lo studio dell’Avvocato FALZONE FRANCESCO, che lo rappresenta

e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COGEI S.R.L.;

– intimata –

sul ricorso 11716-2008 proposto da:

COGEI S.R.L. in persona del legale rappresentante ed Amministratore

Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI

43 presso lo studio dell’Avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI FORMIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 41/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

SEZIONALE DISTACCATA di LATINA, depositata il 08/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato FRANCESCO FALZONE, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale;

udito per il resistente l’Avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che ha

chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Formia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale del Lazio dep. il 08/02/2007 che aveva accolto l’appello della COGEI s.r.l. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Latina che aveva accolto il ricorso della COGEI s.r.l. avverso l’avviso l’iscrizione a ruolo per l’intera imposta e sanzioni per ICI relativa all’anni dal 1993 al 1997 pur in pendenza del giudizio. La ricorrente affida il ricorso a tre motivi fondati su violazione di legge e vizio motivazionale, redigendo i relativi quesiti.

La COGEI si è difesa con controricorso e ha proposto ricorso incidentale in particolare deducendo la illegittimità della costituzione nel giudizio d’appello di un funzionario del Comune.

La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza. Entrambi le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi principale e incidentale devono preliminarmente essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

E’ di preliminare esame il motivo di ricorso incidentale con cui la COGEI deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c., comma 3 e del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 50 e 6 non potendo il Comune essere rappresentato da un funzionario in mancanza di una norma statutaria.

Il motivo è infondato.

Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 3 prevedeva che:

“L’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante l’organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento”. Tale disposizione, conforme nella sostanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, in ordine alla cui interpretazione sono intervenute le SS.UU. con sentenza n. 12868/2005 circa i poteri dello Statuto in ordine alla rappresentanza del sindaco (giurisprudenza tuttora valida per il giudizio di cassazione v. Cass. n. 6727/2007), è stata sostituita dal D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3 bis, comma 1 convertito con modificazioni nella L. 31 maggio 2005, n. 88, in vigore dal 1 giugno 2005 (ma applicabile ai processi in corso ai sensi del comma 2 dello stesso articolo) in base al quale “l’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso,può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio”.

Tale dirigente, cui compete la rappresentanza del comune nel giudizio di merito,può anche delegare un funzionario dell’unità organizzativa da lui diretta a sottoscrivere e presentare l’impugnazione, con apposita determinazione dirigenziale, quale assistente dell’ente locale ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2 bis (Cass. SS.UU. n. 5463/2004 e Cass. n. 15639/2004) dovendosi ritenere che quanto affermato in tali pronunce, anteriori alle modifiche normative sopra citate, con riferimento al delegato dal sindaco, debba ugualmente valere ora nei confronti del dirigente abilitato a rappresentare il Comune ( V. Cass. n. 13230/2009).

Essendo il processo pendente al 1 giugno 2005, la disposizione in esame si applica.

Invero la formula usata dal legislatore “anche ai giudizi in corso” dimostra che detta disposizione si applica ai casi in cui,pendente il processo, la costituzione dell’ente sia avvenuta prima della entrata in vigore della legge medesima,con valore sanante ex tunc di violazioni della precedente normativa.

La diversa interpretazione sostenuta dalla società contribuente che la disposizione si debba applicare ai processi pendenti limitatamente alla costituzione che avvenga nel grado di giudizio successivo alla data di entrata in vigore della legge, priverebbe di ogni senso la norma, attesocchè, in base a principi che regolano la successione nel tempo delle leggi processuali,la modifica sarebbe comunque applicabile, senza alcuna necessità di una norma specifica al riguardo (Cass. n. 14637/2007, Cass. n. 13320/2009).

Pertanto, nel caso in esame , se, con la precedente normativa e la superiore interpretazione giurisprudenziale, la possibilità di delegare la rappresentanza del Comune occorreva che fosse prevista dallo Statuto, la nuova normativa riconosce in capo al funzionario tale rappresentanza, a prescindere da delega che diventa irrilevante.

Passando ora all’esame del ricorso principale, col primo motivo il Comune deduce vizio motivazionale e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12.

Le censure per la stretta connessione, devono essere esaminate congiuntamente.

Il Comune deduce anzitutto la indeterminatezza della decisione non avendo la CTR esplicitato la ratio decidendi in relazione all’accoglimento delle doglianze del contribuente e, in particolare, non avendo indicato quale delle due norme sopraindicate ha ritenuto applicabile. Sotto tale profilo il motivo non appare fondato, in quanto il decisum ha sufficiente concretezza, mentre la carenza di indicazioni normative è solo apparente in relazione alla circostanza che sono stati rigettati i motivi del Comune e accolti quelli della società,fondati sull’invocata applicazione dell’art. 68 più volte citato.

Sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di legge il Comune rileva la correttezza del proprio operato in quanto, per l’ICI e per le imposte comunali in genere, non è prevista la riscossione frazionata,con la conseguenza che era possibile iscrivere a ruolo l’intera imposta pur in pendenza di gravami. Il motivo è infondato.

Va premesso che l’art. 68 in esame e il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12 hanno ambiti di applicazione diversi, in quanto la prima disposizione è norma generale del processo tributario e regola in sostanza l’eseguibilità delle sentenze delle commissioni tributarie, laddove l’art. 12 regola l’esecutorietà dell’atto amministrativo (accertamento ecc.), pur in pendenza di ricorso,ma prima della pronuncia di una sentenza.

Questa Corte (Cass. n. 7339/2003) in tema di imposte sui redditi, ha ritenuto che l’art. 68 predetto riguarda la fase esecutiva- processuale e il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, comma 1 la fase amministrativa, con la conseguenza che l’art. 68 ha tacitamente abrogato il comma 2 dell’art. predetto, ma non il comma 1.

Non è fondata però l’osservazione del Comune che l’art. 68 predetto si applicherebbe solo ove fosse, per il relativo tributo, prevista la riscossione frazionata, in quanto,in caso contrario (come nel caso in ispecie) sarebbe consentita la iscrizione a ruolo per l’intero. La lettura della norma da parte del Comune si basa su una interpretazione letterale dell’art. 68 nel senso che l’ipotesi “nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio dinanzi alle commissioni” viene collegata al dovere di pagare il tributo nelle misure successivamente indicate, quale fattispecie legittimante il correlativo potere esecutivo dell’Ufficio, e non alla prima parte dell’articolo “anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d’imposta”.

Pur non essendo contestabile che ragioni rigidamente sintattiche (ma non certo di chiarezza contenutistica) imponevano al legislatore di apporre la virgola sia dopo il primo periodo sia dopo il secondo, non vi sono valide ragioni letterali per scegliere l’un collegamento o l’altro.

Soccorrono invece ragioni sistematiche e logiche che contrastano con la tesi sostenuta dal Comune.

La collocazione dell’art. 68 sotto il capo 4^ del D.Lgs. n. 546 del 1992 che è intitolato “L’esecuzione delle sentenze delle Commissioni Tributarie” esprime la voluntas legis di introdurre una normativa generale sulla esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie e, pertanto, in relazione a tutti i tributi per i quali le stesse hanno giurisdizione(di converso è infondata ogni questione circa l’esclusione dei tributi locali dall’applicabilità di tale norma).

Questa volontà di uniformare l’esecuzione delle sentenze in esame colliderebbe con la previsione di ipotesi eccettuate (la diversa previsione della riscossione frazionata) mentre si concilia con la deroga di cui alla prima parte dell’articolo in esame soprattutto ove tale deroga ricomprenda anche le ipotesi della riscossione frazionata. In altre parole la disposizione deve leggersi come se la prima virgola non esistesse o avesse natura che congiuntiva e non disgiuntiva e cioè: “Anche in deroga a quanto è previsto nelle singole leggi d’imposta nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto del giudizio dinanzi alle commissioni, il tributo … deve essere pagato …”.

La interpretazione del Comune che collegherebbe tuttora il grado di eseguibilità di tali sentenze alle diverse disposizioni in tema di frazionabilità, creerebbe ingiustificate disparità di trattamento tra contribuenti che abbiano impugnato e ottenuto una sentenza, non superabile con il richiamo di Corte Cost. n. 464/1999 che ha vagliato solo la fase amministrativa (v. Cass. n. 28091/2009).

Pertanto l’art. 12 della Legge regolatrice dell’ICI, che non prevede riscossione frazionata, è applicabile (con l’iscrizione a ruolo dell’intero tributo) solo nella fase amministrativa o, meglio, fin quando non sia intervenuta sentenza pur essendo stato l’atto impugnato, potendo il contribuente avvalersi del rimedio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47 presentando istanza di sospensione dell’atto impugnato che, essendo un provvedimento autoritativo della Pubblica Amministrazione, è fornito di esecutorietà nonostante impugnazione.

Tale orientamento è seguito da questa Corte (v. Cass. n. 7785/08 e Cass. n. 27002/2007 che si riferiscono a iscrizioni in pendenza di giudizio e prima della pronuncia di sentenza).

Nel caso in esame, è incontroverso che siano state emesse sentenze di primo grado, per cui in ordine alla iscrizione a ruolo dei tributi ed interessi doveva essere applicata la graduazione di cui all’art 68 citato.

Analogo discorso deve essere fatto in tema di sanzioni in quanto il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 19 comma 1 richiama l’art. 68 predetto.

Per le superiori deduzioni, è inammissibile il secondo motivo con cui Comune deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 perchè inapplicabile ai tributi locali,e che nella memoria sostiene avere presentato solo in via cautelativa, non avendo la CTR applicato tale normativa e non facendo, pertanto, la questione parte della ratio decidendi.

Infondato altresì il terzo motivo con cui il Comune deduce la novità della questione dell’applicabilità dell’art. 19 in esame che sarebbe stata sollevata dal contribuente solo in appello,in quanto non trattasi di eccezione nuova bensì di mera indicazione della norma fondante la contestazione della iscrizione per intero delle sanzioni effettuata in primo grado.

I ricorsi principale ed incidentale devono pertanto rigettarsi.

Ricorrono giusti motivi,per la reciproca soccombenza e per la particolarità delle questioni trattate per compensare per intero le spese del giudizio

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi principale e incidentale e li rigetta entrambi.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

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