Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7834 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7834 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 9375-2014 proposto da:
SCOPELLITI INES, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BERENGARIO 10 INT 18, presso lo studio dell’avvocato ELIA
CURSARO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE
AGRESTA giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE ,in
persona del legale rappresntante, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato
CLEMENTINA PULLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI giusta
procura a margine del controricorso;
controricorrente –

Data pubblicazione: 20/04/2016

avverso la sentenza n. 300/2013 del 15/02/2013, della CORTE
D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 28/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito l’Avvocato Clementina Pulii del controricorrente che si riporta ai

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 9
marzo 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
” La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 28
febbraio 2013, confermava la decisione del Tribunale in sede di rigetto
della domanda proposta da Scope-Bit:t Incs ed intesa al riconoscimento
della pendione di p_..ye.rgibilità in gni) favore quale figlia inabile e
conviv ente con il padre Scopali]. Iranceseo, deceduto il 12.11.2002 e

già titolare di pensione VO.
Ad avviso della Corte territoriale la Scopelliti non aveva provato la
vivenza a carico del genitore alla data della morte di quest’ultimo.
Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio rilevava che le stesse
andavano poste a carico della Scopelliti mancando la dichiarazione di
cui all’art. 152 disp. Att. c.p.c. – nel testo novellato dalla legge 24
novembre 2003 n. 326 — della sottoscrizione della parte.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Scopelliti affidato
a quattro motivi.
L’INPS resiste con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per
violazione dell’art. 112 c.p.c. ed omessa motivazione ( ex art. 360, nn. 4
e 5 c.p.c.) non essendosi la Corte di appello pronunciata sulla
Ric. 2014 n. 09375 sez. ML – ud. 09-03-2016
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motivi.

ammissibilità ed utilizzabilità dei documenti prodotti nel giudizio di
primo grado, questione che era stata oggetto di uno specifico motivo
di gravame ( il primo giudice aveva, infatti, ritenuto inammissibile la
documentazione prodotta perché non specificamente indicata
nell’indice del fascicolo con in calce il “depositato” con la firma del

Con il secondo mezzo viene lamentata violazione e falsa applicazione
dell’art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903 , degli artt. 12 Preleggi, 3 e
38 Cost. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in
ordine ai punti decisivi della controversia in quanto dalla
documentazione prodotta in primo grado ( doc. da n. 4 a n. 7) era stato
provato che la ricorrente viveva a carico del padre all’epoca del decesso
dello stesso essendo con lui convivente, sprovvista di qualsiasi fonte
di reddito ( era diventata titolare dell’assegno di invalidità solo nel
2004) ed inoccupata.
Con il terzo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione
dell’art. 416 c.p.c. , omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per aver la Corte di
merito erroneamente ritenuto contestato dall’INPS il requisito della
vivenza a carico del genitore — allegato nell’atto introduttivo del
giudizio — attraverso la generica affermazione contenuta nella memoria
di costituzione con la quale si rilevava che “…controparte avrebbe
dovuto dar prova di essere inabile….di essere alla medesima data a
carico dello stesso e di tutti requisiti che, per legge, fonderebbero il
preteso diritto”.
Con il quarto mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 152 disp. Att. c.p.c. e conseguente erronea, contraddittoria e/o
insufficiente motivazione su un punto decisivo della causa prospettato
dalle parti ( ex art. 360, n. 5 c.p.c.) in quanto era stata negata
Ric. 2014 n. 09375 sez. ML – ud. 09-03-2016
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cancelliere).

l’esenzione dalle spese di lite per non avere la parte sottoscritto la
dichiarazione di cui all’art. 152 cit. ( nella nuova formulazione
conseguente alla novella del 2003). Si rileva che alla mancata
sottoscrizione della dichiarazione riportata nella conclusioni del ricorso
ben poteva supplire la sottoscrizione del mandato posto un calce al

Il primo motivo è fondato nella parte in cui viene denunciata la
omessa pronuncia sul motivo di appello con il quale era stata
impugnata la sentenza del Tribunale laddove aveva dichiarato
inammissibili i documenti prodotti dalla Scopelliti.
Che la Corte abbia del tutto omesso di valutare il relativo motivo di
appello emerge in rutta evidenza dall’affermazione contenuta in
motivazione secondo cui la ricorrenza del requisito della vivenza della
Scopelliti a carico del defunto genitore era stato solo oggetto di
deduzione nel ricorso ex art. 414 c.p.c. ma nessuna prova era stata data
né offerta sul punto.
La fondatezza del primo motivo è assorbente rispetto agli altri.
Per tutto quanto sopra considerato, si propone raccoglimento in
parte qua del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la cassazione
dell’impugnata sentenza con rinvio ad altro giudice a designarsi, con
ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5.”.
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in
Camera di consiglio.
Il Collegio condivide pienamente il contenuto della relazione e,
quindi, accoglie in parte qua il primo motivo di ricorso, assorbiti gli
altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di
Reggio Calabria in diversa composizione che provvederà anche in
ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Ric. 2014 09375 sez. ML – ud. 09-03-2016
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ricorso, dopo le dette conclusioni.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti

avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è
perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario
(Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il
presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai
sensi dell’art. 13, comma 1 poter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.
228, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del
rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante,
del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

P.Q.M.
La Corte, accoglie in parte qua il primo motivo di ricorso, assorbiti
gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di
Reggio Calabria in diversa composizione anche per le spese del
presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, 9 marzo 2016.

iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame,

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