Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7834 del 15/04/2020
Cassazione civile sez. un., 15/04/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 15/04/2020), n.7834
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30341/2018 proposto da:
ECOFIN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliatosi in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO DE
PERNA;
– ricorrente –
contro
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente pro
tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, PIAZZA COLONNA 355,
presso l’Ufficio distaccato della Regione, rappresentato e difeso
dagli avvocati VINICIO MARTINI e MAURO COSSINA;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,
PROVINCIA DI PORDENONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3605/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata
il 11/06/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/02/2020 dal Consigliere Dott. ANGELINA MARIA PERRINO.
Fatto
RILEVATO
che:
– la Regione Friuli-Venezia Giulia approvò il progetto presentato dalla s.r.l. Ecofin per la realizzazione di una discarica per lo smaltimento di rifiuti speciali e successivamente, dopo diverse vicende (annullamento in autotutela della autorizzazione concessa, provvedimento annullato dal TAR e confermato dal Consiglio di Stato, ripresa dei lavori e richiesta di Ecofin s.r.l. di autorizzazione a invertire l’ordine progettuale realizzando prima il secondo lotto), la Regione dispose l’archiviazione del procedimento autorizzatorio e la trasmissione del fascicolo per competenza alla provincia di Pordenone;
– la s.r.l. Ecofin impugnò quest’ultimo provvedimento e il Tar accolse il ricorso condannando la Regione a reintegrare in forma specifica la società; il Consiglio di Stato dichiarò in parte inammissibile e in parte infondato l’appello proposto in via cautelativa dalla società, per l’ipotesi in cui la statuizione resa fosse interpretata nel senso d’imporre alla Regione il rilascio di un titolo autorizzatorio di un impianto non conforme con le disposizioni stabilite per i nuovi impianti dal D.Lgs. n. 36 del 2003 e dal D.Lgs.n. 59 del 2005; invece, accogliendo l’appello incidentale della Regione, in parziale riforma della sentenza del Tar respinse la domanda di risarcimento in forma specifica avanzata dalla società;
– contro questa sentenza la Ecofin ha proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con sentenza di queste sezioni unite 30 marzo 2017, n. 8245, e ricorso per revocazione;
– il Consiglio di Stato, in relazione a questo secondo ricorso, ha anzitutto affermato di potersi pronunciare nonostante la notificazione di un atto di citazione per querela di falso, in ragione dell’inammissibilità del ricorso, e, poi, l’ha dichiarato inammissibile, in quanto ha ritenuto che non fossero minimamente provati l’an e il quantum dell’ipotizzato danno subito;
– contro questa sentenza Ecofin propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia replica con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con i due motivi di ricorso la s.r.l. Ecofin lamenta, rispettivamente, la violazione degli artt. 24,111 e 113 Cost., il diniego di giustizia e l’elusione del giudicato con omessa pronuncia, col conseguente sconfinamento nella giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla validità della clausola liberatoria relativamente alla rinuncia a ogni pretesa risarcitoria (primo motivo), nonchè la violazione della pregiudizialità logica e giuridica della querela di falso innanzi al giudice ordinario (secondo motivo);
– entrambi i motivi sono inammissibili, in base al costante orientamento di queste sezioni unite (in espressione del quale si veda Cass., sez. un., 17 settembre 2019, n. 23101), secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell’art. 362 c.p.c. e art. 111 Cost., con il quale si censura la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell’istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato, giacchè con esso non viene posta una questione di sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, dedotta una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità in base alle anzidette norme;
– le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società a pagare le spese, che liquida in Euro 8000,00 per compensi, oltre a Euro 200,00 per esborsi e al 15% a titolo di spese forfetarie.
Sussistono i presupposti processuali previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2020