Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7834 del 03/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 7834 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 21123-2012 proposto da:
A2 A RETt ELETTRICHE S.B,A. già AM DISTRIBUZIONE
ENERGIA ELETTRICA S.P.A. C.F. 12883430154, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 112, presso lo
studio dell’avvocato MAGRINI SERGIO, che la
2014
748

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA
DELL’OMARINO, CANTONE LORENZO, GILDA PISA, DAMOLI
CLAUDIO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 03/04/2014

NAZIONALE

ISTITUTO

PREVIDENZA

SOCIALE

C.F.

80078750587, S.C.C.I. CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS
S.P.A., EQUITALIA ESATRI S.P.A.;
– intimati –

Nonché da:

SOCIALE

C.F.

80078750587

in

persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.,
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli
avvocati MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, D’ALOISIO
CARLA, giusta delega in atti;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

A2A RETt ELETTRICHE S.P.A. già AM DISTRIBUZIONE
ENERGIA ELETTRICA S.P.A. C.F. 12883430154, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 112, presso lo
studio dell’avvocato MAGRINI SERGIO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA
DELL’OMARINO, CANTONE LORENZO, GILDA PISA, DAMOLI
CLAUDIO, giusta delega jir
–Tà-Eti;at,..t.~(5,,A
n

,L,e

Ac-

– controricorrente al ricorso incidentale –

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

nonchè contro

EQUITALIA ESATRI S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1266/2011 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/01/2012 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/02/2014 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
uditi gli Avvocatb MAGRINI SERGIO e DAMOLI CLAUDIO;
udito l’Avvocato IAALOISIO CARLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, inammissibilità o
in subordine rigetto dell’incidentale.

1751/2009;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La AEM Distribuzione Energia Elettrica spa (ora A2A Reti Elettriche

dalla Esatri spa e relativa a contribuzioni e sanzioni pretese dall’Inps,
per il periodo .i.narzo — novembre 2001, per assegni familiari (CUAF)
e maternità.
Il Giudice adito respinse il ricorso.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 15.11.201116.1.2012, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, annullò
la cartella opposta per insussistenza del debito contributivo relativo
alla maternità.
A sostegno del decisum, per ciò che ancora qui rileva, la Corte
territoriale ritenne quanto segue:
quanto alla contribuzione per assegni familiari (CUAF), non
poteva ritenersi che la Società potesse avvalersi, per i suoi
dipendenti iscritti all’Inpdap, del pagamento in misura ridotta,
spettando tale riduzione, giusta la previsione di cui all’art. 3, comma
23, legge n. 335/95, soltanto in relazione ai soggetti iscritti al Fondo
lavoratori dipendenti dell’Inps; né a tale conclusione poteva condurre
la previsione di cui all’art. 41 legge n. 488/99, relativo alla
soppressione del Fondo di previdenza per i dipendenti dell’Enel e
delle aziende elettriche private, con conseguente trasferimento delle
posizioni assicurative degli iscritti al fondo speciale elettrici al Fondo
lavoratori dipendenti dell’Inps; poiché la fissazione delle aliquote

3

spa) propose opposizione avverso una cartella esattoriale emessa

contributive costituiva materia rimessa alla discrezionalità del
legislatore, non era ravvisabile alcuna violazione dell’art. 3 della

non era invece dovuto quanto preteso per differenza sui
contributi di maternità corrisposti, dovendo riconoscersi che la
disposizione di cui all’art. 79 dl.vo n. 151/01 contempla la prevista
riduzione contributiva per tutti i datori di lavoro;
non ricorrevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 116,
comma 15, legge n. 388/00.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la A2A Reti
Elettriche spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro
motivi e illustrato con memoria.
L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della SCCI spa, ha
resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso
incidentale fondato su un motivo.
La ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso
incidentale.
L’intimata Equitalia Esatri spa non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno riuniti siccome proposti avverso la medesima
sentenza (art. 335 cpc).
2. Con il primo motivo la ricorrente principale, denunciando
violazione di plurime norme di diritto, deduce che, ai sensi dell’art. 3,
comma 23, legge n. 335/85 e del dm 21.2.1996, attraverso

4

Costituzione;

un’interpretazione costituzionalmente orientata, avrebbe dovuto
riconoscersi che la riduzione delle aliquote CUAF e maternità

delle aziende municipalizzate privatizzate del settore elettrico, che, ai
sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) e b), legge n. 274/91, avevano
optato per mantenere l’iscrizione all’Inpdap, dovendosi altrimenti
ritenere il contrasto della normativa di riferimento con gli artt. 81 e ss
del Trattato CE e con gli artt. 3 e 41 della Costituzione, con
conseguente disapplicazione del ridetto dm 21.2.1996.
Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, la ricorrente
principale, denunciando violazione di plurime norme di diritto,
deduce che ai sensi dell’art. 41 legge n. 488/99, come interpretato
autenticamente dall’art. 68 legge n. 388/00, attraverso
un’interpretazione costituzionalmente orientata, avrebbe dovuto
riconoscersi che la riduzione delle aliquote CUAF spettava a
decorrere dal 10 gennaio 2000 anche per quei lavoratori delle
aziende municipalizzate privatizzate del settore elettrico, che, ai
sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) e b), legge n. 274/91, avevano
optato per mantenere l’iscrizione all’Inpdap, dovendosi altrimenti
ritenere il contrasto con le sopra indicate norme comunitarie e
costituzionali.
Con il terzo motivo, denunciando violazione di plurime norme di
diritto, nonché vizio di motivazione, la ricorrente principale si duole

5

spettava, a decorrere dal 1° gennaio 1996, anche per quei lavoratori

del mancato riconoscimento della riduzione delle sanzioni a termini
del disposto dell’art. 116, comma 15, lett. a), legge n. 388/00.

incostituzionalità e di contrarietà alla normativa comunitaria già
dedotte, in relazione all’art. 1, comma 238, legge n. 662/96, con il
primo motivo.
Con l’unico motivo il ricorrente incidentale, denunciando violazione
degli artt. 78 e 79 dl.vo n. 151/01, deduce che le norme rubricate
non possono ritenersi applicabili in relazione ai lavoratori che hanno
conservato l’iscrizione all’Inpdap.
3. Il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale, fra

loro connessi, vanno esaminati congiuntamente.
3.1 Deve

rilevarsi

che

la

ricorrente

principale propone

un’interpretazione “costituzionalmente orientata” delle norme su cui
fonda le proprie doglianze; al riguardo va tuttavia osservato che
l’obiettivo di armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel
rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, fatto proprio dalla
riforma previdenziale di cui alla legge n. 335/95, non implica che sia
sottratta alla discrezionalità del legislatore la regolamentazione della
disciplina contributiva in relazione alle peculiari necessità dei diversi
enti previdenziali, sicché non può ritenersi che le norme che
implichino al riguardo una diversificazione contributiva costituiscano
violazione del principio di uguaglianza; tanto meno potrebbe quindi

6

Con il quarto motivo la ricorrente principale ribadisce le censure di

legittimarsi una loro interpretazione che, nella suddetta ottica, si
discosti dal contenuto testuale delle disposizioni scrutinate.

sussiste anche con riferimento al parametro di cui all’art. 41 della
Costituzione, la cui asserita violazione è del resto espressa in termini
generici, non potendo ravvisarsi nelle specifiche disposizioni
regolanti gli oneri contributivi a carico delle aziende in misura
diversificata a seconda dell’ente previdenziale di iscrizione dei
dipendenti una limitazione della libertà di iniziativa economica.
Non consta, né è stato dedotto, che la Commissione UE abbia
ravvisato nella riduzione contributiva di che trattasi un aiuto di stato
incompatibile; il che, del resto, avrebbe semmai condotto alla
soppressione della disposta riduzione, non certo ad una sua
estensione nel senso propugnato dalla ricorrente principale.

3.2 Ciò premesso, deve rilevarsi che l’art. 3, comma 23, legge n.
335/95, laddove prevede che “Con effetto dal 1° gennaio 1996,
l’aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per cento con
contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per
le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all’articolo 24
della legge 9 marzo 1989, n. 88, (…)” è assolutamente inequivoco
nel ricollegare la “contestuale” riduzione delle aliquote contributive di
finanziamento per le prestazioni temporanee all’elevazione
dell’aliquota contributiva dovuta a favore del Fondo pensioni

7

La manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati

lavoratori dipendenti, onde non vi è spazio per poter ritenere che la
prevista riduzione operi anche a favore dei soggetti che non versano

invece un aumento delle aliquote contributive dovute
“all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e
i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza
esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima”

suona a

conferma che la ricordata previsione di cui al precedente comma
deve ritenersi sancita con riferimento alle sole contribuzioni relative
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3.3 Anche per ciò che riguarda le disposizioni di cui all’art. 41 legge
n. 488/99 deve riconoscersi che la riduzione delle percentuali
contributive introdotte dal quarto periodo del primo comma è
direttamente collegata alle previsioni di cui ai precedenti periodi dello
stesso comma (soppressione del Fondo di previdenza per i
dipendenti dell’Ente nazionale per l’energia elettrica e delle aziende
elettriche private e del Fondo di previdenza per il personale addetto
ai pubblici servizi di telefonia; iscrizione all’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
dipendenti dei titolari di posizioni assicurative e dei titolari di
trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti fondi
soppressi) e si applica quindi in relazione alle posizioni dei soggetti
che venivano ad essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, non

i contributi a tale Fondo; e il successivo comma 24, nel prevedere

certo ai dipendenti delle imprese del settore elettrico che avevano
mantenuto l’iscrizione all’Inpdap.

medesimo art. 41 legge n. 488/99 è testualmente ricollegato alla
soppressione degli anzidetti fondi e risulta pertanto privo di
consequenzialità voler desumere dalla norma di interpretazione
autentica del terzo comma (art. 68, comma 7, legge n. 388/00)
l’estensione alle posizioni dei dipendenti iscritti all’Inpdap della
riduzione contributiva di cui al primo comma.
3.4 I motivi all’esame non possono pertanto trovare accoglimento.
4.

L’art. 116, comma 15, legge n. 388/00, sulla cui dedotta

violazione la ricorrente principale fonda il terzo motivo, per quanto
qui rileva prevede che “Fermo restando l’integrale pagamento dei
contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali,
i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di
apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica fissano criteri e modalità per la
riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli
interessi legali, nei seguenti casi:
a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi
derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero
sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni
amministrative sulla riorrenza dell’obbligo contributivo

9

Parimenti il contributo straordinario di cui ai commi 2 e 3 del

successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o
amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze

mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da
fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all’articolo
124, primo comma, del codice penale, all’autorità giudiziaria; (…)”.
Risulta dunque di piana evidenza che la riduzione in parola
presuppone la fissazione dei relativi criteri e modalità da parte di un
provvedimento del consiglio di amministrazione dell’Inps, con la
premessa, tuttavia, per “la riduzione delle sanzioni civili di cui al

comma 8″ in presenza delle suddette incertezze, del”l’integrale
pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali
e assistenziali”, ossia di una condizione che, come accertato in fatto
nella sentenza impugnata, non ricorre nel caso di specie; donde
l’inaccoglibilità del motivo all’esame.

5.

Con l’unico motivo il ricorrente incidentale deduce a censura

della sentenza impugnata che le disposizioni di cui agli artt. 78 e 79
dl.vo n. 151/01 non hanno innovato riguardo alla disciplina di cui alla
legge n. 335/95, il cui art. 23, comma 3, resta sempre la disciplina di
riferimento; richiama inoltre alcune decisioni di giudici di merito ove è
stato osservato che, in base a quanto previsto dal ridetto art. 79,
doveva reputarsi che l’ambito applicativo di tale disposizione doveva
ritenersi limitato ai soli fondi pensionistici dell’Inps, escludendo i
regimi pensionistici del settore pubblico, a cui erano riconducibili,

10

interpretative che hanno dato It2iogo alla inadempienza e nei casi di

limitatamente alla loro posizione previdenziale, i dipendenti della
Società che avevano mantenuto l’iscrizione all’Inpdap, e che non

subordinato la riduzione contributiva.
5.1 Quanto a quest’ultimo rilievo, deve rilevarsi che la
subordinazione della riduzione contributiva all’adozione dei decreti di
cui all’art. 49, comma 2, legge n. 488/99 venne stabilita dall’art. 78
dl.vo n. 151/01 per gli anni successivi al 2001, onde il profilo di
doglianza è inconferente nel caso all’esame, che concerne pretese
contributive relative al 2001.
Per completezza di motivazione va comunque osservato che la
suddetta subordinazione non è stata più confermata dalla successiva
produzione legislativa, avendo l’art. 43, comma 1, legge n. 448/01
statuito, senza fare riferimento alla successiva adozione dei ridetti
decreti, che “A decorrere dall’anno 2002 restano confermate: a) la
riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all’articolo 78,
comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e il livello dei contributi di cui agli
articoli 82 e 83 del predetto decreto legislativo; (….)”.
5.2 L’art. 78 dl.vo n. 151/01, in cui è stato trasfuso l’art. 49, commi 1,
4 e 11, legge n. 488/99), introduce la riduzione degli oneri contributivi
quale conseguenza (“Conseguentemente”) della prevista messa a
carico del bilancio statale (nei limiti indicati) degli importi delle

risultavano essere stati emessi i provvedimenti a cui l’art. 78 aveva

prestazioni relative ai parti, alle adozioni e agli affidamenti intervenuti
successivamente al luglio 2001 e per i quali è riconosciuta la tutela

all’aumento dell’aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti di cui all’art. 3, comma 23, legge n. 335/95; non
può quindi condividersi l’assunto del ricorrente incidentale secondo
cui la suddetta disposizione costituirebbe la disciplina di riferimento.
5.3 Sotto il profilo testuale, inoltre, l’art. 79 dl.vo n. 151/01 stabilisce
espressamente che il contributo “in attuazione della riduzione degli
oneri di cui all’art. 78” è “dovuto . dai datori di lavoro (…) sulle
retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti”;

legislativa

“tutti i lavoratori dipendenti”

l’inequivoca dizione

impedisce pertanto di

accogliere l’opzione ermeneutica secondo cui la riduzione in parola
non dovrebbe applicarsi per i lavoratori (dipendenti da datori di
lavoro privati) che, per effetto di pregresse disposizioni legislative,
abbiano optato per il mantenimento della propria posizione
assicurativa presso l’Inpdap.
5.4 Nei distinti profili in cui si articola il motivo all’esame non può
pertanto trovare accoglimento.
6.

In definitiva entrambi i ricorsi vanno rigettati.

La reciproca soccombenza consiglia la compensazione delle spese
fra le parti cAtituite.
Non è luogo a provvedere al riguardo quanto alla parte rimasta
intimata.

previdenziale obbligatoria, senza far quindi alcun riferimento

P. Q. M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese fra le parti

Così deciso in Roma il 27 febbraio 2014.

costituite; nulla sulle spese quanto alla parte rimasta intimata.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA