Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7833 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3316-2008 proposto da:

COMUNE DI FORMIA (LT) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI ANGELONI 4 presso lo

studio dell’Avvocato FALZONE FRANCESCO, che lo rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COGEI S.R.L. in persona del legale rappresentante e Amministratore

Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI

43 presso lo studio dell’Avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 411/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 11/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato FRANCESCO FALZONE, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Formia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale del Lazio dep. il 11/12/2006 che aveva dichiarato inammissibile l’appello del Comune stesso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Latina che aveva accolto il ricorso della COGEI s.r.l. avverso l’avviso di accertamento e applicazione sanzioni per ICI relativa all’anno 1994.

Il ricorrente affida il ricorso a due motivi,illustrati anche con memoria, fondati su violazione di legge e vizio motivazionale, redigendo i relativi quesiti. Il Comune di Formia si è difeso con controricorso. La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il Comune deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c., del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, del prima della sua riformulazione ex lege n. 88 del 2005 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12.

In particolare assume il Comune che la CTR sarebbe incorsa nelle superiori violazioni in quanto il sindaco aveva conferito alla d.ssa L.T. Dirigente dell’ufficio Entrate delega ad assistere tecnicamente il Comune come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12 così come si conferisce delega ad un difensore.

Con il secondo motivo di ricorso il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 3 dopo la sua riformulazione ex lege n. 88 del 2005 che prevede che il Comune può stare in giudizio anche mediante il dirigente l’ufficio tributi e che la disposizione si applica ai giudizi pendenti. Il motivi che, per la stretta connessione, devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 3 prevedeva che:

“L’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante l’organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento”. Tale disposizione,conforme nella sostanza alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 267 del 2000, in ordine alla cui interpretazione sono intervenute le SS.UU. con sentenza n. 12868/2005 circa i poteri dello Statuto in ordine alla rappresentanza del sindaco (giurisprudenza tuttora valida per il giudizio di cassazione v. Cass. n. 6727/2007), è stata sostituita dal D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3 bis, comma 1 convertito con modificazioni nella L. 31 maggio 2005, n. 88, in vigore dal 1 giugno 2005 (ma applicabile ai processi in corso ai sensi del comma 2 dello stesso articolo) in base al quale “l’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso,può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio”.

Tale dirigente, cui compete la rappresentanza del comune nel giudizio di merito,può anche delegare un funzionario dell’unità organizzativa da lui diretta a sottoscrivere e presentare l’impugnazione, con apposita determinazione dirigenziale, quale assistente dell’ente locale ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2 bis (Cass. SS.UU. n. 5463/2004 e Cass. n. 15639/2004) dovendosi ritenere che quanto affermato in tali pronunce, anteriori alle modifiche normative sopra citate, con riferimento al delegato dal sindaco,debba ugualmente valere ora nei confronti del dirigente abilitato a rappresentare il Comune (V. Cass. n. 13230/2009).

Essendo il processo pendente al 1 giugno 2005, la disposizione in esame si applica. Invero la formula usata dal legislatore “anche ai giudizi in corso …” dimostra che detta disposizione si applica ai casi in cui,pendente il processo, la costituzione dell’ente sia avvenuta prima della entrata in vigore della legge medesima,con valore sanante ex tunc di violazioni della precedente normativa. La diversa interpretazione sostenuta dalla società contribuente che la disposizione si debba applicare ai processi pendenti limitatamente alla costituzione che avvenga nel grado di giudizio successivo alla data di entrata in vigore della legge, priverebbe di ogni senso la norma, attesocchè, in base a principi che regolano la successione nel tempo delle leggi processuali,la modifica sarebbe comunque applicabile, senza alcuna necessità di una norma specifica al riguardo (Cass. n. 14637/2007, Cass. n. 13320/2009).

Pertanto nel caso in esame ,se con la precedente normativa e la superiore interpretazione giurisprudenziale la possibilità di delegare la rappresentanza del Comune occorreva che fosse prevista dallo Statuto,la nuova normativa riconosce in capo al funzionario tale rappresentanza, a prescindere da delega che diventa irrilevante.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, assorbita ogni altra questione, con necessità di rinvio dinanzi ad altra Sezione della CTR del Lazio che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Tributaria, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

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