Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7833 del 29/03/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 7833 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: MARCHESE GABRIELLA

ORDINANZA

sul ricorso 27394-2012 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE

I.N.P.S.
SOCIALE C.F.

80078750587,

DELLA PREVIDENZA

in persona del legale

rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario

della

Cartolarizzazione

S.C.C.I.
dei

S.P.A.

Crediti

Società
I.N.P.S.

di
C.F.

05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura Centrale
2017
5157

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 29/03/2018

G.E.I.S. S.R.L. CASA DI CURA VILLA DEGLI ULIVI, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO
12, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE AGOSTA,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

controricorrente

avverso la sentenza n. 6349/2011 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/11/2011 R.G.N.

ENNIO IMPERATORE, giusta delega in atti;

PROC. nr . 27394/2012

FATTO
RILEVATO
che, con sentenza del 21.10.2011- 24.11.2011 ( nr.6349 del 2011), la Corte di
Appello di Napoli annullava l’ordinanza, avente contenuto decisorio, del Tribunale di S.
Maria C.V. del 28.5.2008, rimettendo gli atti al giudice di primo grado ai sensi dell’art.
354, co 2, cod. proc. civ;

cui innanzi, il ricorso in opposizione a cartella esattoriale di pagamento, introdotto
con ricorso depositato il 13.5.2003 e notificato ai convenuti, a seguito di
autorizzazione concessa dal Tribunale ex art. 291, co 1, cod. proc. civ., per l’udienza
del 9.11.2004;
che avverso tale sentenza hanno proposto ricorso l’INPS e la SOCIETA’ di
CARTOLARIZZAZIONE dei CREDITI INPS ( S.C.C.I.) , affidato ad un unico motivo, cui
ha opposto difese la società G.E.I.S. Srl CASA di CURA VILLA DEGLI ULIVI, con
controricorso;

DIRITTO
CONSIDERATO
che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione
degli artt. 291 e 415 nonché dell’art. 374 cod. proc. civ. e dell’art. 65 del R.D.
30.1.1941 nr. 12 ( ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod. proc. civ.) è infondato;
che è pacifica la sequenza processuale: a seguito del deposito di ricorso in
opposizione a cartella esattoriale, del 13.5.2003, il Tribunale, dapprima, con
ordinanza del 5.4.2004, autorizzava la rinnovazione della notificazione inesistente,
assegnando alla parte ricorrente il termine perentorio, ex art. 291 cod. proc. civ, e,
successivamente, nonostante il rispetto del termine concesso, l’instaurazione del
contraddittorio e la prosecuzione del giudizio con espletamento dei mezzi istruttori,
con ordinanza del 28 maggio 2008, in applicazione del sopravvenuto orientamento di
Cass. SS.UU. 14487 del 2007 e 17914 del 2007, dichiarava l’inesistenza della notifica
e l’estinzione del giudizio;
che la Corte di Appello giudicava la fattispecie come interessata da una vicenda di
” overruling”;
che, come noto, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 15144 del 2011)
hanno statuito che: ” Il mutamento della precedente interpretazione della norma
2

che la Corte di merito giudicava procedibile, riformando per l’effetto l’ordinanza di

PROC. nr . 27394/2012

yin

ocessuale da parte del giudice della nomofilachia (c.d. “overruling”), il quale porti a

ritenere esistente in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una

preclusione prima escluse, opera come interpretazione correttiva che si salda alla
relativa disposizione di legge processuale “ora per allora”, nel senso di rendere
irrituale l’atto compiuto o il comportamento tenuto dalla parte in base all’orientamento
precedente. Tuttavia, ove l’ “overruling” si connoti del carattere dell’imprevedibilità
(per aver agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento

risultante “ex post” non conforme alla corretta regola del processo) e l’effetto, di
preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che – in
considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza
quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l’effettività dei mezzi di
azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda,
essenzialmente, alla decisione di merito – deve escludersi l’operatività della
preclusione o della decadenza derivante dalroverruling” nei confronti della parte che
abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità
dell’arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata
precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano
fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una regola conforme alla legge del
tempo”;
che al principio affermato dalla citata pronuncia è stata data continuità,
applicandolo ove ricorrano cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in
materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; che tale
mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato
nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole
affidamento su di esso; che il suddetto overruling comporti un effetto preclusivo del
diritto di azione o di difesa della parte ( ex plurimis,

Cass. sez. un. 13.9.2017 nr.

21194, in motivazione; Cass. n. 5962 del 2013; Cass. n. 7755 del 2012);.
che, con riferimento a fattispecie processuali relative a ricorso in appello,
tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, non seguito, tuttavia, da
notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, la Sezione lavoro di
questa Corte ha avuto già modo di rilevare come il mutamento di giurisprudenza
segnato dai giudici di legittimità con la sentenza n. 20604 del 2008 rispetto al
precedente costante orientamento che sin da Cass., sez.un. nr . 6841 del 1996
affermava che, nel rito del lavoro, ogni vizio anche di inesistenza della notifica
3

pregresso), si giustifica una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte

FOC. nr . 27394/2012

l’impugnazione imponeva comunque al giudice di assegnare all’appellante un nuovo
ermine per notificare ricorso e decreto – rappresentasse “un caso addirittura
paradigmatico di applicazione di prospective overruling” (così Cass. n. 14362 del
2012); ciò in quanto, per il carattere più che consolidato del pregresso indirizzo della
giurisprudenza di legittimità risalente alla risoluzione del 1996, doveva attribuirsi il
carattere della imprevedibilità al successivo mutamento espresso dalla Sezioni Unite
con la sentenza del 2008 (Cass. n. 21606 del 2012);

controversa ( omessa notifica del ricorso di opposizione a cartella esattoriale e del
decreto di fissazione dell’udienza) con quella già esaminata da questa Corte ( omessa
notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell’udienza), impone
parimenti di affermare la ricorrenza di una ipotesi di “overruling”, posto che la parte
ricorrente, all’udienza del 12.1.2004, precedente al mutamento imposto dalle Sezioni
Unite con la sentenza del 14487/2007, confidava ragionevolmente nell’interpretazione
della disciplina sulla possibilità di rinnovazione della notificazione del ricorso, tanto più
in primo grado, in quanto risultante da giurisprudenza consolidata in base a plurime
pronunce della stessa Suprema Corte;
che, del resto, il giudice monocratico accoglieva la richiesta di assegnazione di un
nuovo termine per la notificazione del ricorso e del provvedimento di fissazione della
nuova udienza, cui seguiva l’instaurazione del contraddittorio con la costituzione delle
controparti;
che, pertanto, la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi
affermati da questa Corte e si sottrae alle censure di cui al ricorso dell’INPS che va
rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese
processuali liquidate in Euro 2.200,00 di cui euro 2.000,00 per compensi professionali,
oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori di legge, con attribuzione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 20 dicembre 2017.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa nrica D’Antonio

che, nel caso in esame, l’evidente e sostanziale omogeneità della situazione

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