Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7833 del 20/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 7833 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 6559-2014 proposto da:
COSTANTINI MARINA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DEL FANTE, 8, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
SCIPINOTTI, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO
RABAGLIATI, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI,
MAURO RICCI, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/04/2016

avverso la sentenza n. 4514/2013 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 09/05/2013, depositata il 26/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito l’Avvocato MASSIMO RABAGLIATI, difensore del ricorrente,

udito l’Avvocato CLEMENTINA P ULLI, difenv_m:e del
controrícorrente, che si riporta ai motivi.

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 9
marzo 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Costantini Marina adiva il giudice del lavoro presso il Tribunale di
Velletri per ottenere la quantificazione delle somme a lei spettanti a
seguito della sentenza n. 2109/2003 emessa dal medesimo Tribunale di
accoglimento della sua domanda intesa a vedersi riconoscere: a) il
diritto a fruire dell’indennità di accompagnamento nella misura
spettante ai grandi invalidi di guerra iscritti alla tabella E lett. A bis sino
al 111988 e alla Tabella A n.1 dal 1°11991; b) all’adeguamento
automatico della predetta con il metodo stabilito per gli invalidi di
guerra; c) alla integrazione in sostituzione degli accompagnatori
militari dovuta ai grandi invalidi di guerra di cui al D.P.R. n. 834 del
1981 artt. 1-6 legge n. 656/1986 art. 3 ; d) oltre accessori di legge dalla
maturazione di ogni singolo diritto fino al saldo.
L’adito giudice, all’esito di una consulenza tecnica d’ufficio contabile,
condannava l’istituto al pagamento in favore della ricorrente della
somma di curo 540.948,44 oltre accessori al saldo e spese di lite.
Tale decisione, su gravame proposto dall’INPS, veniva in parte
riformata dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza del 26
Ric. 2014 n. 06559 sez. ML – ud. 09-03-2016
-2-

che si riporta ai motivi;

settembre 2013, che condannava l’istituto al pagamento in favore della
Costantini della minor somma di euro 4.657,52 oltre accessori,
compensando integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
La Corte territoriale — premesso che il contenuto del dispositivo della
decisione n.2109/2003 era del seguente tenore “..a) dichiara il diritto di

calcolata sulla base delle norme previste in materia di assistenza e di
accompagnamento per i grandi invalidi di guerra;” b) condanna l’INPS
a corrispondere le conseguenti prestazioni alla Costantini dalla data di
prima concessione dell’indennità di accompagnamento, oltre interessi
e rivalutazione come per legge;…” — riteneva che con detta sentenza:
era stato riconosciuto il diritto alla indennità di accompagnamento
nella misura di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 834/1981 (che aveva
sostituito l’art. 21 del D.P.R. n. 915/78) ed all’assegno aggiuntivo
attribuito ai sensi dell’art. 1 del detto D.P.R. n. 834/81; che,
diversamente, non era stata riconosciuta l’integrazione dovuta in
sostituzione degli accompagnatori militari prevista dall’art. 6 del D.P.R.
n. 834/81 al n.4 costituente una provvidenza del tutto diversa
dall’indennità di accompagnamento ed attribuibile solo ad alcune
specifiche categorie di grandi invalidi di guerra e solo a seguito di una
apposita domanda. A conferma di ciò osservava la Corte che nella
motivazione della detta sentenza n. 2109/2003 nulla era stato detto in
merito alla integrazione sostitutiva degli accompagnatori militari, né la
generica affermazione pure ivi contenuta “la domanda va
integralmente accolta perché giuridicamente fondata” valeva ad
estendere il giudicato anche alla provvidenza di cui al citato art. 6, co.
4, del D.P.R. n. 834/81 non menzionata nel dispositivo.
Indi, la Corte , utilizzando i dati di cui alla CTU espletata in primo
grado, detraeva dalla somma riconosciuta dal Tribunale l’importo, pure
Ric.

-3-

2014 n. 06559 sez. ML – ud. 09-03-2016

Costantini Marina a fruire dell’indennità di accompagnamento

calcolato dall’ausiliare, corrispondente alla detta integrazione
sostitutiva giungendo a determinare la minor somma ancora dovuta
dall’istituto.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Costantini
affidato a tre motivi.

Con i primi due motivi di ricorso si deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 324 c.p.c. ( primo mezzo) nonché errata
interpretazione delle norme in materia di coordinamento tra
dispositivo e parte motivazionale della sentenza ( secondo motivo) in
quanto dalla formulazione onnicomprensiva del dispositivo della
sentenza n. 2109/2003 non poteva ritenersi escluso il riconoscimento
della integrazione sostitutiva degli accompagnatori militari, anche alla
luce della affermazione contenuta in motivazione secondo cui “la
domanda va integralmente accolta perché giuridicamente fondata”.
Con il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione
dell’art. 437, co.2°, c.p.c. , in quanto il giudice del gravame aveva
erroneamente ritenuto che le censure mosse dall’INPS nell’atto di
appello sulla debenza della somma calcolata dal consulente tecnico
d’ufficio nominato dal Tribunale dovessero essere considerate delle
mere difese e non eccezioni nuove (quindi, inammissibili perché
tardive). Si assume, infatti, che l’istituto aveva l’onere di contestare
specificamente i conteggi dell’ausiliare sin dal primo grado di giudizio
rimanendo, altrimenti, preclusa tale possibilità nel giudizio di appello.
I primi due motivi sono infondati.
Oggetto del presente giudizio è, all’evidenza, individuare la portata del
giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Velletri n. 2109/2003.
Ciò detto, vale ricordare l’insegnamento costante di questa Corte
secondo cui il giudicato va assimilato agli elementi normativi, cosicché
Ric. 2014 n. 06559 sez. ML – ud. 09-03-2016
-4-

Resiste con controricorso l’INPS.

la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi
delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, e gli eventuali
errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di
legge; ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente
accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno, con cognizione

diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante
indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente
dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito. (Cass. 21200
del 05/10/2009; Cass. S.U. n. 24664 del 28/11/2007 tra le varie).
Con riferimento, poi, al processo del lavoro costituisce ius receptum
l’affermazione che il dictum si esprime nel dispositivo della sentenza
letto in udienza, il quale assume rilevanza autonoma in quanto
contiene gli elementi del comando giudiziale che non possono essere
mutati in sede di redazione della motivazione (cfr. ex plurimis: Cass.
Sez. L, ordinanza n. 21885 del 26.10.2010, Cass. 15.1.96 n. 279;
30.07.92 n. 9131; Cass. 22.1.88 n. 505). Da tale presupposto consegue
che il principio dell’interpretazione del dispositivo della sentenza
mediante la motivazione (Cass. 8.03.07 n. 5337), benché applicabile
anche nel rito del lavoro, non può sanare contrasti irriducibili fra le
due componenti, dovendo in tal caso darsi la prevalenza al secondo
che, acquistando pubblicità con la lettura fattane in udienza, cristallizza
stabilmente la statuizione emanata nella concreta fattispecie (Cass.
12.10.98 n. 10095). Nè, per gli stessi motivi, la portata della pronuncia
cristallizzata nel dispositivo letto in udienza può essere integrata sotto
il profilo “quantitativo” mediante il ricorso alla motivazione, con
aggiunta di statuizioni ivi non espressamente contenute (Cass n. 7826
del 3 aprile 2014).

Ric. 2014 n. 06559 sez. ML – ud. 09-03-2016
-5-

piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla

Orbene, la Corte di merito ha correttamente applicato tali principi
ritenendo prevalente il dispositivo – in cui non vi era alcun cenno
all’assegno integrativo sostituivo della prestazione di accompagnatori
militari di cui all’art. 6, co.4., del D.P.R. n. 834/81 spettante ai grandi
invalidi di guerra, provvidenza distinta dalla indennità di

rispetto alla affermazione contenuta in motivazione relativa
all’integrale accoglimento della domanda.
Quanto al terzo motivo lo stesso è infondato.
Invero, la Corte di appello si è limitata ad utilizzare i calcoli contenuti
nella consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale per detrarre
dalla somma riconosciuta in primo grado l’importo, ritenuto non
dovuto, relativo all’assegno integrativo e sostitutivo degli
accompagnatori militari dovuto ai grandi invalidi di guerra di cui all’art.
6, n.4 del D.P.R. n. 834 del 1981.
Per tutto quanto esposto, si propone il rigetto del ricorso con
ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ..”.
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in
Camera di consiglio.
La Costantini ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. in cui si
sostiene che nella riportata relazione sarebbe contenuta una insanabile
contraddizione e che uno dei precedenti richiamati non sarebbe
pertinente. Orbene, osserva il Collegio che le menzionate critiche
non colgono nel segno in quanto la relazione ha correttamente
riportato i principi affermati da questa Corte e, in particolare, quello
che deve essere data rilevanza al contenuto del dispositivo che non
può essere interpretato alla luce della motivazione quando vi sia un
contrasto tra le due componenti che ben si attaglia al caso concreto in
1:2ic. 2014 n. 06559 sez. ML – ud. 09-03-2016
-6-

accompagnamento e di assistenza riconosciuta alla Costantini —

cui il dispositivo della sentenza passata in giudicato (la n. 2019/2003
del Tribunale di Velletri) e da interpretare nella sua portata non faceva
alcuna menzione della integrazione dovuta in sostituzione degli
accompagnatori militari prevista dall’art. 6 del DPR n. 834/81 al n. 4
che costituisce una prestazione del tutto diversa dalla indennità di

grandi invalidi di guerra e solo a seguito di domanda. Peraltro, va
anche ricordato che il principio secondo cui la portata precettiva di
una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non
soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, trova
applicazione ogni qualvolta il dispositivo stesso contenga comunque
una decisione e, in quanto di contenuto indeterminato o incompleto, si
presti ad integrazione, situazione questa che, come sopra detto, non si
è verificata nel caso in esame. Quanto alla decisione n. 7826/2014 —
nell’assunto della ricorrente erroneamente richiamata — vale
evidenziare che il principio in essa affermato è in linea con numerosi
altri precedenti ancor più pertinenti al caso in esame ( cfr. Cass. n.
16628 del 23/08/2004, n. 6007 del 16/04/2003, n. 12869 del
04/09/2002, secondo cui: “Per la necessaria prevalenza che, nel rito
del lavoro, deve darsi al dispositivo letto in udienza, rispetto alla
motivazione della sentenza successivamente depositata, non può
tenersi conto che delle pronunce espresse nel dispositivo stesso e delle
argomentazioni che, nella motivazione, le sorreggono ed
eventualmente concorrono a chiarirne il contenuto, mentre le ulteriori
argomentazioni, che non trovano corrispondenza nel “dictum”
espresso nella parte dispositiva, rimangono ineluttabilmente sterili di
effetti.”).
Alla luce di quanto esposto il ricorso va rigettato.

Ric. 2014 n. 06559 sez. ML id. 09-03-2016
-7-

accompagnamento ed attribuibile solo ad alcune specifiche categorie di

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza,
sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da
dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,

dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti
iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame,
avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è
perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario
(Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il
presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai
sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
nel testo introdotto dall’arti, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.
228, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del
rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante,
del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del
presente giudizio liquidate in euro 100,00 per esborsi, euro 3.000,00 per
compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del
15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. a 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Ric. 2014 n. 06559 sez. ML – ud. 09-03-2016
-8-

previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto

Così deciso in Roma, 9 marzo 2016.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA