Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7833 del 15/04/2020

Cassazione civile sez. un., 15/04/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 15/04/2020), n.7833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36547/2018 proposto da:

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLONNA 355,

presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione, rappresentata e

difesa dall’avvocato VINICIO MARTINI;

– ricorrente –

contro

CELLINA ENERGY S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA

11, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE LI PUMA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GREGORIO GITTI;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 170/2018 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 26/09/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/02/2020 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1.1 La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 170/18, non notificata, con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – con pronuncia di cognizione diretta R.D. n. 1775 del 1933, ex art. 143 – ha accolto il ricorso proposto dalla Cellina Energy srl, e conseguentemente annullato il Decreto n. 11/2017 con il quale il Presidente della Regione Autonoma aveva emanato il Regolamento per la determinazione dei canoni demaniali dovuti per la concessione di derivazione d’acqua, ai sensi della L.R. n. 11 del 2015, art. 14, comma 1, lett. e); ciò nella parte in cui tale Regolamento, fermi restando i canoni concessori per le piccole derivazioni, aveva invece rideterminato in aumento i canoni relativi agli usi idroelettrico e di forza motrice per le potenze superiori a 3000 kw (grandi derivazioni), portandoli – a fronte di Euro 14,38 kw già stabiliti per il 2016 – ad Euro 20/kw per il 2017 e ad Euro 30/kw per il 2018.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in particolare, ha rilevato che:

– la società ricorrente (titolare di tre concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico nel territorio regionale) era all’evidenza legittimata ad impugnare il Regolamento in questione, perchè comportante l’immediato sensibile aumento e, per le annualità successive, più del raddoppio dei canoni di concessione, con conseguente diretta incidenza sulla propria attività di impresa;

– la mancata adozione, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, della normativa secondaria statale recante i criteri generali per la determinazione, secondo principi di economicità e ragionevolezza, da parte delle Regioni, dei valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico (secondo quanto previsto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 37, comma 7, conv. in L. n. 134 del 2012) non “paralizzava” la competenza regionale alla determinazione della misura dei canoni in questione, la quale poteva ugualmente estrinsecarsi (nell’ambito della competenza concorrente sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia), ma “pur sempre attenendosi ai criteri di ragionevolezza e di economicità”, come dedotto nel primo mezzo di gravame;

– secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale (sent. nn. 158/16 e 59/17), la mancata osservanza di questi ultimi criteri comportava da parte della Regione, pur nell’assenza del citato decreto MISE, indebita ingerenza nella competenza esclusiva statale sulla tutela della concorrenza secondo principi di omogeneità e di parità di trattamento, a loro volta discendenti dagli artt. 3 e 97 Cost., sottesi allo stesso art. 37, comma 7 cit.;

– derivava da ciò che, anche prima dell’adozione dei suddetti criteri ministeriali, erano inibiti alle Regioni “usi surrettizi dell’autonomia laddove, nel formulare la misura dei canoni concessori, di per sè non si rispetti la regola di moderazione di tale misura, soprattutto nei riguardi degli usi non dissipativi della risorsa idrica”;

– come anche risultava dai parametri desumibili dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 154 e L.R. FVG n. 11 del 2015, art. 50, comma 3, la pur ampia discrezionalità tecnica della Regione nella determinazione del canone di concessione (ferma restando l’onerosità di quest’ultima e la commisurazione del canone stesso all’utile ritraibile dal bene concesso in uso) non giustificava che questa determinazione non tenesse conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa, nonchè di una riduzione del canone nell’ipotesi in cui il concessionario attuasse un riuso delle acque (così l’art. 50, comma 3 cit.);

riuso, ovvero uso non dissipativo, di per sè connaturato all’impiego idroelettrico, anche se di grande derivazione;

– nella specie, si verificava proprio l’evidenziato “uso surrettizio” della competenza concorrente mediante l’aumento “senza correttivi o senza moderazione” dei canoni per le grandi derivazioni, con conseguente violazione dei principi di tutela della concorrenza, di ragionevolezza, e di salvaguardia dell’ambiente;

– nemmeno l’assenza di un’adeguata analisi della definizione dei costi ambientali e dei costi della risorsa (ERC) di cui al D.M. 24 febbraio 2015, n. 39 (da inserire nel canone) poteva giustificare l’ingente aumento dei canoni per le grandi derivazioni, dovendo anzi indurre la Regione ad un ancor più prudente apprezzamento di tutti gli aspetti implicati, pena l’arbitrarietà dei nuovi canoni (da valutare anche in rapporto alle tariffe stabilite, non soltanto da alcune, ma da tutte le altre Regioni alpine territorialmente omogenee);

– ferma restando l’illegittimità delle tariffe così stabilite, esulava dalla competenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in quanto giudice di legittimità dell’atto amministrativo, la valutazione di qualsivoglia elemento volto a stabilire quale dovesse essere la tariffa in concreto più adeguata, trattandosi di questione di puro merito.

p. 1.2 Resiste con controricorso la Cellina Energy srl, la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione per contrasto con il R.D. n. 1775 del 1933, art. 201, il quale ammetterebbe tale ricorso avverso la sentenza di cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche soltanto per incompetenza o eccesso di potere, non anche per violazione di legge; nè il giudizio di legittimità di cui all’art. 111 Cost., comma 7, potrebbe estendersi alle pronunce di tutte indistintamente le giurisdizioni amministrative speciali.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere dal Ministero dello Sviluppo Economico, anch’esso intimato.

La società controricorrente ha depositato memoria.

p. 1.3 L’eccezione di inammissibilità del ricorso così proposta è infondata. Va infatti quì recepito l’indirizzo secondo cui “con riguardo alle decisioni rese, in sede di giurisdizione amministrativa, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche nelle materie di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è esperibile, oltre che per i vizi indicati dall’art. 201 del citato R.D. (incompetenza ed eccesso di potere), per ogni violazione di legge, sostanziale e processuale, e non per soli motivi inerenti alla giurisdizione, essendo tale limitazione operante, a norma dell’art. 111 Cost., unicamente per le pronunce del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti” (Cass. SS.UU. n. 15251/02; così Cass. SS.UU. n. 14624/03).

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso la Regione lamenta “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, in particolare dell’art. 40 codice del processo amministrativo. Per non avere il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche rilevato l’inammissibilità del secondo motivo di gravame proposto dalla Cellina Energy, con il quale quest’ultima aveva genericamente invocato una pretesa “tutela dell’ambiente”.

p. 2.2 Il motivo è destituito di fondamento.

Con esso si lamenta la genericità non della sentenza, ma del secondo motivo del ricorso introduttivo della società.

La sentenza impugnata ha (implicitamente) ritenuto sufficientemente specifico tale motivo, tanto da deciderlo nel merito; e questa valutazione non viene efficacemente inficiata dalla censura in esame.

E’ in proposito dirimente osservare come, diversamente da quanto sostenuto dalla Regione ricorrente, il motivo di ricorso introduttivo in questione non riguardasse affatto, genericamente, la “tutela dell’ambiente” bensì, come riportato in sentenza, “la violazione della normativa nazionale e comunitaria sulla tutela della concorrenza, sull’ambiente e sulla produzione FER, nonchè degli artt. 3 e 117 Cost., stante la competenza statale in soggetta materia”.

Esso non concerneva dunque soltanto la generica connessione della Delibera tariffaria dedotta in giudizio con la tutela dell’ambiente, dal momento che quest’ultimo parametro veniva nella doglianza argomentatamente considerato e devoluto in una con tutti gli altri parametri legislativi (asseritamente violati) chiamati a concorrere alla corretta determinazione del canone demaniale di derivazione; così quanto, segnatamente, alla tutela della concorrenza, alla disciplina delle fonti rinnovabili, al rispetto delle rispettive sfere, statale e regionale, di competenza concorrente in materia nell’osservanza altresì della normativa comunitaria.

Si trattava, a ben vedere, di profilo di contestazione che concerneva, in termini assai più pregnanti e mirati (e dunque specifici) di quelli indicati dall’odierna ricorrente, proprio il “cuore” della controversia, costituito dal fatto che l’eventuale adozione dei nuovi canoni nella affermata inosservanza dei criteri di legge puntualmente indicati (ragionevolezza, economicità, proporzionalità, omogeneità territoriale, considerazione dei costi ambientali e di recupero della risorsa idrica rinnovabile) si sarebbe in effetti risolta proprio nella violazione dei limiti della competenza legislativa regionale concorrente e della normativa nazionale e comunitaria sulla tutela della concorrenza, sull’ambiente e sulla produzione FER.

Nè la censurata formulazione del motivo di contestazione in esame – di cui non si lamenta la deduzione chiara, distinta e sintetica ex art. 40 cpa, qui richiamabile – precluse alla Regione di cogliere appieno tutti i profili di doglianza, ai quali essa contrappose abbondanza di argomenti in fatto e diritto.

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso la Regione deduce violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 143; per avere il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche travalicato i limiti della propria giurisdizione, attinenti alla legittimità dell’atto amministrativo, addivenendo invece, attraverso i parametri della economicità e della ragionevolezza, ad una valutazione sostanzialmente di merito dei nuovi canoni concessori.

p. 3.2 Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha annullato i nuovi canoni all’esito di una valutazione di legittimità, osservando come essi fossero stati adottati in violazione, non di criteri di opportunità e di generica “eccessività”, quanto di precisi parametri normativi, appunto individuabili nei rassegnati principi.

La valutazione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha dunque attinto la legittimità dell’atto amministrativo sotto il profilo della sua (non) rispondenza a parametri legali, non di merito.

Diversamente da quanto vorrebbe la ricorrente, questa impostazione decisoria di fondo ha riguardato anche la comparazione con le tariffe applicate dalle altre Regioni (in particolare quelle di riferimento, appartenenti al comparto alpino), che la sentenza ha preso in esame sul piano puramente metodologico del corretto esercizio della discrezionalità amministrativa (considerazione di tutte le Regioni in territorio omogeneo e non soltanto di alcune), non già della quantificazione tariffaria da ritenersi in concreto congrua.

In definitiva, l’affermazione contenuta in sentenza (pag. 9) secondo cui: “(…) Non s’avvede la Regione intimata di tale aspetto, invece congruente con i poteri di questo giudice nella sua giurisdizione di legittimità, che non può essere travalicato (donde l’impossibilità di pretendere dalla società ricorrente … nemmeno un abbozzo di analisi economica…, a pena di costringere la sentenza a scegliere discrezionalmente quell’assetto che resta comunque, sia pur conformato dal giudicato di annullamento, nell’autonoma valutazione della PA soccombente nella sede della riesame”, non si è risolta in una presa di posizione puramente astratta ed assertiva, ma trova riscontro pratico nella ratio decisoria; appunto incentrata nel positivo rilievo, sotto plurimi parametri normativi, del vizio di violazione di legge nel quale era incorso il Regolamento impugnato, senza con ciò per nulla sostitutivamente attingere il tema della congrua quantificazione tariffarla dei canoni demaniali legittimamente applicabili nella concretezza del caso.

La decisione qui censurata si pone dunque nell’ambito dell’indirizzo di legittimità – richiamabile anche nella presente fattispecie – secondo il quale: “l’eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell’art. 111 Cost., sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito è configurabile solo allorquando l’indagine svolta non sia rimasta nei limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, ma sia stata strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima una volontà dell’organo giudicante che si sostituisce a quella dell’Amministrazione, nel senso che, procedendo ad un sindacato di merito, si estrinsechi in una pronunzia autoesecutiva, intendendosi per tale quella che abbia il contenuto sostanziale e l’esecutorietà stessa del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa (v. Cass., Sez. Un., 5/6/2018, n. 14437; Cass., Sez. Un., 9/4/2018, n. 8720; Cass., Sez. Un., 9/4/2018, n. 8719. V. altresì Cass., Sez. Un., 2/5/2018, n. 10440; Cass., Sez. Un., 21/2/2017, n. 4395; Cass., 5/9/2013, n. 20360; Cass., Sez. Un., 28/4/2011, n. 9443)” (Cass. SS.UU. n. 414/20; così anche Cass. SS.UU. n. 4609/20).

p. 4.1 Con il terzo motivo di ricorso la Regione deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 37, conv. c.m. in L. n. 134 del 2012 (anche in relazione alla L. n. 239 del 2004); D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 154, comma 3; L.R. n. 11 del 2015, art. 50, comma 3, oltre che della normativa nazionale e comunitaria in tema di incentivazione mediante utilizzo di fonti di energia rinnovabile. Ciò perchè il provvedimento annullato si poneva in linea sia con i criteri di economicità, ragionevolezza e proporzionalità all’entità dello sfruttamento della risorsa pubblica ed all’utilità economica ritraibile, sia con gli altri parametri ai quali le citate sentenze della Corte Costituzionale subordinavano l’esercizio della competenza legislativa concorrente regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia ex art. 117 Cost., comma 3; anche considerato che l’unico principio fondamentale operante in materia (SU 15234/09) andava individuato nella determinazione del costo unitario del canone idroelettrico con riferimento al parametro non della potenza efficiente, ma della potenza nominale media, nella specie rispettato.

Nel proporre “considerazioni comuni a tutti e tre i motivi del ricorso per cassazione”, la Regione ha poi dedotto l’illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui:

– avrebbe introdotto ulteriori principi determinativi del canone in rapporto ai parametri di omogeneità e di parità di trattamento anche con riferimento alle tariffe applicate da altre Regioni (in linea, se non più alte, con quelle in esame), nonchè al requisito della “moderazione”;

– ha evidenziato la mancata considerazione del riuso ovvero dell’uso non dissipativo della risorsa idrica, nonostante che questi effetti fossero per loro natura intrinseci all’impiego idroelettrico con restituzione o scarico delle acque utilizzate, sicchè non poteva farsi luogo ad alcun incentivo dell’utilizzatore idroelettrico che in tal senso necessariamente operasse (con conseguente inapplicabilità nella specie sia del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 154, comma 3, sia della L.R. n. 11 del 2015, art. 50, comma 3, comportanti riduzione tariffaria a tale titolo);

– ha rilevato un (asseritamente inesistente) profilo di illegittimità del provvedimento annullato in relazione all’analisi dei costi ambientali e dei costi della risorsa (ERC: European Research Council), la cui “internalizzazione” nel canone non era prevista da alcuna disposizione nè costituiva parametro di legittimità nella determinazione dei medesimi.

p. 4.2 Il motivo è infondato sotto tutti i profili nei quali si articola.

Va premesso che “avverso le decisioni pronunciate, in unico grado o in grado d’appello, dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 111 Cost., per violazione di legge, e soltanto per vizi della motivazione che si traducano nella sua inesistenza, contraddittorietà o mera apparenza, mentre non è consentito al giudice di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle “quaestiones fatti”, la quale comporterebbe un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito” (Cass. SS.UU. n. 28220/18).

Dal che si evince come sia in questa sede precluso ogni sindacato (pure sollecitato in ricorso) sui risvolti prettamente fattuali della vicenda dai quali il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha tratto motivato convincimento circa l’effettiva e concreta difformità della Delibera tariffaria in questione dai parametri normativi, correttamente individuati, che l’avrebbero dovuta ispirare.

Ciò posto, si evince dal D.L. n. 83 del 2012, art. 37, comma 7, conv. in L. n. 134 del 2012 (norma qui applicabile ratione temporis, anche se poi abrogata dal D.L. n. 135 del 2018, conv. c.m. dalla L. n. 12 del 2019, il cui art. 11 quater, ha introdotto un diverso sistema tariffario per le grandi derivazioni idroelettriche, articolato in una componente fissa legata alla potenza media di concessione, ed in una componente variabile calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati) che: “Al fine di assicurare un’omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attività di generazione idroelettrica e parità di trattamento tra gli operatori economici, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, secondo principi di economicità e ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico. (…)”

Nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale della L.R. Piemonte n. 22 del 2014, art. 7, in relazione all’art. 117 Cost., comma 2, lett. e), il giudice delle leggi (sent. n. 158/16) ha stabilito che la mancata adozione da parte del MISE dei criteri generali dei valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico, richiamati dalla norma da ultimo riportata, non preclude alle Regioni di “continuare a determinare i canoni idroelettrici nel rispetto dei principi fondamentali statali operanti in materia, individuati dalla giurisprudenza della Corte nel solo principio della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all’utilità economica che il concessionario ne ricava”,

Con la sentenza n. 59/17 la Corte Costituzionale, nell’accertare l’illegittimità, per contrasto con l’art. 117 Cost. cit., di talune disposizioni delle L.R. Abruzzo n. 36 del 2015 e L.R. Abruzzo n. 5 del 2016 (di definizione del criterio, ai fini del calcolo del canone idroelettrico, della “potenza efficiente” in luogo di quello della “potenza nominale media”) è nuovamente intervenuta sul punto, specificando che, fino all’adozione del decreto MISE in questione, le Regioni restano competenti a determinare ed a quantificare la misura dei canoni idroelettrici nel rispetto dei principi fondamentali della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all’utilità economica che il concessionario ne ricava, “nonchè dei principi di economicità e ragionevolezza (previsti espressamente dallo stesso art. 37, comma 7), dovendosi ricondurre tale intervento alla materia di potestà concorrente “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” (art. 117 Cost., comma 3). E’ invece precluso alle Regioni adottare “criteri generali” per detta determinazione, essendo tale attività ascrivibile alla competenza esclusiva statale in materia di “tutela della concorrenza” (art. 117 Cost., comma 2, lett. e)”; sicchè “nella perdurante attesa che sia adottato il suddetto decreto ministeriale, in tale ambito restano pur sempre fermi, ove stabiliti, i criteri previsti dalla normativa statale di riferimento”.

Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 154, comma 3 (T.U. Ambiente) pone poi in correlazione i criteri generali ministeriali di determinazione dei canoni (nella specie riferiti al servizio idrico integrato) con i “costi ambientali” ed i “costi della risorsa”, dovendosi prevedere “riduzioni del canone nell’ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate”.

Si tratta, come già osservato, di indicazione recepita dalla stessa Regione Friuli Venezia Giulia con la L.R. 29 aprile 2015, n. 11, recante la “Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque”.

La decisione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in esame si pone all’interno di questo quadro normativo statale e regionale, correttamente osservando che, in tanto possono dirsi dalla Regione rispettati i limiti della competenza legislativa concorrente in materia di canoni di grande derivazione idroelettrica, in quanto questi siano stabiliti nell’osservanza dei parametri di indirizzo di cui alla legislazione statale di riferimento; e ciò indipendentemente dalla mancata adozione dei criteri generali di cui al previsto decreto MISE.

Mancata adozione che, da un lato, non precludeva alle Regioni la disciplina sul punto, senza però al contempo attribuire ad esse una potestà normativa del tutto avulsa dai criteri statuali (mirati altresì alla omogeneità di regolamentazione sul territorio nazionale ed alla parità di trattamento tra gli operatori della generazione idroelettrica) non solo di “onerosità” e di “proporzionalità”, ma anche di “economicità” e “ragionevolezza” (art. 37 cit.).

Ha affermato il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che tali criteri non erano stati correttamente applicati nel regolamento tariffario impugnato, perchè contenente canoni fissati “senza moderazione e senza correttivi”, riferendo poi questi elementi ai seguenti profili:

– la presenza di vincoli alla discrezionalità della Regione pur in mancanza del DM disciplinare previsto dalla legge;

– la riconducibilità di tali vincoli a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nelle su menzionate sentenze;

– la “moderazione” intesa non quale parametro di “nuova creazione” estraneo alla legge statale (come vorrebbe la Regione ricorrente), bensì quale modalità determinativa del canone puramente consequenziale ed attuativa dei criteri di ragionevolezza ed economicità da essa fissati;

– la necessità di tenere conto, nel canone concessorio, sia dei costi ambientali e di risorsa, sia del riuso dell’acqua ovvero del suo uso non dissipativo; elemento, quest’ultimo, come detto previsto dalla stessa legge regionale e che il tribunale ha ritenuto non essere scontato in ragione della sola natura idrica della risorsa;

– la proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica ed all’utilità economica che il concessionario ne ricava (C.Cost. cit.);

– l’indice di difformità dai criteri statali costituito dalla apprezzabile divergenza tariffaria rispetto alle altre regioni, a sua volta significativo di alterazione dei criteri generali di tendenziale omogeneità territoriale e di parità, anche concorrenziale, di trattamento tra gli operatori.

Decidendo su una fattispecie non dissimile – di determinazione del canone di concessione di derivazione per uso idroelettrico da parte della Regione Basilicata in misura quasi tripla rispetto a quella risultante dalla disciplina statale in precedenza applicata – queste SSUU (sent. n. 15144/11) hanno già avuto modo di affermare che, ferma restando la potestà della Regione non solo di determinare il canone in sede di prima applicazione, ma anche di successivamente aumentarlo, quest’ultima competenza va anch’essa esercitata secondo un criterio di “ragionevole gradualità di incremento”, posto che:

– rileva, comunque, come “principio realmente fondamentale della materia” il canone della ragionevolezza ex art. 3 Cost. (cfr. Sez. un. 15234/2009, ove è ritenuta ragionevole una progressività della tariffa);

un incremento esorbitante, e dunque non ancorato ai parametri generali che si sono indicati, manifesta per ciò solo “una innegabile violazione di quel canone di ragionevolezza che, come a livello di legge si traduce in motivo di sua incostituzionalità, così, a livello di provvedimento attuativo, si risolve un vizio di eccesso di potere, imputabile, in questo caso, non al legislatore ma alla P.A.”, con conseguente correttezza della decisione con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche aveva annullato la Delibera regionale impugnata.

Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità a favore della controricorrente Cellina Energy srl, che liquida in Euro 6000,00 per compensi oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge;

v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2020

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