Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7833 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/04/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 05/04/2011), n.7833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.L., elettivamente domiciliato in. Roma, Via Giulia di

Colloredo 46/48, presso l’avv. DE PAOLA Gabriele, che lo rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Venezia emesso nel

procedimento n. 685/2008 in data 10.7.2009.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 24.2.2011 dal

Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

E’ presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. RUSSO Libertino Alberto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., osservava quanto segue: ” L.L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo avverso il decreto con il quale la Corte di Appello di Venezia aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in suo favore di Euro 1.650,00 con riferimento a giudizio protrattosi dal 4.8.1997 al 7.6.2007 davanti alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti del Veneto, la cui durata era stata ritenuta ragionevole per tre anni e irragionevole per sei anni e dieci mesi.

Il Ministero ha resistito con controricorso.

In particolare, con il motivo di impugnazione il ricorrente ha denunciato l’errata quantificazione dell’indennizzo riconosciuto, liquidato in misura eccessivamente contenuta.

Ciò premesso, il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio ritenendolo manifestamente fondato per l’inadeguatezza dell’indennizzo in questione, di molto inferiore ai parametri CEDU”, rilievi sui quali il Pubblico Ministero e le parti non hanno depositato conclusioni o memorie (più precisamente il ricorrente ha depositato memoria adesiva) e che il Collegio condivide.

Ne consegue che il decreto impugnato deve essere cassato e, decidendo nel merito, il Ministero va condannato al pagamento di Euro 6.100,00 oltre agli interessi legali dalla domanda ed al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità, da distrarsi le prime in favore del procuratore dichiaratosi antistatario (analoga dichiarazione non risulta per quanto concerne il presente giudizio) e liquidate in dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di Euro 6.100,00 in favore di L.L., oltre agli interessi legali dalla domanda e al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito e di legittimità, da distrarsi le prime in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate rispettivamente in Euro 1.500,00 di cui Euro 850, per onorari e Euro 600,00 per competenze, e in Euro 900,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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