Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7833 del 03/04/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 7833 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
ZUCCA ANTONIO, elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato
e difeso dall’Avv. MASSIMO POZZA del foro di Torino (con
studio in Via Garibaldi n. 44), che la rappresenta e difende
come da procura a margine del ricorso
Ricorrente
CONTRO
VIGILANZA MONDIALPOL TORINO S.p.A., in persona del
procuratore speciale Dott. Ennio Suttini, elettivamente do•

miciliata in Roma, Via Gulfi n. 13, presso lo studio

Data pubblicazione: 03/04/2014

dell’Avv. CARLO GE, rappresentata e difesa dall’Avv.
CARLO DATTILO del foro di Torino come da procura a
margine del controricorso
Controricorrente

Appello di Torino del 2.02.2010/26.02.2010 nella causa iscritta al n. 79 R.G. dell’anno 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 27.02.2014-dal Cons. Dott. ALESSANDRO DE FENZIS;
Z\ sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott.

CARMELO CELENTANO,

che ha concluso per

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l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Torino, in riforma della decisione di
primo grado del Tribunale della stessa città, ha ravvisato
nella vicenda in esame (mancata consegna o perdita di un
plico contenente la somma di € 32.000,00) a carico di
ANTONIO ZUCCA, dipendente della S.p.A. VIGILANZA
MONDIALPOL TORINO con mansioni di portavalori ed incaricato del trasporto dei due plichi, una sua responsabilità,
per avere omesso l’annotazione relativa al plico non consegnato, impedendo di riscontrare immediatamente la mancanza di esso e rendendo estremamente più difficoltosa
l’indagine avviata solo giorni dopo, quando l’istituto di credito destinatario del plico aveva richiesto il denaro man-

per la cassazione della sentenza n. 111/2010 della Corte di

3

cante.
La stessa Corte, ribaltando la decisione di primo grado, ha
osservato che le presunte carenze organizzative della datrice di lavoro non potessero giustificare o in qualche modo

essere un adempimento procedurale prescritto, che avrebbe potuto agevolmente consentire la “tracciabilità” del plico
scomparso.
Con riguardo alla deduzione del lavoratore circa la non adeguatezza della formazione ed istruzione sulle mansioni
di portavalori da parte dell’azienda la Corte ne ha evidenziato l’inconsistenza, atteso che lo Zucca aveva una anzianità trentennale e aveva ricoperto incarichi sindacali, per
cui era perfettamente al corrente delle procedure prescritte
per quel tipo di prestazioni.
Quanto al profilo del concorso di colpa della società datrice
ai fini della limitazione del danno la Corte territoriale ha
puntualizzato sulla base delle dichiarazioni del teste Bonfanti che stessa la società non aveva trascurato l’esistenza
di un contratto di assicurazione ai fini della copertura del
sinistro, ma che il danno non era rimborsabile in relazione
alla franchigia prevista nella relativa polizza.
li lavoratore ricorre per cassazione affidandosi a quattro
motivi, illustrati con memoria ex art. 378 C.P.C..
La società resiste con controricorso.

aver favorito l’evento, giacché lo Zucca non aveva posto in

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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo lo Zucca deduce che l’impugnata
sentenza appare inficiata da erronea e contraddittoria motivazione, in quanto ha ritenuto provata la responsabilità

ro), onerata della medesima responsabilità, non solo non
aveva dato la prova della medesima, ma addirittura non
aveva dato la prova dell’accadimento dei fatti materiali da
cui potesse discendere detta responsabilità
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motiva-

4 d

zione rispetto a capo diverso della sentenza circa
l’esistenza del danno, sostenendo che la datrice di lavoro
non solo non aveva dato la prova di avere agito con correttezza ex artt. 1175 e 1375 Cod. Civ., ma non aveva neppure, in relazione al disposto di cui all’art. 1227 Cod. Civ., limitato i danni, e ciò in presenza dell’assicurazione e della
relativa franchigia.
Con il terzo motivo lo Zucca denuncia vizio di motivazione
rispetto ad altro capo della sentenza impugnata con riguardo all’insussistenza di elementi tali da escludere la responsabilità di esso ricorrente. In particolare viene contestata la
sentenza nel punto dell’idonea formazione e/o informazione
da parte della datrice di lavoro, senza alcuna considerazione della situazione caotica in cui versava la stessa società.
I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente,

del lavoratore nel momento in cui la parte (datrice di lavo-

sono inammissibili, perché non trascrivono il testo integrale
delle dichiarazioni testimoniali e non specificano i punti ritenuti decisivi.
Gli stessi motivi, inoltre, tendono ad ottenere un riesame in

pello a fondamento del proprio convincimento circa la responsabilità dello Zucca, limitandosi ad opporre alla valutazione dello stesso giudice, poggiante su congrua e logica
motivazione, un diverso apprezzamento non consentito in
sede di legittimità. Ciò concerne in particolare le testimonianze del teste Cattaneo, quanto alla perdita del plico, del
teste Gaianese, quanto alla confusione nel caveau, e del
teste Bonfanti, quanto all’esistenza della franchigia contrattuale, testimonianze esaminate dal giudice di appello e
ritenute attendibili.
2. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione e
falsa applicazione dell’art. 1227 Cod. Civ. in relazione
all’art.

ms Cod. Civ., sostenendo che il giudice di appello 6)&,),(44.~;
Colo(

non ha tenuto nella dovuta considerazione la condotta della società resistente sia nella causazione dell’evento (insufficiente organizzazione ed insussistenza di formazione
ed informazione) sia nella causazione del danno (omessa
richiesta di copertura assicurativa)
Le censure sono infondate.
L’impugnata sentenza, con riguardo al primo profilo, ha da-

fatto delle acquisizioni probatorie poste dal giudice di ap-

44
d

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to una ragionevole ed esauriente risposta evidenziando,
come già detto, come lo Zucca svolgesse l’attività di guardia giurata con mansioni di piantonamento e portavalori da
circa trenta anni e ricoprisse anche incarichi sindacali, sic-

dure prescritte relative alte attività svolte.
La stessa sentenza, con riferimento all’altro profilo, peraltro già presente nel secondo motivo, ha precisato, come riportato nella parte espositiva, che la stessa società non
era venuto meno all’obbligo di correttezza per ridurre o elidere il danno, e sul punto ha richiamato la deposizione del
teste Bonfanti circa la non operatività della polizza di assicurazione in ragione della franchigia, il cui importo non
consentiva il rimborso del danno in questione.
3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va
rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e
si liquidano come da dispositivo.
PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle
spese del presente giudizio, che liquida a favore della resistente società in € 100,00 per esborsi ed € 3000,00 per
compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma addì 27 febbraio 2014
Il Consigliere relatore estensore

ché lo stesso era perfettamente a conoscenza delle proce-

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