Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7832 del 27/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.27/03/2017), n. 7832
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20204-2015 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante, in proprio e quale procuratore speciale della
SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO
SGROI;
– ricorrente –
contro
I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI
CECCHINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 402/2014 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata
il 10/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016.
Rilevato:
1. che la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c., l’appello dell’INPS avverso la sentenza di primo grado che, in accoglimento del ricorso proposto da I.A., aveva dichiarato insussistente, per il periodo in controversia, l’obbligo contributivo nei confronti della Gestione commercianti e per l’effetto annullato l’avviso di addebito impugnato dal ricorrente;
2. che per la cassazione della sentenza di primo grado ha proposto ricorso l’INPS sulla base di un unico motivo ulteriormente illustrato con memoria;
3. che l’intimato ha resistito con tempestivo controricorso.
Considerato:
4. che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo; 4.1 che, invero, le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che “ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, quando è pronunciata l’inammissibilità dell’appello per non avere l’impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 325 c.p.c. decorrente dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità. Si applica, in quanto compatibile, l’art. 327 c.p.c. Tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il termine c.d. breve entro cui proporre il ricorso decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza d’inammissibilità, secondo quale avvenga per prima, salvo, in difetto, l’applicazione del termine c.d. lungo ex art. 327 c.p.c., in tal senso dovendosi intendere la clausola di compatibilità che accompagna il richiamo a quest’ultima norma (cfr. nn. 25115/15, 15235/15, 15239/15e 10723/14, cui adde S.U. n. 25208/15). Inoltre, è stato pure rilevato che se detta ordinanza sia stata pronunciata in udienza, il termine per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, da identificare in quello c.d. breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, decorre dall’udienza stessa per le parti presenti, o che avrebbero dovuto esserlo, secondo la previsione di cui all’art. 176 c.p.c. (v. l’ordinanza n. 25119/15)” (Cass. ss.uu. 7 dicembre 2016, n. 25043);
4.2 che nella specie, l’ordinanza è stata pronunciata e letta all’udienza del 4 giugno 2015 e depositata lo stesso giorno, sicchè non ne occorreva alcuna comunicazione;
4.3. che, pertanto, il ricorso, avviato per la notificazione il 7.8.2015, risulta tardivo non applicandosi la sospensione feriale dei termini ex lege n. 742 del 1969 alle controversie di lavoro;
4.4. che a tanto consegue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;
5. che sussistono i presupposti per farsi luogo alla compensazione delle spese attesa la necessità dell’intervento chiarificatore delle sezioni unite in merito alla questione relativa alla decorrenza del termine di impugnazione in ipotesi di ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. (Cass. ss.uu. n. 25043 del 2016);
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017