Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7832 del 03/04/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 7832 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 21160-2008 proposto da:
RISTORANTE CICCIO DI GALLETTO

ANNA &

C S.N.C.

C.F.00945810117, in persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE
N. 7, presso lo studio dell’avvocato MARTELLINO
GIORGIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
2014

GIANNINI MARCO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

612

contro

SRT

SERVIZIO

(Concessionario

RISCOSSIONE
del

Servizio

TRIBUTI
Nazionale

S.P.A.
di

Data pubblicazione: 03/04/2014

Riscosssione per la Provincia della Spezia, ora
Equitalia s.p.a.);
– intimata nonchè contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.,
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli
avvocati MARITATO LELIO, PIERDOMINICI ITALO, CALIULO
LUIGI, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in calce
alla copia notificata del ricorso;
– resistente con ~dato –

avverso la sentenza n. 851/2007 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 21/08/2007 R.G.N. 1235/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2014 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega verbale
CORETTI ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’accoglimento con decisione nel merito.

SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo

RG n 21160/2008

Ristorante Ciccio di Galletto Anna & C snc / IN PS

Svolgimento del processo
Con sentenza del 21/8/2008 la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale
della Spezia che ha respinto l’opposizione proposta dalla soe Ristorante Ciceio di Galletto Anna &
C snc avverso la cartella esattoriale emessa su istanza dell’INPS per contributi dovuti per il
lavoratore Nicola Masetti ,i1 quale, assunto come apprendista, era risultato , a seguito di
accertamento ispettivo, in possesso del diploma professionale di addetto ai servizi alberghieri di
cucina ..
La Corte territoriale, per quel che qui rileva, ha affermato che non era incompatibile con il titolo di
studio il contratto di apprendistato non essendo tale incompatibilità sancita dalla legge e che,
tuttavia, la società opponente, su cui gravava l’onere probatorio, non aveva fornito la prova che il
lavoratore avesse svolto effettivamente l’apprendistato.

2 CI
Avverso la sentenza ricorre il Ristorante Ciccio di Galletto Annyr
a ormulando un unico motivo.
L’Inps ha conferito delega in calce al ricorso notificato.
Motivi della decisione
La ricorrente denuncia violazione dell’art 2697 cc.
Lamenta che la Corte territoriale aveva ritenuto che l’opponente, sul quale gravava l’onere
probatorio, non aveva dimostrato che il rapporto di lavoro di cui all’accertamento ispettivo aveva
avuto effettiva natura e svolgimento secondo le caratteristiche dell’apprendistato . Rileva che dai
verbali ispettivi risultava soltanto che il Masetti, pur essendo in possesso del diploma professionale
di addetto ai servizi alberghieri di cucina, era stato assunto come apprendista ma non vi era alcun
accertamento che il lavoratore avesse svolto la sua attività con modalità diverse dall’apprendistato .
La censura è infondata.
La ricorrente denuncia la violazione dei principi relativi all’onere della prova in quanto la Corte
territoriale aveva ritenuto che detto onere sulle effettive modalità di svolgimento del rapporto
gravasse sul datore di lavoro.
Questa Corte ha avuto modo di affermare reiteratamente il principio secondo cui, in tema di sgravi
contributivi, grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei
necessari requisiti (cfr, ex plurimis, Cass., un. 1879/1997; 19373/2004; 5137/2006; 16351/2007;
29324/2008,).
Tale principio, che il Collegio condivide,deve trovare applicazione anche nella fattispecie in esame
in cui il beneficio contributivo, di cui l’Ente impositore nega la spettanza, trovii fondamento
nell’avvenuta conclusiontdi un contratto di apprendistato L cani. 4A.0 3 2, 1

ici

9 2.)

,

Ne consegue che incombe sul datore di lavoro fornire la prova della ricorrenza dei presupposti
fattuali in presenza dei quali possa ritenersi che, nel Jr effettivo svolgimento, il rapporto
lavorativo dedotto in giudizio si sia conformato al modello legale nella ricorrenza del quale il datore
di lavoro può beneficiare degli sgravi.
La Corte territoriale si è attenuta a detto principio ritenendo che competesse all’opponente fornire
la prova che per il rapporto lavorativo dedotto in giudizio, formalmente qualificato come di
apprendistato, sussistevano i presupposti di validità ed efficacia e che tale prova non era stata

agevolazioni gravava sull’Istituto.
Il motivo all’esame risulta dunque infondato e poiché la ricorrente non ha fornito la prova su di essa
gravante il ricorso va rigettato .
Le spese del presente giudizio , nei limiti dell’attività difensiva svolta dall’INPS, sono poste a
carico della ricorrente soccombente.
P.Q.M..la Corte
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in
C100,00 per esborsi ed C 2000,00 per compensi professionali . oltre accessori di legge.
Roma 1912/2014

fornita avendo la società sostenuto che l’onere probatorio per valutare la regolarità delle

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