Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7831 del 27/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.27/03/2017), n. 7831
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 959-2015 proposto da:
MULTIGEST S.N.C. DI N.M. & CO., P.IVA (OMISSIS),
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato
VANIA ROMANO, che la rappresenta e difende unitamente e
disgiuntamente all’avvocato ANTONIO FORZA in virtù di mandato a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MARCONE, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIER VETTOR GRIMANI
in virtù di mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1395/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
emessa il 16/04/2014 e depositata il 04/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
depositata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che è stato depositato un atto di transazione a firma di entrambe le parti, il ricorso per cassazione della Multigest avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, emessa in data 4 giugno 2014, nei confronti di N.F., è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; spese compensate.
Doppio contributo a carico del ricorrente, come per legge.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017