Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7831 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.27/03/2017),  n. 7831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 959-2015 proposto da:

MULTIGEST S.N.C. DI N.M. & CO., P.IVA (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato

VANIA ROMANO, che la rappresenta e difende unitamente e

disgiuntamente all’avvocato ANTONIO FORZA in virtù di mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MARCONE, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIER VETTOR GRIMANI

in virtù di mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1395/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

emessa il 16/04/2014 e depositata il 04/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

depositata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stato depositato un atto di transazione a firma di entrambe le parti, il ricorso per cassazione della Multigest avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, emessa in data 4 giugno 2014, nei confronti di N.F., è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; spese compensate.

Doppio contributo a carico del ricorrente, come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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