Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7831 del 03/04/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 7831 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 21545-2008 proposto da:
BUONAMASSA TIZIANA in qualità di titolare della Ditta
omonima, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
CASTRO PRETORIO 122, presso lo studio dell’avvocato
LODIGIANI FRANCESCA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato BIANCO PAOLO, giusta delega in
2014

atti;
– ricorrente –

611

contro
I.

ISTITUTO NAZIONALE

I.N.P.S.
SOCIALE,

C.F.

80078750587,

DELLA PREVIDENZA

in persona

del

suo

Data pubblicazione: 03/04/2014

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F.
05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

CORETTI ANTONIETTA, CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO,
giusta delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 995/2007 della CORTE D’APPELLO
di TORINO depositata il 19/9/07 R.G.N 109/2007.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2014 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega verbale
CORETTI ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

RG n 21545/2008

Buonamassa Tiziana /INPS

Svolgimento del processo
Con sentenza del 19/9/2007 la Corte d’appello di Torino ,in riforma della sentenza del Tribunale,
ha respinto l’opposizione proposta da Buonamassa Tiziana, titolare dell’albergo Leon d’oro e del
Pub Red Erik siti in Moncalieri, avverso la cartella esattoriale emessa su istanza dell’Inps per
contributi risultati dovuti a seguito di un accertamento ispettivo in relazione a quattro lavoratori .
La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni rese in giudizio dai testi fossero palesemente volte a

ponendosi in contrasto con le dichiarazioni ,assai più precise, rese agli ispettori , in epoca più
vicina ai fatti e molto più circostanziate .
La Corte ha ritenuto, pertanto, più attendibili le dichiarazioni rese agli ispettori sulla cui base era
stato redatto il verbale ispettivo e poi la cartella.
Avverso la sentenza ricorre la Buonamassa formulando due motivi . Resiste l’Inps con
controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge ( artt 115,116 cpc,
2697,2698,2699,2700,2701,2702,2703,2704,2705,2706,2707,2708,2709,2710,2712,2713,2714,275,
2716,2717,2718,2719,2720,2721,2722,2723,2724,2725,2726,2727,2728,2729,2730,2731,2732,273
3,2735,2736,2738,2739,ce) per aver ritenuto maggiormente attendibili le dichiarazioni rese agli
ispettori rispetto a quelle rese dai testi nel giudizio . Osserva che il giudice può liberamente valutare
le prove ma tali non potevano considerarsi le dichiarazioni rese agli ispettori che potevano, al più,
considerarsi meri argomenti di prova , con valore meramente sussidiario alla formazione del
convincimento del giudice.
Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione Osserva che la Corte aveva affermato che
le dichiarazioni rese erano volte a sminuire la responsabilità del datore di lavoroe dunque ,pur
ritenendo non veridiche le dichiarazioni rese, non ha sospeso il giudizio per l’accertamento in sede
penale della veridicità delle dichiarazioni risolvendo invece la questione sul piano della
attendibilità.
Le censure ,congiuntamente esaminate in quanto connesse , sono infondate .
Preliminarmente va rilevato che non si prospettano i profili di inammissibilità del ricorso con
riferimento alla formulazione del quesito multiplo. Deve richiamarsi, a riguardo, quanto affermato
da questa Corte ( cfr Cass 13868/2010, 16345/2013) secondo cui “La formulazione di distinti e
plurimi quesiti di diritto, in esito all’illustrazione di un unico motivo di ricorso per cassazione, non
può ritenersi contrastante, di per sè, con la disposizione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. per il solo

sminuire la responsabilità della datrice di lavoro riducendo il periodo del lavoro in nero e gli orari

fatto che questa esige che il motivo si concluda, a pena di inammissibilità , con “un quesito”. Si è
anzi, precisato che in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici,
ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, affinché non
risulti elusa la “ratio” dell’art. 366-bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi
debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e
differenziati in realtà avanzati. Nella specie il quesito formulato dalla ricorrente risponde ai predetti
principi.

rigetto dell’opposizione sulla base esclusivamente delle risultanze del verbale degli ispettori senza
tenere conto delle prove contrarie acquisite in giudizio .
Ritiene il Collegio, circa il valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi , che
detti verbali ,redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del
lavoro, fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da
loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere
accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori)
il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre
risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti ( cfr Cass. n 9251/2010, n 14965/2012) .
Nella specie la Corte d’appello ha affermato che le dichiarazioni rese in giudizio dai testi
risultavano palesemente volte a sminuire la responsabilità della datrice di lavoro riducendo il
periodo lavorato in nero e gli orari ponendosi in contrasto con le dichiarazioni rese agli ispettori
assai più precise . La Corte ha poi rilevato che , queste ultime erano state rese in tempo assai più
vicino ed erano molto più circostanziate di quelle rese in giudizio , le quali neppure fornivano
spiegazioni delle ragioni per le quali agli ispettori furono dichiarate cose diverse. La Corte ,
pertanto, ha ritenuto più attendibili le prime dichiarazioni.
La censura secondo cui la Corte territoriale ha violato i richiamati principi di diritto non e’ fondata,
atteso che la sentenza ha proceduto alla valutazione di tutto il materiale raccolto nella causa, senza
annettere fede privilegiata al verbale amministrativo ed alle circostanze che l’ispettore riferisce di
avere appreso da dichiarazioni di terzi quali i lavoratori o che sono frutto di sue deduzioni, non
sottraendosi al compito di valutare autonomamente le prove.
Non è ravvisabile , inoltre, il denunciato vizio di motivazione . Deve ,a riguardo, rilevarsi che detto
vizio, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel
ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o

Nel merito il ricorso è infondato . La ricorrente lamenta che la Corte sia pervenuta al

deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un
apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la
citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della
causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica,
l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti
del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove , controllarne l’attendibilità e la
concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in

indicato le ragioni per cui ha ritenuto più attendibili le originarie dichiarazioni rese agli ispettori dai
dipendenti della società piuttosto che le successive rettifiche , di cui non risultavano fornite
plausibili spiegazioni.
Per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente a pagare le
spese del presente giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in E
100,00 per esborsi ed E 3.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge .
Roma 19/2/2014

discussione ( cfr Cass. n 6288/2011) . Nel caso in esame l’impugnata sentenza ha espressamente

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